in materia edilizia:
- Ad. plen. 8.3.24 n. 4, pres. Maruotti, est. Tarantino (Giurispr. it. 8-9/2024, 1929 s.m.): 1. Nella quantificazione della sanzione pecuniaria applicabile secondo l’art. 33, 2° comma, DPR 6.6.2001, n. 380 in caso di ristrutturazione abusiva non suscettibile di demolizione, si deve procedere all’individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 L 392/1978 e alla successiva determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto ministeriale più vicino alla data di esecuzione dell’abuso. Il valore complessivo di produzione, derivante dalla moltiplicazione della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione, va quindi attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione sino al momento della comminatoria della misura pecuniaria. Tale valore attualizzato va poi raddoppiato. 2. L’espressione “data di esecuzione dell’abuso” contenuta nell’art. 33, 2° comma, DPR 380/2001 è riferita al momento di realizzazione delle opere abusive e il valore riferito a tale data è poi sottoposto a rivalutazione, secondo il metodo indicato dall’Adunanza plenaria.
- (commento di) Emanuele Boscolo, Misure pecuniarie alternative alla demolizione: natura giuridica e obbligo di attualizzazione (Giurispr. it. 8-9/2024, 1930-1934)
in tema di confisca urbanistica (bene ipotecato):
- Cass. SSUU 8.1.24 n. 583 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1826 T): E` rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, 1° comma, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, 3° comma, L 47/1985 e dell’art. 31, 3° comma, DPR 380/2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale sul terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, successivamente acquisito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.
- (commento di) Samuele Tomasi, Sull’acquisizione gratuita del bene abusivo realizzato su terreno gia` ipotecato (Giurispr. it. 8-9/2024, 1829-1838)
sulla responsabilità dell’hosting provider:
- Cons. Stato VI 11.6.24 n. 5235 (ord.za), pres. Montedoro, est. Vitale (Giurispr. it. 8-9/2024, 1796-7): Vanno rimessi alla Corte di giustizia dell’UE due quesiti in tema di responsabilità dell’hosting provider per gli illeciti commessi da un soggetto qualificabile come content creator: in primo luogo occorre stabilire se all’attività dell’hosting provider trovi applicazione il regime “agevolato” di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva e-commerce (Dir. 2000/31/CE); in secondo luogo occorre stabilire se a un fornitore di servizi informativi quale YouTube (Google) possa essere riconosciuto il regime di sostanziale esenzione riservato agli hosting providers di carattere meramente “passivo”.
in tema di concessioni c.d. balneari:
- Cons. Stato VII 20.5.24 n. 4480, pres. Chieppa, rel. Noccelli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1799-1800): Le conclusioni cui era già pervenuta nel 2021 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in punto di disapplicazione delle disposizioni di legge nazionale che dispongono una proroga generalizzata della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo restano valide nonostante la sopravvenienza (nel periodo 2022-2023) di alcune ulteriori leggi, peraltro di contenuto analogo. Le medesime conclusioni non mutano neppure a seguito dell’intervenuto annullamento ad opera delle Sezioni unite della Cassazione di una delle richiamate decisioni dell’Adunanza plenaria.
sulla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni UE:
- Trib. UE 10^, 5.6.24, causa T-134/21, Malacalza Investimenti Srl e Malacalza c. Banca Centrale Europea (Giurispr. it. 8/2024,1802-5, annotata da Francesco Marino): Premesso che solo una violazione grave e manifesta del proprio potere discrezionale da parte di un’istituzione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, una responsabilità della BCE a tale titolo esige la prova che essa abbia violato, in modo grave e manifesto, abusando del potere discrezionale riconosciutole, una norma di diritto dell’Unione che conferisce diritti agli individui. Inoltre, al fine di preservare l’azione della BCE, consentendole di agire nell’interesse generale, senza il timore che le proprie azioni siano poste in discussione anche in caso di colpa lieve o di mera irregolarità, la responsabilità extracontrattuale della BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale va limitata ai soli casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave. (Nella fattispecie, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi su una richiesta di condanna della Banca Centrale Europea al risarcimento dei danni per presunti comportamenti illeciti tenuti nell’esercizio della sua funzione di vigilanza prudenziale su Banca Carige S.p.A., tra il 2014 e il 2019).
