Guida al diritto (11/2025)
sulla riforma della
giustizia penale:
- Giovanni Verde*, Separazione carriere e l’arduo compito di ricomporre il contrasto tra i poteri (Guida al diritto 11/2025, 12-15, editoriale) [*professore emerito di procedura civile presso l’Università Luiss-Guido Carli di Roma]
sulla
professione forense
(convenzione del Consiglio d’Europa):
Consiglio d'Europa - Comitato dei ministri - Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato - Documento finale 12 marzo 2025 (CM(2024)191-add1final)
- testo della Convenzione (Guida al diritto 11/2025, 16-23) sotto il titolo: Uno scudo a protezione della professione legale da minacce e ingerenze nelle “cause sensibili”
- commento di Marina Castellaneta, Il primo trattato internazionale che tutela l’attività degli avvocati (Guida al diritto 11/2025, 25-26)
in tema di
professione forense (avvocati di società in house - compensi extra):
- Cass. lav. 11.3.25 n. 6422 (Guida al diritto 11/2025, 29-30): Alla società in house si applicano, salve le deroghe, le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” (art. 1, comma 3, DLg 175/2016): sono pertanto revocabili i compensi extra non previsti dai contratti collettivi. [La sentenza della Corte territoriale - confermata dalla SC - sottolineava che l’originaria delibera n. 326/1988 non era stata adottata da Acotral per aderire alle richieste avanzate singolarmente dai propri legali. Solo se ciò fosse invece avvenuto si sarebbe potuto sostenere che l’attribuzione delle somme recuperate da terzi, a titolo di competenze ed onorari, riflettesse una pattuizione di natura contrattuale entrata a far parte del contratto individuale di lavoro di ognuno degli avvocati interessati. Né, come pure argomentato dalla Corte distrettuale, si verteva in un caso di “uso aziendale”. Il trattamento retributivo non rientrava dunque nella retribuzione concordata al momento dell’assunzione, né dipendeva da successiva pattuizione tra le parti, o da uso aziendale, e neppure da disposizione collettiva di qualsiasi livello. Per converso, l’accordo collettivo del 2011 stabiliva: «Le Parti concordano sull’obiettivo di “azzerare” trattamenti economici individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva». Ne deriva la chiara volontà delle parti sociali di procedere all’immediata eliminazione delle indennità e trattamenti non previsti dalla contrattazione collettiva, nello spirito collaborativo di attuazione del Piano industriale 2011-2015 di Atac spa. L’emolumento in questione rientrava appunto tra i “trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva”, perché dipendeva da sempre (dal 1988) solo e soltanto da atti unilaterali ad personam adottati dalle datrici di lavoro nel tempo succedutesi (dalle delibere dei loro organi di vertice)].
in tema di
immigrazione:
- Corte cost. 7.3.25 n. 25, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 11/2025, 34 T): L'art. 9.1 L 5.2.1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett. a-bis), DL 4.10.2018 n. 113 - L 1.12.2018 n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), è incostituzionale nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, La norma censurata è discriminante e causa una emarginazione sociale (Guida al diritto 11/2025, 39-41)
in tema di
accesso (accesso e segreto investigativo):
- TAR Palermo 4^, 5.2.25 n. 295, pres. Bruno, est. Stefanelli (Guida al diritto 11/2025, 32): Per l’art. 24 della legge 241/1990 il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento. Il codice di procedura penale riconduce nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso ai documenti quello relativo agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, a cui sono equiparabili quelli della pubblica amministrazione su delega dei citati. La normativa di riferimento definisce il perimetro del cosiddetto “segreto investigativo” posto a tutela dell’attività di indagine, in quanto la prematura diffusione dell’istruttoria penale potrebbe, in effetti, pregiudicare l’accertamento stesso della verità. La disciplina introdotta con l’art. 329 c.p.p. consente una temporanea compressione del diritto di difesa, a tutela del preminente interesse investigativo. Al contempo, la norma si premura di individuare un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze, differendo alla fase successiva alla chiusura delle indagini la rivelazione degli atti investigativi, che quindi, fino a tale momento, rimangono senz’altro secretati. (Nella vicenda in esame, è stato escluso che le esigenze difensive invocate dal ricorrente fossero in grado di prevalere sul segreto istruttorio).
