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Urbanistica e appalti (3/2024)

Carmine Spadavecchia • 19 agosto 2024

in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato:

- Cons. Stato I 22.1.24 n. 50, pres. Poli, est. Ciuffetti (parere) (Urban. e appalti 3/2024, 359 T): 1. Il dovere di sinteticità degli atti di parte, disciplinato dagli art. 3, comma 2, c.p.a. e 13-ter disp. att. c.p.a. risulta applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e pertanto risulta inammissibile un ricorso che non rispetti il limite dimensionale previsto dal DPCS 22.12.2016 n. 167 ed in cui la formulazione dei motivi risulti essere contenuta nelle pagine del gravame eccedenti il suddetto limite dimensionale. 2. Il superamento dei limiti dimensionali degli atti di parte è una questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi ed è rilevabile d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte.in

- (commento di) Alessandra Dapas e Luigi Viola, Il principio di sinteticità conquista anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica? (Urban. e appalti 3/2024, 360-367)


in tema di contratti pubblici (commissioni giudicatrici):

- Federico Muzzati, Un breve sguardo al ruolo delle Commissioni giudicatrici nel rinnovato sistema codicistico (Urban. e appalti 3/2024, 293-301). Il nuovo ruolo del RUP


in tema di sport (affidamento diretto di impianti sportivi):

- Axel Conte, L’affidamento diretto degli impianti sportivi: un bilanciamento complesso (Urban. e appalti 3/2024, 302-306). Il cambio di paradigma operato dal DLg 28.2.2021 n. 38.


in tema di partenariato pubblico-privato:

- Massimo Ricchi, Struttura e semantica del PPP: le concessioni e la finanza di progetto nel nuovo Codice, il D.Lgs. n. 36/2023 (Urban. e appalti 3/2024, 307-326) 


sulle concessioni c.d. balneari:

- Cass. SSUU 23.11.23 n. 32559 (Urban. e appalti 3/2024, 327 T): 1. L’interventore adesivo nel giudizio ammnistrativo celebrato dinanzi al Consiglio di Stato non ha autonoma legittimazione ad impugnare, mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione, la sentenza resa ad esito di esso laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione proposta dall’interventore sia limitata alle questioni specificamente attinenti all’ammissibilità e alla qualificazione dell’intervento medesimo. 2. È ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione anche avverso una sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che non abbia definito il merito del giudizio ma si sia limitata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., ad enunciare il principio di diritto ed a restituire per il resto il giudizio alla sezione deferente, in quanto sussiste un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria. 3. Costituisce motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., deducibile a mezzo di ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale (e non mero error in procedendo), quello con cui si denuncia che il giudice amministrativo ha dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’intervento spiegato dinanzi a sé da parte di un ente portatore di un interesse collettivo o di un ente territoriale, senza esaminare in concreto il contenuto dei loro statuti o valutare la loro concreta capacità di farsi portatori degli interessi della collettività di riferimento, in quanto trattasi di questione connessa al rango dell’interesse legittimo sostanziale fatto valere dagli interventori e siffatta pronuncia del giudice amministrativo ha l’effetto di degradare tale posizione giuridica subiettiva a interesse di mero fatto non giustiziabile. tem

- (commento di) Roberto Musone, La ricorribilità per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione delle pronunce nomofilattiche dell’Adunanza Plenaria (Urban. e appalti 3/2024, 335-357) 

N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Francesca Saveria Pellegrino Le Sezioni Unite riaccendono il conflitto sui limiti del sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.? (Giornale dir. amm. 1/2024, 77-87)

- Roberta Tiscini, Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559 e i motivi inerenti alla giurisdizione (Giurispr. it. 4/2024, 830-6)

- Claudio Consolo, Il ritorno del vento maestrale di Randstad in foggia estivale (Giurispr. it. 4/2024, 837-840)

- Paolo Patrito, Tra error in procedendo ed eccesso di potere giurisdizionale: vecchi e nuovi orientamenti Paolo Patrito (Giurispr. it. 6/2024, 1404-1412) 


in tema di inquinamento (bonifica):

- Cons. Stato IV 18.12.23 n. 10962, pres. Lopilato, est. Martino (Urban. e appalti 3/2024, 368 T): L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), DLg 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.

- (commento di) Massimiliano Mangano, Messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati: il revirement del Consiglio di Stato sulla distinzione tra misure di messa in sicurezza e misure di prevenzione (Urban. e appalti 3/2024, 370-382) 


in tema di risarcimento danni:

- Cons. Stato III, 6.9.23 n. 8188, pres. R. Greco, rel. S. Santoleri (Urban. e appalti 3/2024, 383 T): 1. Fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale non sussiste alcuna colpa in capo all’apparato amministrativo regionale, ricorrendo palesemente un’ipotesi di “errore scusabile”, ai sensi della costante giurisprudenza in materia, secondo cui non sussiste la colpa della PA in caso di applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. 2. La giurisprudenza ha evidenziato dei principi in relazione all’insussistenza di responsabilità derivante dall’attività legislativa, ricordando che la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che “a fronte della libertà della funzione politica legislativa, ex art. 68 Cost., comma 1, art. 122 Cost., comma 4, non è ravvisabile un’ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, e arrivare a fondare il diritto al suo risarcimento”.a

