Guida al diritto (43/2025)

Carmine Spadavecchia • 25 novembre 2025

sulla riforma della giustizia (separazione delle carriere)

Testo della legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti (GU 30.10.25 n. 253) - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare 

- testo (Guida al diritto 43/2025, 14-15) 

- modifiche alla Costituzione (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 43/2025, 16-19)

- guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 43/2025, 20-23) 

N.B. - Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. Poiché il testo è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. 


in tema di asilo (Ufficio Ue per l’asilo):

L 16.10.2025 n. 155 [GU 29.10.25 n. 252, in vigore dal 30 ottobre 2025], Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

- testo della legge (Guida al diritto 43/2025, 24-26)

- commento di Giuseppe Buffone, Struttura europea da valorizzare nel rapporto con gli avvocati (Guida al diritto 43/2025, 29-31). Parte del Trattato, è l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (Easo), un’Agenzia dell’Unione europea con sede a La Valletta, Malta. I compiti e le funzioni del nuovo soggetto secondo il Regolamento (UE) 19.5.2010 n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.


in tema di professione forense (avvocati amministrativisti):

- Orazio Abbamonte*, Un avvocato amministrativista a difesa di una legalità condivisa e partecipata (Guida al diritto 43/2025, 12-13, editoriale). Riflessione a margine dell’ottavo Congresso Unaa, tenutosi a Trieste il 24 e 25 ottobre scorso, sul tema "Una Amministrazione efficiente per i diritti e lo sviluppo economico. Il ruolo dell'Avvocato amministrativista" [*presidente dell’Unaa - Unione nazionale avvocati amministrativisti]


in tema di professione forense (deontologia):

- Cass. 3^, 27.10.25 n. 28406 (Guida al diritto 43/2025, 33): L’avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto a operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente, ovverosia sull’adozione di mezzi difensivi che non solo non risultino pregiudizievoli per il cliente medesimo, ma si rivelino come i più adeguati rispetto al raggiungimento del risultato perseguito. Il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente da lui non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata, sia stata tuttavia affermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico da cui pur dissente.


in tema di beni culturali (esportazione):

- Corte cost. 31.10.25, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 43/2025, 36): Le norme sull’esportazione dei beni culturali sono coerenti con quelle sulla dichiarazione dell’interesse culturale. Il codice dei beni culturali appronta un sistema armonico e coerente tra la disciplina dell’individuazione dei beni culturali e le regole dell’esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico: infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita dal territorio della Repubblica (art. 65), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-bis). E ciò vale, senza distinzioni, sia per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione dell’amministrazione) sia per il regime semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della PA). (Su questo assunto, unito a considerazioni tecniche sulle norme codicistiche in rilievo, la Corte ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del codice dei beni culturali, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost.)



sulla cessione di credito (e diritti connessi - clausola di competenza):

- Corte giust. Ue 6^, 23.10.25, causa C-682/23 (Guida al diritto 43/2025, 96 solo massima): L'art. 25, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 va interpretato nel senso che un terzo, in quanto cessionario di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto nel quale figura una clausola attributiva di competenza, può avvalersi di tale clausola nei confronti della controparte contrattuale originaria, in quanto debitore ceduto di tale credito, alle stesse condizioni alle quali l'altra parte originaria del contratto avrebbe potuto avvalersene nei confronti di quest'ultimo, ai fini di un'azione di recupero di detto credito e senza il consenso di tale debitore, in una situazione in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile a tale contratto, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, una cessione del credito comporta un trasferimento non solo del diritto di credito nel patrimonio del cessionario, ma anche dei diritti connessi a detto credito, compreso quello di invocare l'applicazione di un accordo attributivo di competenza contenuto nel contratto, a meno che le parti originarie dell'accordo abbiano espressamente convenuto l'inopponibilità di tale clausola nei loro confronti in caso di cessione a un terzo di un credito sorto dal medesimo contratto. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Subappalto, la Corte Ue chiarisce su cessione credito ed effetti sulla clausola di competenza (Guida al diritto 43/2025, 96-98) 


in tema di cimiteri (fascia di rispetto):

- Cons. Stato IV 4.8.25 n. 6897, pres. Lopilato, rel. Marotta (Guida al diritto 43/2025, 35): Il cimitero non è solo un’area interdetta all’edificazione, ma un luogo che impone una distanza spirituale, un perimetro fatto di silenzio, di decoro e raccoglimento. Va ribadita pertanto l’inderogabilità del limite minimo di 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale. Si tratta di un confine sacro che la città non può superare. Non si tratta di un dettaglio tecnico o di un formalismo legislativo: è in gioco il principio stesso della pietas, fondamento profondo e irrinunciabile della nostra civiltà giuridica, culturale e morale. Quella distanza non è solo una misura urbanistica, ma una linea simbolica, una soglia etica: se solo eccezionalmente si può scendere da 200 a 50 metri, superare questa soglia minima significherebbe violare un confine etico prima ancora che normativo. 


in tema di Daspo:

- TRGA Bolzano 1^, 30.9.25 n. 250, pres. Beikircher, est. Sacchetti (Guida al diritto 43/2025, 35-36): Il Daspo, nella sua essenza, deve intervenire per evitare che soggetti connotati da concreta pericolosità possano creare situazioni di turbativa dell’ordine pubblico in ambito sportivo. Non è sufficiente che un soggetto sia stato deferito all’autorità giudiziaria per far scattare automaticamente il Daspo. Occorre anche che quel reato sia espressamente previsto dalla legge come idoneo a fondare la misura. E se il comportamento non è violento, né intimidatorio, allora non c’è spazio per un provvedimento di tale impatto. Occorre inoltre valorizzare la contestualità del fatto rispetto alla manifestazione. La partecipazione a una trasferta non può di per sé trasformare ogni comportamento successivo in una condotta collegata all’evento sportivo. Non basta un nesso cronologico o l’appartenenza a una tifoseria per sostenere che un furto in autogrill sia occasione di una manifestazione sportiva. È un legame non solo temporale, ma causale, che non può essere presunto né generalizzato. Le norme di natura limitativa dei diritti devono essere applicate in modo rigoroso e senza interpretazioni estensive. E nel rapporto tra diritto penale e misure amministrative di prevenzione va considerato che non tutto ciò che è penalmente rilevante legittima l’adozione di una misura di prevenzione amministrativa. (In aderenza al principio di legalità il Tribunale, contrastando una prassi disinvolta nell’estendere il Daspo a fattispecie non contemplate, afferma un principio fondamentale: prevenzione non significa repressione generica, né risposta automatica all’appartenenza a un gruppo ritenuto a rischio. E respinge il meccanismo automatico con cui si voglia gravare con un Daspo chi ha assistito a una partita e, in un secondo momento, sia coinvolto in un illecito comune privo di qualunque violenza)


in tema di IA (intelligenza artificiale - uso nel processo):


- TAR Milano 5^, 21.10.25 n. 3348, pres. rel. Mielli (Guida al diritto 43/2025, 86 T, sotto il titolo “AI: anche il Tar sanziona le citazioni dell’avvocato non pertinenti e piene di errori”): La condotta del difensore che riporti nei propri atti giudiziari richiami a precedenti giurisprudenziali non coerenti (generati tramite sistemi di intelligenza artificiale) costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio in maniera leale, contravvenendo così a quanto disposto dall'art. 88 c.p.c. e dall'art. 39 c.p.a. Questo comportamento dell'avvocato fa sì che si introducano nel giudizio elementi potenzialmente idonei a influenzare sia il contraddittorio processuale sia la fase decisoria, rendendo inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati. 

- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Senza la centralità del ruolo umano le “allucinazioni” portano fuori strada (Guida al diritto 43/2025, 90-94) 


in tema di accesso (civico):

- Provvedimento 25 settembre 2025 n. 566 Garante protezione dati personali (Guida al diritto 43/2025, 36): L’accesso civico non va concesso de plano se disvela dati personali sensibili di terze persone Il rischio di identificazione dell’interessato rappresenta un limite invalicabile per l’Amministrazione. E l’anonimizzazione – che deve essere effettiva, non solo formale - non sempre può ritenersi sufficiente a garantire la compatibilità tra diritto a sapere e diritto alla privacy. Quando ciò non è possibile, l’accesso civico non può essere concesso, anche se la richiesta è riferita a documenti parzialmente oscurati. (Il provvedimento si inserisce in una linea interpretativa secondo cui la trasparenza non costituisce un valore assoluto, ma va bilanciata con altri diritti, quali la riservatezza, la dignità e la protezione dei dati personali, che trovano tutela sia nella normativa italiana che in quella europea. Importante è la distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ordinario. Quest’ultimo presuppone un interesse personale, diretto e concreto, che consente una valutazione caso per caso sull’effettiva legittimità della richiesta e sull’eventuale prevalenza della trasparenza rispetto alla riservatezza. Nel regime dell’accesso civico generalizzato, invece, il Legislatore ha voluto riconoscere a chiunque il diritto di conoscere dati e documenti detenuti dalla PA, indipendentemente da una motivazione. Proprio per questa ampiezza, l’accesso deve essere attentamente limitato quando coinvolge dati personali non liberamente divulgabili). 


sul processo civile (vizi rilevabili d’ufficio):

- Cass. SSUU 29.8.25 n. 24172 (Guida al diritto 43/2025, 38 T, stralcio, sotto il titolo: “Se il giudice non rileva d’ufficio la nullità il vizio è sollevabile dalla parte interessata”): Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, «in ogni stato e grado» e i vizi relativi a questioni «fondanti», la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie la SC ha confermato la decisione d'appello che d'ufficio, nonostante il dispiegamento del contraddittorio in sede di comparse conclusionali e memorie di replica in primo grado, ha rilevato l'inammissibilità della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta in un diverso, separato e successivo giudizio rispetto a quello in cui si lamentava essere stata tenuta la condotta illecita). 

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Una decisione che fa chiarezza e supera le diverse posizioni (Guida al diritto 43/2025, 49-57). Il confronto tra i diversi ed eterogenei orientamenti giurisprudenziali.


sul processo penale:

- Cass. pen. 6^, 3.9.25 n. 30189 (Guida al diritto 43/2025, 70 T): In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis, comma 2, c.p.p., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a), L 27.9.2021 n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso. 

- (commento di) Aldo Natalini, Soluzione interpretativa che assicura una ragionevole durata del processo (Guida al diritto 43/2025, 75-79). La decisione non trascura di confrontarsi anche con la contraria posizione dottrinaria, secondo la quale l’improcedibilità prevale sull’inammissibilità dell’atto di impugnazione 


 

c.s.


 

La giustizia, quando si convince di essere il Bene, non giudica più: punisce [Filippo Facci, giornalista, sul caso Sarkozy e la giustizia francese (ma non solo quella)]