in tema di ricorso straordinario:
- Ad. plen. 7.5.24 n. 11, pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1800-1802): La natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato è quella di rimedio “giustiziale”, alternativo a quello giurisdizionale, del quale condivide soltanto alcuni tratti strutturali e funzionali. Alla figura in esame, tuttavia, non può essere riconosciuta natura pleno iure giurisdizionale. Da ciò consegue che il vizio che caratterizza il decreto decisorio il quale sia stato adottato nonostante l’intervenuta trasposizione in sede giurisdizionale sia quello (di carattere amministrativo) della nullità, poiché si tratta di una decisione adottata in astratta e totale carenza di potere per violazione del principio di alternatività dei rimedi.
in tema di allineamento stipendiale:
- Ad. plen. 24.5.24 n. 12, pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1797-9): Una pronuncia di carattere processuale resa dalla Consulta (la quale abbia dichiarato inammissibile una q.l.c. in ragione della ritenuta, radicale inammissibilità del giudizio a quo) non vincola in assoluto il Giudice rimettente, il quale potrà comunque decidere la causa senza essere vincolato dal fumus di inammissibilità del ricorso individuato dalla Corte. Resta però fermo che, in tal caso, il giudice a quo sarà costretto a fare applicazione della norma di legge della cui legittimità costituzionale aveva dubitato (nel caso di specie, la L 388/2000). E, nel caso in esame, l’applicazione di quella disposizione di legge (che, oltretutto, ha già superato per due volte nel corso del tempo - 2005, 2018 - il vaglio di costituzionalità) rende impossibile l’accoglimento del proposto ricorso per ottemperanza. [Fattispecie in tema di allineamento stipendiale dei magistrati disciplinato dalla L 425/1984: la Plenaria dichiara infondati i ricorsi per ottemperanza proposti dai magistrati amministrativi interessati alla pretesa esecuzione dei (favorevoli) decreti presidenziali decisori del settembre del 1999]
in tema di processo amministrativo (correzione di errori materiali):
- Ad. plen. 17.6.23 n. 13 (decreto), pres. Torsello, est. Simeoli (Giurispr. it. 8-9/2024, 1795): Ai sensi del combinato disposto dell’art. 391-bisc.p.c. e dell’art. 39, primo comma, c.p.a., è possibile procedere ex officio alla correzione di un errore materiale contenuto in una decisione dello stesso Consiglio di Stato, nonostante l’assenza di una richiesta di parte in tal senso, ovvero di una disposizione nell’ambito del Codice del rito amministrativo che tale possibilità di correzione ex officio espressamente ammetta.
in tema di donazione:
Cass. 3^, 19.2.24 n. 4357 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1813 T): Nonostante la trascrizione della donazione con la relativa clausola, è inopponibile all’aggiudicatario il modo o onere, che attribuisce ai donanti il diritto personale di godere di una parte dell’immobile donato per tutta la loro vita naturale.
- (commento di) Alessandro Ciatti Calmi, L’inopponibilità ai terzi del diritto dei donanti a godere per tutta la loro vita del bene donato (Giurispr. it. 8-9/2024, 1815-8)
in tema di collegamento negoziale:
- Cass. 2^, 10.10.23 n. 28324 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1838 solo massima): Al fine di accertare il collegamento negoziale tra più contratti l’interpretazione deve considerare la volontà delle parti in relazione agli interessi manifestati nell’ambito dell’attività contrattuale nella sua complessità, non potendo prescindere dal legame funzionale tra i singoli atti negoziali nella prospettiva più generale dell’operazione economica perseguita.
La interdipendenza funzionale di diversi atti negoziali causalmente collegati in vista della realizzazione di una finalità pratica comune determina una reciproca interdipendenza anche nella loro regolamentazione cosicché le vicende di ciascuno dei singoli contratti si ripercuotono sugli altri condizionandone la validità e l’efficacia.
