Ronald Dworkin (1931-2013) è stato professore di filosofia del diritto all'University College di Londra e alla New York University ed è noto per i suoi importanti contributi nell'ambito della filosofia del diritto e della filosofia politica.
“Dworkin (...), in polemica con la tesi hartiana della separazione tra diritto e morale, sostiene che gli ordinamenti giuridici non possono essere ridotti a mere strutture normative e che accanto alle norme (rules) esistono i principles, che rappresentano <<uno standard che deve essere osservato non perchè provochi o mantenga una situazione (economica, politica o sociale) desiderata, ma in quanto è un'esigenza di giustizia o di correttezza o di qualche altra dimensione della morale>>. I principles sono realtà eterogenee rispetto alle norme, ma sono complementari ad esse nell'ordinamento giuridico: le norme sono valide in quanto poste e possono essere mutate solo in forza di una deliberazione, mentre i principles sono validi in quanto corrispondono a esigenze morali sentite in un particolare periodo e il loro peso relativo può mutare nel corso del tempo. A questi ultimi i tribunali devono far ricorso per risolvere i casi difficili (hard cases), ai quali non sarebbe possibile applicare una norma senza fare un'ingiustizia.”
(G. Fassò Storia della filosofia del diritto vol.III pag. 357/358 [aggiornamento di Carla Faralli]).
In questo numero di Spigolature si segnalano alcuni scritti sul pensiero di Dworkin.
A) In Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000), la voce Dworkin, Ronald Myles di Anna Jellamo (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/ronald-myles-dworkin_%28Enciclopedia-Italiana%29/ ) nella quale si evidenzia che:
...Ronald Dworkin ha elaborato una teoria giuridica basata su due elementi tra loro saldamente connessi: da un lato, il riconoscimento dell'originarietà di certi diritti fondamentali, dall'altro, il rilievo accordato a un insieme di principi - ovvero prescrizioni universali non codificate dal diritto positivo che esprimono esigenze di giustizia e moralità - ai fini della costituzione e della produzione del diritto.
A costituire il diritto non sono solo le norme (rules), ma anche i principi (principles) e, nel confronto tra norme e principi, sono questi ultimi a rivestire un ruolo prioritario perché costitutivi dei fondamenti morali e giuridici dell'ordinamento. In quanto tali, essi sono strettamente correlati a quei diritti naturali fondamentali (basic and natural rights) che appartengono agli individui in via originaria, primo fra tutti il diritto alla dignità.
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B) il corposo (40 pagg.) saggio, di Giovanni Blando, Ronald Dworkin -Profili pubblicato su APhEx 26, 2022 portale italiano di filosofia analitica Periodico On-line (rinvenibile online all'indirizzo https://www.openstarts.units.it/server/api/core/bitstreams/21a775d5-4be4-4c09-aeb8-e5ff1306faf2/content ).
Nel rinviare alla lettura integrale dello scritto, si riportano, in via meramente indicativa di alcune tematiche trattate, due brevi stralci.
….è stato uno dei filosofi del diritto e della politica più influenti degli ultimi sessant’anni. In questo profilo si propone una rilettura critica e diacronica delle sue tesi principali in materia giusfilosofica: la prima è la tesi dei diritti; la seconda è la tesi del diritto come interpretazione; la terza è la tesi del diritto come branca della morale...
…
Nella prima fase del proprio pensiero Dworkin difende la tesi apparentemente triviale secondo cui in ogni controversia portata dinanzi a un tribunale una delle parti può vantare un diritto preesistente di natura giuridica che il giudice è chiamato a riconoscere nella propria decisione; per dirla altrimenti, secondo Dworkin una delle due parti ha sempre il diritto di vincere. Si tratta, però, di una tesi tutt’altro che banale. Dworkin, infatti, la utilizza – almeno inizialmente – per criticare la tesi della discrezionalità presentata da Herbert L. A. Hart nel settimo capitolo di The Concept of Law (Hart 1961, pp. 124-174), secondo cui è possibile distinguere tra casi chiari e casi non chiari: i primi possono essere decisi applicando regole prestabilite, mentre i secondi, non essendo coperti da regole prestabilite, devono essere decisi dal giudice utilizzando la propria discrezionalità, esercitando cioè un vero e proprio “potere di creazione normativa”...
C) lo scritto Ronald Dworkin ed il suo giudice-re di Andrei Mihai Pop, pubblicato il 14,8,2022 sulla rivista Salvis Juribus (rinvenibile all'indirizzo: http://www.salvisjuribus.it/ronald-dworkin-ed-il-suo-giudice-re/ ).
…chi è l’Hercule’s Judge? Sicuramente è un modello di giudice ideale – quasi mitologico – che dovrebbe operare nelle più alti corti nazionali ed internazionali diventando, in forza delle sue sentenze ed argomentazioni, fonte di ispirazione per i giudici “minori”. Tuttavia, questo modello di giudice non vuole formare giudici “perfetti”, anzi è semplicemente un ideale a cui ispirarsi nel corso della propria attività interpretativa. È un giudice che riesce a leggere nella storia di una nazione e nel suo tessuto sociale riuscendo ad individuare valori e principi fondamentali di una societas.
Conseguentemente, andrà a tradurre tutto ciò in argomentazioni giuridiche per decidere i casi (in particolare “Hard Cases”) che gli si presentano dinanzi. Imprescindibile per questo giudice è l’altra fondamentale teoria, ovvero la “Right Answer Thesis”: i casi avrebbero una sola soluzione possibile e corretta. Teoria questa che è una precisa e critica risposta alla “Open Texture Thesis” di Hart – in cui la discrezionalità del giudice è illimitata.