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Guida al diritto (2/2025)

Carmine Spadavecchia • 30 gennaio 2025

in tema di mediazione civile (telematica):

DLg 27.12.2024 n. 216 [GU 10.1.25 n. 7, in vigore dal 25 gennaio 2025] Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

- testo del decreto (Guida al diritto 2/2025, 13-23)

- commento di Marco Marinaro, Non necessario l’accordo delle parti per la partecipazione da remoto (Guida al diritto 2/2025, 24-32) 


sulla legge di bilancio:

L 30.12.2024 n. 207 [ripubblicata GU 20.1.25 n. 15, s.o. 2, in vigore dal 1 gennaio 2025], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 

- testo (Guida al diritto 2/2025, 33-39) 

- guida alla lettura e mappa (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 2/2025, 40-48). La legge modifica, tra l’altro: la disciplina del contributo unificato; le norme di attuazione del c.p.a. in tema di contributo unificato e di criteri per la chiarezza e sinteticità degli atti di parte; il TU spese di giustizia; le norme in materia di equa riparazione.

- commenti:

- Eugenio Sacchettini, Un sistema di pagamento delle spese che non assicura la certezza dell’iter (Guida al diritto 2/2025, 49-53) [le novità]

- Carmelo Minnella, Ppt: per le trasmissioni telematiche no calcolo del diritto di copia a pagina (Guida al diritto 2/2025, 54-57) [le spese di giustizia: i diritti di copia]


sul DM giustizia (processo penale telematico):

DM 27.12.2024 n. 206 [GU 30.12.24 n. 304, in vigore dal 30 dicembre 2024] Ministero della giustizia, Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico

- testo del decreto (Guida al diritto 2/2025, 58-59)

- commenti:

--- Carmelo Minnella, Avvocati: deposito esclusivo al Pdp per Procura, sezione Gip e Tribunale (Guida al diritto 2/2025, 60-67) [le novità – Pdp = portale deposito atti penali]

--- Carmelo Minnella, Ai difensori resta l’utilizzo della Pec e il nodo dei malfunzionamenti (Guida al diritto 2/2025, 68-73) [le attività degli avvocati]

--- Carmelo Minnella, Stop all’obbligo solo tramite APP: il sistema ha ancora troppi difetti (Guida al diritto 2/2025, 74-77) [le attività dei magistrati]


su presunzione di innocenza e diritto di difesa:

DLg 10.12.2024 n. 198 [GU 23.12.24 n. 300, in vigore dal dicembre 2024], Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 

- testo del decreto (Guida al diritto 2/2025, 78-79) sotto il titolo: “Prevale la presunzione di innocenza: non sarà più pubblicabile l’ordinanza cautelare” 

- commento di Giuseppe Amato, Un intervento normativo condivisibile che vuole superare prassi non corrette (Guida al diritto 2/2025, 80-84) [le novità - Il Dlgs n. 198 attua la delega non in modo rigorosamente testuale, in quanto estende il divieto di pubblicazione, al di là delle ordinanze di “custodia cautelare”, a tutte le ordinanze cautelari (non solo la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, ma anche i divieti di avvicinamento o l’obbligo di dimora e le misure interdittive); l’AG deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell’indagato alle sole indicazioni per soddisfare i requisiti di legge per l’adozione del provvedimento] 



in tema di asilo (Paesi sicuri):

- Marina Castellaneta*, “Paesi sicuri”, con le nuove regole Ue margini di discrezionalità più limitati (Guida al diritto 2/2025, 10-12editoriale). La Corte di giustizia deciderà il 25 febbraio prossimo 14 rinvii pregiudiziali sulla nozione di “Paesi sicuri”. Il 12 giugno 2026 saranno applicabili i regolamenti Ue 14.5.2024 n. 1348 (che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione) e n. 1347/2024 (sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta) [*professore ordinario di Diritto internazionale presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza]


in tema di illecito disciplinare (nel pubblico impiego):