- (commento di) Cecilia De Luca, Sulla responsabilità della P.A. a seguito di norma dichiarata incostituzionale (Urban. e appalti 3/2024, 387-401). Rapporti tra ordinamento interno e ordinamento Ue. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto Ue.


in tema di
soccorso istruttorio (appalti PNRR):

- TAR Perugia 1^, 23.12.23 n. 758, pres. Ungari, est. De Grazia (Urban. e appalti 3/2024, 403 T): Posto che nei c.d. appalti PNRR, per le parti non espressamente regolamentate dalla normativa derogatoria, si applica il DLg 36/2023, la stazione appaltante, rilevata l’insufficienza dei servizi dichiarati a soddisfare il requisito di qualificazione professionale, prima di disporre l’esclusione dell’operatore economico, deve attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di profilo riguardante la qualificazione tecnica e professionale, e non il contenuto dell’offerta tecnica o di quella economica.

- (commento di) Antonio Giacalone, Normativa applicabile agli appalti PNRR e l’effetto utile dell’offerta come limite al soccorso istruttorio (Urban. e appalti 3/2024, 407-411) 


in tema di giurisdizione (sulla rinegoziazione delle concessioni di servizi pubblici):

- TAR Milano 4^, 18.12.24 n. 3068, pres. Nunziata, est. Caccamo, Chef Express S.p.a. c. Azienda Socio-Sanitaria dei Sette Laghi (Urban. e appalti 3/2024, 413 T): Sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere in ordine all’istanza avanzata dalla società concessionaria del servizio bar, minimarket e rivendita di giornali nell’area di un Ospedale, volta ad ottenere la rinegoziazione della convenzione/contratto e, in particolare, la revisione in diminuzione del canone concessorio, ove a fondamento dell’istanza la medesima società abbia evidenziato che l’attività svolta ha subito una significativa riduzione dei flussi di clientela a causa delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus Covid-19. In presenza di una formale domanda di parte l’A. è tenuta a concludere il procedimento, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile. In caso di inerzia, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

- (commento di) Gabriele Agati, Il silenzio-inadempimento in materia di rinegoziazione delle concessioni di pubblici servizi e riparto di giurisdizione (Urban. e appalti 3/2024, 416-421). Il TAR Milano torna a pronunciarsi sul tema del riparto di giurisdizione nel caso di controversie inerenti alla rinegoziazione delle concessioni di servizi pubblici, confermando la sussistenza della giurisdizione del GA secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, laddove alcune pronunce delle Sezioni Unite, altrettanto recenti, hanno raggiunto, in casi analoghi, conclusioni diametralmente opposte.


in materia edilizia (fiscalizzazione degli abusi): 

- Cass. pen. 3^, 9.4.24 n. 14645 (Urban. e appalti 3/2024, 423): In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di c.d. fiscalizzazione di cui all’art. 34 DPR 380/2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall’ultimo comma dell’articolo citato, abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. o), DL 16.7.2020 n. 76 - L. 11.9.2020 n. 120) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. 


in materia edilizia (permesso di costruire in deroga):

- Cass. pen. 3^, 9.4.24 n. 14644 (Urban. e appalti 3/2024, 423-4): In tema di reati edilizi, la realizzazione di un edificio per civile abitazione ed attività commerciali, pur se inserito in un complessivo intervento programmato di project financing, non è assentibile con permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 DPR 6.6.2001 n. 380, posto che tale procedura ha natura eccezionale ed è consentita per il solo perseguimento di interessi pubblici, donde l’illegittimità di tale provvedimento abilitativo. i


in materia edilizia (lottizzazione abusiva):

- Cass. pen. 6^, 5.4.24 n. 14013 (Urban. e appalti 3/2024, 427-8): Integra il reato di lottizzazione abusiva l’artificioso frazionamento di un parco fotovoltaico, di potenza complessiva di 3 MW, in tre distinti impianti tra loro contigui, ciascuno di potenza elettrica nominale di poco inferiore ad 1 MW, con modalità elusive dei limiti di potenza nominali consentiti, e della finalizzazione di tale operazione di spacchettamento a far conseguire alle società titolari degli impianti, attraverso la procedura semplificata della denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23, DPR 380/2001, il titolo abilitativo necessario ai fini dell’erogazione degli incentivi del c.d. Conto Energia. 


in materia edilizia (permesso di costruire):

- Cass. pen. 3^, 21.2.24 n. 7538 (Urban. e appalti 3/2024, 425): In tema di reati edilizi, è soggetta a permesso di costruire l’esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale in calcestruzzo, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio. ri


in materia penale (buona fede):

- Cass. pen. 4^, 8.4.24 n. 14077 (Urban. e appalti 3/2024, 426-7): La buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento dell’autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta. Tuttavia, tale principio va valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza delle stesse che può derivare dal ruolo ricoperto dai soggetti interessati. 


 


c.s.


 


Sport

- “Sport?” “No, no, io sono per l'atrofia” (Woody Allen)

- "Come ha fatto a restare in salute fino a novant'anni, grasso, bevendo e fumando sigari?" "No sport" (Winston Churchill)


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