sulla
giustizia amministrativa (bilancio 2024):
- Marcello Clarich*, Consiglio di Stato, più cause definite e ruolo centrale a tutela della legalità (Guida al diritto 5/2025, 10-15, editoriale). Sulla relazione svolta dal presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, il 3 febbraio 2025 in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]
sul
DL giustizia:
DL 29.11.2024 n. 178 - L 23.1.2025 n. 4 [t.c. GU 24.1.25 n. 19], Misure urgenti in materia di giustizia
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 5/2025, 17-25)
- guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 5/2025, 26-29)
NB – Il testo e la guida alla lettura del decreto sono pubblicati in Guida al diritto 48/2024.
in tema di
appalti (prelazione e project financing):
- Cons. Stato V 25.11.24 n. 9449, pres. De Nictolis, rel. Molinaro(Guida al diritto 5/2025, 86 T): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la seguente questione pregiudiziale: se i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 Tfue, nonché la direttiva n. 2014/23/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, per il caso in cui la Corte lo ritenga applicabile, osti alla disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'art. 183, comma 15, DLg 50/2016.
- (commento di) Marcello Clarich e Andrea Nardi, Una decisione che può segnare la fine del modello del “project financing” (Guida al diritto 5/2025, 91-94)
in tema di
paesaggio (tutela paesistica):
- TAR Palermo 3^, 4.12.24 n. 3330, pres. Valenti, est. Bonfiglio (Guida al diritto 5/2025, 33): L’indennità pecuniaria prevista dall’art.167, comma 5, DLg 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ha natura sanzionatoria, sicché la relativa obbligazione si trasmette agli eredi, non essendo applicabile la disciplina dettata dalla L 689/1981. (Il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui un Comune, nell’esitare favorevolmente la richiesta del titolo edilizio in sanatoria di un fabbricato assoggettato a vincolo paesaggistico, ne aveva subordinato il rilascio al pagamento dell’anzidetta indennità da parte degli eredi).
in tema di
ambiente (Terra dei Fuochi):
- Cedu 1^, 30.1.25, Cannavacciuolo e aa. c/ Italia n. (Guida al diritto 5/2025, 34): L’Italia deve introdurre senza indugio misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell’inquinamento. Sussiste un rischio per la vita «sufficientemente grave, reale e accertabile», che può essere qualificato come “imminente”, mentre non vi sono prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell’affrontare la situazione della «Terra dei Fuochi». (Secondo la Corte i progressi nel valutare l’impatto dell’inquinamento sono stati lenti, quando occorreva celerità. Lo Stato non è riuscito a dimostrare di aver preso tutte le azioni penali necessarie per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti nell’area della Terra dei Fuochi. Data l’ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi: il che non è stato fatto, anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato. La sentenza concerne i ricorsi di 41 individui e cinque associazioni. La Cedu ha deciso di accettare in parte le obiezioni del governo e ha rigettato i ricorsi delle associazioni e di numerosi individui. I giudici ritengono che le associazioni non siano “direttamente interessate” da presunte violazioni derivanti da un pericolo per la salute dovuto all’esposizione al fenomeno dell’inquinamento, e che mancano della legittimazione ad agire per conto dei loro membri. Per quanto attiene invece agli individui, per alcuni non ci sono prove sufficienti che loro i parenti vivessero in aree interessate dal fenomeno dell’inquinamento).
in
materia antitrust (azioni collettive):
- Corte giust. Ue, Sezione Grande, 28.1.25, causa C.253/23 (Guida al diritto 5/2025, 34): In caso di diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa anticoncorrenziale, può costituire violazione del diritto Ue una normativa nazionale che impedisca un’azione di recupero collettiva. La violazione si realizza sicuramente quando la mancata previsione in un dato settore di un’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali dei soggetti danneggiati si accompagni alla circostanza che l’esercizio di un’azione individuale per il risarcimento del danno si riveli impossibile o eccessivamente difficile, violando, di conseguenza, il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali. (La Corte ricorda che il diritto UE conferisce a tutti i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza il diritto di chiedere il pieno risarcimento del danno. Un’azione per il risarcimento del danno può essere proposta sia direttamente dalla persona che beneficia di tale diritto, sia da un terzo al quale tale diritto è stato ceduto. Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce le modalità di esercizio: spetta, quindi, a ciascuno Stato membro stabilirle nel rispetto del principio di effettività. Il giudice nazionale è tenuto a verificare se l’interpretazione del diritto interno che vieta il risarcimento dei danni causati da un’intesa attraverso un’azione collettiva soddisfi il requisito di effettività).