- Cons. Stato VII 23.12.24 n. 10323, pres. Contessa, est. De Berardinis (Guida al diritto 2/2025, 89): Condividere un meme diffamatorio su Facebook non significa approvarne il contenuto: per avere rilievo penale o disciplinare, e ingenerare la correlativa responsabilità, occorrono elementi di segno positivo (come l’apposizione, sull’altrui messaggio, di un “like”), da cui si possa desumere la “condivisione”, intesa come approvazione, ossia come esplicita e inequivocabile manifestazione di apprezzamento del messaggio pubblicato sui profili social. [Nel caso di specie, pur rilevando il carattere sgradevole e grossolano del messaggio veicolato dal meme contestato (che non si limitava a una legittima critica politica rivolta alla Vicepresidente degli Stati Uniti d’America, ma conteneva un giudizio offensivo per le ragazze sulle modalità da seguire per fare carriera politica), il CdS ha rilevato che il messaggio era stato condiviso dall’inquisito sulla propria bacheca Facebook senza alcun commento approvativo. Cionondimeno il CdS ha confermato la sentenza 12.6.23 del TAR Milano - che aveva respinto il ricorso del docente avverso la sospensione per un mese dalle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico accademico, nonché dalla relativa retribuzione, inflittagli dall’Università degli Studi di Milano - per essere il docente venuto meno a un dovere di diligenza che era tenuto a osservare, quello, cioè, di controllare il contenuto del messaggio pubblicato onde verificarne eventuali significati ingiuriosi, diffamatori o altrimenti lesivi per i terzi: dovere che incombe in via generale su ogni soggetto che si avvalga dei canali “social” per pubblicare contenuti propri o altrui, e tanto più incombeva sul docente, alla luce del ruolo da lui rivestito]


in tema di procedimento amministrativo (garanzie di partecipazione anche per atti vincolati):

- Cons. Stato III 7.11.24 n. 8908, pres. De Nictolis, est. Cerroni (Guida al diritto 2/2025, 89): La disciplina dei vizi non invalidanti esclude l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti se, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e aggiunge che, indipendentemente dalla sua natura vincolata, il provvedimento non sarebbe annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato. Tuttavia, in alcuni casi può sussistere una “fallacia” ricostruttiva in tale costrutto normativo o almeno non ne va data una lettura rigida e sempre o in ogni caso valida. A ben vedere, il confronto procedimentale con l’interessato può risultare necessario e persino imprescindibile, agli effetti della legittimità del provvedimento, anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati, allorquando l’apporto partecipativo sia utile per giungere a un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento stesso che richieda un’istruttoria ad hoc. E milita in favore di una ricostruzione più meditata e vigile della fattispecie anche la tematica del rapporto tra natura vincolata del provvedimento amministrativo e garanzie partecipative, poiché siffatta natura vincolata non vale a esimere sic et simpliciter dall’osservanza delle garanzie partecipative, a partire proprio dalla comunicazione di avvio del procedimento, se si verte in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. 


in tema di accesso:

- TAR Lazio 2^-bis, 26.11.24 n. 21164, pres. Morabito, est. Licheri (Guida al diritto 2/2025, 88): Gli eredi della vittima di un grave incidente stradale hanno diritto a copia delle videoregistrazioni stradali non potendosi obiettare contrapposti interessi di riservatezza dei dati. Il rapporto tra l’accesso difensivo e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dai codici di rito civile e penale va ricostruito in termini di complementarietà e nell’ottica di un percorso di progressivo ampliamento delle tutele del cittadino. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ciò che conta è la dimostrazione della concreta necessità difensiva con i documenti oggetto di richiesta di esibizione. 


in tema di privacy (identità di genere):