in tema di
parità di genere:
- TAR Napoli 1^, 10.2.25 n. 1087, pres. Salamone, est Palliggiano (Guida al diritto 11/2025, 32 e 94 T): 1. La nomina e ancora di più la revoca di un assessore, in quanto espressione di un potere amministrativo discrezionale, possono comunque incardinare posizioni contrapposte di interesse legittimo in relazione al rispetto dei parametri di legittimità procedimentale e sostanziale che ne delimitano l'esercizio. 2. Ai fini del rispetto della parità di genere la natura fiduciaria della carica assessorile non giustifica la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione. 3. Ai fini del rispetto della parità di genere nell'ambito della giunta comunale, spetta al sindaco svolgere l'attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni al consiglio per i comuni con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti, motivando adeguatamente l'eventuale impossibilità di adeguamento alla legge; incombe pertanto sul sindaco l'onere di provare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto cogli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, col principio costituzionale di parità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive affermato dall’art. 51 Cost. oltre che con l’art. 46, comma 2, TUEL (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) secondo cui «il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta».
- (commento di) Davide Ponte, Gli sforzi della Ga per un’adeguata componente femminile nelle Giunte (Guida al diritto 11/2025, 96-102)
in tema di
identità di genere (“transidentità”: rettifica anche senza trattamento chirurgico):
- Corte giust. Ue 1^, 13.3.25, causa C-247/23 (Guida al diritto 11/2025, 32 e 104 solo massima): L'art. 16 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati impone a un'autorità nazionale incaricata della tenuta di un registro pubblico di rettificare i dati personali relativi all'identità di genere di una persona fisica qualora tali dati non siano esatti. L'indicata norma, inoltre, richiede che ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica dei dati personali relativi all'identità di genere di una persona fisica, contenuti in un registro pubblico, tale persona può essere tenuta a fornire gli elementi di prova pertinenti e sufficienti che si possono ragionevolmente richiedere a detta persona per dimostrare l'inesattezza di tali dati. Tuttavia, uno Stato membro non può in alcun caso subordinare, mediante una prassi amministrativa, l'esercizio di tale diritto alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. [Il regolamento (Rgpd) ha di fatto concretizzato il diritto fondamentale, sancito principalmente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che attribuisce a ogni individuo il diritto di accesso ai propri dati personali raccolti con quello corrispondente di vederseli rettificare. L’identità di genere appartiene sicuramente alla sfera personale e l’interessato può adeguare il dato al caso in cui abbia fatto una transizione: ciò non giustifica l’imposizione da parte del titolare del trattamento di un fatto quale la base chirurgica di tale passaggio. (La vicenda riguardava una cittadina iraniana cui era stato riconosciuto nel Paese membro Ue dove risiede il diritto di asilo)]
- (commento di) Marina Castellaneta, Rettifica di un dato sul gender, non va subordinata alla prova della realizzazione di un’azione chirurgica (Guida al diritto 11/2025, 104-106)
in tema di
famiglia (rapporto nonni-nipoti):
- Cass. 1^, 11.2.25 n. 3539 (Guida al diritto 11/2025, 29): Il Codice civile, prevedendo il diritto dei minori, figli di separati, di «conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale», affida al giudice un elemento ulteriore su cui indagare e da valutare per decidere come articolare i provvedimenti sull’affidamento dei minori, a tutela del loro diritto a una crescita serena ed equilibrata. Le norme, nella disciplina precedente alla riforma Cartabia, non consentono di legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari. Pertanto, vista la carenza di legittimazione dell’ascendente nell’ambito del giudizio che riguarda la separazione o il divorzio, occorre far riferimento alle facoltà e alla legittimazione dei genitori a stare in giudizio nelle controversie per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, estendendo loro tramite la tutela del rapporto dei figli minori con gli ascendenti. In questo quadro, l’interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni, quando è ostacolato da uno dei genitori, non può che trovare tutela nel giudizio di separazione con l’attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative, e quindi nocive per il minore.