in
materia antitrust (termini del procedimento sanzionatorio)
- Corte giust. Ue 2^, 30.1.25, cause C-510/23 e C-511/23 (Guida al diritto 5/2025, 34): Gli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale, da un lato, impone di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento entro un termine di 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione, e, dall’altro, ne sanziona l’inosservanza con l’annullamento integrale del provvedimento finale, nonché con la decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica. (Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato - afferma il Tar Lazio quale giudice rimettente - i procedimenti condotti dall’Agcm in materia di tutela dei consumatori sono soggetti al rispetto dell’art. 14 L 689/81 in forza del quale l’Autorità, a pena di decadenza dal suo potere sanzionatorio, è tenuta ad avviare la fase istruttoria entro tre mesi. Per i giudici di Lussemburgo tale previsione comporta un rischio sistemico di impunità e di lesione all’indipendenza dell’autorità garante).
in tema di
trasporto aereo:
- Corte giust. Ue 8^, 16.1.25, causa C-516/23 (Guida al diritto 5/2025, 96 solo massima): L'art. 3, par. 3, regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che un passeggero non viaggia gratuitamente quando, per effettuare la propria prenotazione, abbia dovuto pagare esclusivamente tasse sul trasporto aereo e diritti. L'art. 8, par. 1, lett. c), va interpretato nel senso che esso non richiede, ai fini della sua applicazione, l'esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato da un passeggero, potendo un siffatto riavviamento verso la destinazione finale essere richiesto in condizioni di trasporto comparabili a una data successiva, a seconda delle disponibilità di posti.
- (commento di) Marina Castellaneta, Ritardi vettore aereo, risarciti i passeggeri anche se del biglietto hanno pagato unicamente le tasse (Guida al diritto 5/2025, 96-98)
in tema di
famiglia (accordi patrimoniali tra coniugi):
- Cass. 1^, 28.1.25 n. 1985 (Guida al diritto 5/2025, 32): In materia di patti stipulati tra ex coniugi l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione. (Nella specie, si trattava di accordo stipulato tra ex coniugi, al momento della separazione e del successivo divorzio, al fine di disciplinare le questioni patrimoniali insorte nella coppia)
sulla
responsabilità civile del medico:
- Corte cost. 7.11.24 n. 177, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 5/2025, 60 T, sotto il titolo “Errori medici, l’assicurazione non va citata nei processi penali”): In riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24 Cost., sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24/2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. L'art. 12 L 24/2017, infatti, consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista, non, invece, nei confronti dell'assicuratore del medico "strutturato", per l'ovvia ragione che la polizza che quest'ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, che si collocano a valle dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato e non i debiti per i danni per il cui risarcimento si chiede la manleva.
- (commento di) Filippo Martini e Maurizio Hazan, Nessuna azione diretta verso polizze a tutela di professionisti “strutturati” (Guida al diritto 5/2025, 63-66) [Il caso sottoposto alla Consulta riguardava un ausiliario della struttura, accusato di aver omesso doverosi controlli e diagnosi nel periodo successivo a un intervento chirurgico]
in tema di
decreto ingiuntivo (opposizione):
- Cass. SSUU 15.10.24 n. 26727 (Guida al diritto 5/2025, 36 T): Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell’originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.
- (commento di) Mario Piselli, Azioni ammesse perché rapportate al medesimo interesse originario (Guida al diritto 5/2025, 48-50)
in tema di
corruzione:
- Cass. 2.7-17.10.24 n. 38143 (Guida al diritto 5/2025, 67 T, sotto il titolo “Corruzione, va provato il nesso causale tra la dazione e l’atto d’ufficio”): 1. Ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria [art. 319 c.p.], nelle ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la "causa" della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità. Il reato è, dunque, configurabile a condizione che sussista un "rapporto sinallagmatico" tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo invece assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato. In questa prospettiva, la prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, essendo necessario valutare tale elemento unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo. 2. Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica [art. 318 Cp] si differenzia da quello di corruzione propria [art. 319 c.p.], in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. Per la configurabilità della corruzione propria, invece, è necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale, bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri d'ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. 3. In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria [art. 319 c.p.], dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione [art. 318 c.p.].
- (commento di) Giuseppe Amato, La “proporzione” tra le prestazioni è considerato un requisito implicito (Guida al diritto 5/2025, 77-79). La corruzione è un accordo sinallagmatico tra pubblico ufficiale e privato avente a oggetto il mercimonio su un atto dell'ufficio.
c.s.
Lavoro
Per ancora molte generazioni l'istinto del vecchio Adamo rimarrà così forte in noi che avremo bisogno di un qualche lavoro per essere soddisfatti [James McGill Buchanan Jr. (1919-2013), economista statunitense, Nobel 1986 per l'economia. sull'etica del lavoro (lavorare è bene, oziare no), contrapposta alla visione di chi intende il lavoro come schiavitù e ne profetizza la fine]