- Corte giust. Ue 1^, 9.1.25, causa C-394/23 (Guida al diritto 2/2025, 90): L’indicazione del genere sessuale della persona che acquista un titolo di trasporto tramite l’appellativo signora o signore (se non anche altro) è dato personale che non è necessario allo svolgimento del servizio acquistato e non risulta indispensabile neanche per la personalizzazione di comunicazioni commerciali da parte dell’impresa di trasporto. In base alle norme del regolamento europeo sulla privacy (Rgdp) è infatti illegittima la raccolta di dati relativi all’identità di genere del cliente nell’ambito del trasporto ferroviario, anche per la finalità legittima perseguita dalle imprese di settore ai fini di una personalizzazione delle comunicazioni commerciali. (In sintesi, l’indicazione dell’identità di genere del consumatore non è un dato necessario per l’acquisto di un titolo di trasporto e non è indispensabile per la comunicazione commerciale sul mercato)


in tema di matrimonio (ius in corpus):

- Cass. 3^, 5.11.24 n. 28390 (Guida al diritto 2/2025, 102-3 s.m., annotata da Mario Piselli): Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva. [In nota: Come già affermato dalla SC (n. 18853/11), nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Col matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo ius in corpus - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge. Si tratta del diritto strettamente personale e irrinunciabile, riconosciuto ai coniugi dall'ordinamento italiano, di far cessare gli stessi effetti civili, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost.]


in tema di demanio marittimo:

- Cass. 1^, 5.8.24 n. 22103 (Guida al diritto 2/2025, 92 T, sotto il titolo: “Edifici sulla scogliera con affaccio verso il mare, non rientrano nel demanio marittimo”): Non può esser ritenuta demaniale la striscia a contatto con il mare, di pertinenza di edifici costruiti sugli scogli, avente caratteristiche ab origine estranee alla nozione di demanialità marittima, quali l'altezza dal livello del mare e l’impossibilità di essere raggiunta dalle mareggiate. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Usucapione sullo sconfinamento, le parti torneranno davanti ai giudici (Guida al diritto 2/2025, 99-101) 


in tema di immissioni acustiche (da traffico autostradale):

- Cass. 3^, 10.1.25 n. 631 (Guida al diritto 2/2025, 87): In tema di immissioni acustiche provenienti da circolazione stradale, va comunque tenuto conto dell’art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue ove le immissioni superino la normale tollerabilità; solo in caso di svolgimento di attività produttive è consentita l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto a una normale qualità della vita. (La SC rigetta il ricorso della società contro la decisione di appello che, oltre a confermare l’obbligo di posizionare barriere fonassorbenti e di risarcire il danno esistenziale già riconosciuti dal giudice di primo grado, aveva imposto alla società autostradale anche un indennizzo per il deprezzamento dell’immobile. In materia di rumore prodotto dal traffico veicolare, o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione, la SC è sempre pervenuta alla conclusione che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità, sia nella vigenza del DPR 142/2008 evocato dalla difesa, sia dall’entrata in vigore dell’art. 6-ter DL 208/2008, ma da ciò non può derivare una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c. fino al punto di escludere l’accertamento “in concreto” del superamento del limite della normale tollerabilità)


sulla responsabilità penale degli enti:

- Cass. pen. 3^, 10.7-10.10.24 n. 37237 (Guida al diritto 2/2025, 112 T, sotto il titolo “La mancata punibilità per fatto lieve non può essere applicata all’ente”): La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal DLg 8.6.2001 n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso. (Nella specie, la SC ha annullato con rinvio la pronuncia assolutoria per tenuità del fatto emessa nei confronti di una società impegnata nella gestione di un centro di raccolta rifiuti, cui era stato ascritto l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies DLgg 231/2001). 

- (commento di) Giuseppe Amato, L’addebito a suo carico presuppone una verifica senza automatismi (Guida al diritto 2/2025, 115-118).


 


c.s.


 


Esse est percipi = essere ed essere percepiti sono la stessa cosa [George Berkeley (1685-1753), spesso citato nel senso che il giudice debba non solo essere ma anche apparire imparziale]


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