in tema di
filiazione
(figlio maggiorenne - assegno di mantenimento e obbligazione alimentare):
- Cass. 1^, 10.2.25 n. 3329 (Guida al diritto 11/2025, 42 T): L'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non può essere regolato dalla disciplina dettata dall'art. 443 c.c. per le obbligazioni alimentari, essendo disciplinato dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c. La decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non costituisce, dunque, una modalità alternativa di adempimento che il genitore può scegliere unilateralmente, ma può essere al massimo un elemento da considerare ai fini della quantificazione dell'assegno.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Nella determinazione del contributo pesa il principio della proporzionalità (Guida al diritto 11/2025, 48-53)
in tema di
successioni
(rappresentazione):
- Cass. 2^, 7.2.25 n. 3140 (Guida al diritto 11/2025, 64-65 s.m., annotata da Mario Piselli): Il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato), che non possa o non voglia accettare l'eredità, ex art. 467 c.c., succede direttamente al de cuius e si considera chiamato all’eredità dalla data di apertura della successione, anche quando subentri per effetto della rinuncia all’eredità del rappresentato, la quale ha, infatti, efficacia ex tunc, senza che muti l’oggetto della delazione dell’eredità, che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato.
in tema di
condominio (parti comuni):
- Cass. 2^, 11.3.25 n. 6515 (Guida al diritto 11/2025, 30): La pavimentazione di parte del cortile condominiale da parte di uno dei comproprietari è legittima solo se è destinata a migliorare l’utilizzo dell’area da parte di tutti i compartecipi alla comunione. Sul bene in comunione sono infatti legittime, in base all’art. 1102 c.c., tutte le attività o gli interventi che siano espressione del legittimo uso del bene assicurato a ciascun comunista. Invece è illegittimo qualsiasi comportamento che di fatto si concretizzi in un uso esclusivo del bene o anche solo di una sua parte. (Nel caso concreto ai ricorrenti era stata imposta la rimozione della pavimentazione apposta sul cortile e prospiciente la loro abitazione. Della parte pavimentata questi ne facevano un uso esclusivo, vista anche la presenza di cordoli che delimitavano l’area pavimentata e l’apposizione di recinzioni sul perimetro. Secondo il controricorrente le opere illegittime impedivano il passaggio e il parcheggio degli autoveicoli degli altri condomini. I ricorrenti, cui il giudice di merito aveva imposto la rimozione delle opere che ritagliavano di fatto una porzione dell’area comune, sostenevano che le opere installate non impedivano il godimento dell’area comune da parte dei compartecipi alla proprietà; e che anzi, la loro installazione costituiva migliorie del bene comune. Tesi respinta dalla Cassazione, secondo cui le migliorie che il singolo comunista apporta al bene comune, a proprie spese, devono essere compartecipate e non determinare alcuna esclusiva attribuzione del godimento del bene a chi le realizza)
in tema di
azione revocatoria:
- Cass. SSUU 27.1.25 n. 1898 (Guida al diritto 11/2025, 54 T): In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, a integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dall'art. 2901, primo comma, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cosiddetto "dolo generico"), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cosiddetto "dolo specifico"), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
- (commento di) Mario Piselli, Per le Sezioni Unite è opportuno considerare gli interessi dei terzi (Guida al diritto 11/2025, 61-63)
c.s.
Infowar
- Nella guerra dell'informazione (infowar) l'obiettivo finale non è il singolo, non è che una persona sia d'accordo con il messaggio propalato, ma il caos globale: che si dubiti di tutto. (Asma Mhalla, politologa franco-tunisina, in "Tecnopolitica. Come la tecnologia ci rende soldati")
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Se tutti dubitano di tutto, puoi far fare loro ciò che vuoi. È una forma sofisticata di manipolazione. (Hannah Arendt)
- Quella di Musk e Trump è la tecnica ipnotica della creazione e soluzione di problemi immaginari. Nel loro comunicare continuo, sfruttano il fenomeno della "trance algoritmica di massa", uno stato in cui non esiste più un confine tra reale e simulato, e in cui tutti diventano incapaci di scegliere. Una sorta di torpore che sovraccarica il sistema. (Jianwei Xun, filosofo di Hong Kong, da “Ipnocrazia”)