- (commento di) Francesca Cristiani, Collegamento contrattuale e operazione economica unitaria: interpretazione ed effetti (Giurispr. it. 8-9/2024, 1838-1844)
in tema di intermediazione immobiliare:
- Vito Amendolagine (a cura di), Responsabilità dell’agente immobiliare nella compravendita (Giurispr. it. 8-9/2024, 1966-1973) [rassegna di giurisprudenza]
in tema di giusto processo (diritto di accesso a un tribunale):
- Cedu 1^, 23.5.24, ricorsi riuniti n. 37943/17, 54009/18 e 20655/19, P. e altri c/ Italia (Giurispr. it. 8/2024,1807-1810, annotata da Valeria Garau): La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, entro i termini previsti dalla legge, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in quanto misura adeguata ai fini perseguiti dalla Corte di cassazione, non viola il diritto di accesso a un tribunale ex art. 6, 1° comma, Cedu (convenzione). Invece, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, entro i termini previsti dalla legge, dell’attestazione di conformità della copia cartacea della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in considerazione della specifica fase di transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico, eccedendo il fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia, viola il diritto di accesso a un tribunale ex art. 6, 1° comma, Cedu.
in tema di suicidio assistito:
- Cedu 1^, 13.6.24, ric. 32312/23, D. K. c/ Ungheria (Giurispr. it. 8-9/2024, 1805-7, annotate da Alessandra Pisu): La legislazione ungherese che criminalizza il suicidio medicalmente assistito non viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Invero, nell’ambito delle questioni etico-giuridiche sollevate dal ricorrente gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento e l’equilibrio tra gli interessi in conflitto realizzato dalle autorità e dalla legislazione ungherese – che criminalizza ogni forma di aiuto al suicidio e l’eutanasia – non ha comportato nel caso di specie alcuna violazione né del diritto al rispetto della vita privata (art. 8), nella declinazione dell’autodeterminazione individuale nelle scelte di fine vita, né del divieto di discriminazione (art. 14) sanciti dalla Convenzione. Irricevibili poi, in quanto manifestamente infondate, le doglianze mosse ex artt. 3 (proibizione della tortura) e 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione. [La legislazione ungherese – pur ammettendo, in base al principio del consenso informato in ambito medico, il diritto al rifiuto e all’interruzione di trattamenti di sostegno vitale (Refusal or Withdrawal of life-sustaining Interventions, RWI) – non riconosce il diritto dei pazienti affetti da gravi patologie ad esito infausto di decidere quando e come porre fine alla propria esistenza avvalendosi dell’assistenza medica alla morte volontaria nelle forme, integranti fattispecie di reato, dell’aiuto al suicidio e dell’eutanasia (Physician-Assisted Dying, PAD)].
sulla riforma Cartabia (penale):
- Gian Marco Baccar (a cura di), Riforma penale “Cartabia”: le novità del Decreto correttivo n. 31/2024 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1974-2014)
--- Uno sguardo d’insieme al decreto “correttivo” 19 marzo 2024, n. 31, di Dario Guidi (1974)
--- Correttivi in materia di pene sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 31/2024, di Susanna Schiavone (1983)
--- Un nuovo sistema bifasico?, di Antonella Marandola (1988)
--- Le modifiche alla disciplina del processo in assenza, di Matilde Perruccio (1990)
--- Le novità sui procedimenti speciali: punti fermi e questioni aperte, di Floriana Antonella De Giovanni (1994)
--- Pene sostitutive e rinnovato meccanismo di sentencing, di Lorenzo Bigazzi (2001)
--- La disciplina transitoria in materia di presentazione dell’atto di impugnazione, di Sonia Tognazzi (2007)
--- Primi correttivi in tema di giustizia riparativa, di Valentina Bonini (2009)
--- La sanificazione di alcuni difetti formali e di coordinamento, di Gian Marco Baccari (2012)
in tema di giornalismo (diffamazione a mezzo stampa):
- Cass. 3^, 5.6.24 n. 15755 (Giurispr. it. 8-9/2024, 1811 T): In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d’inchiesta – in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell’approfondimento giornalistico – il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all’interno dell’articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore.
- (nota di) Francesco Antonio Genovese, I fatti distinti dalle opinioni: giornalismo anglosassone e scriminate d’inchiesta (Giurispr. it. 8-9/2024, 1812-3)
c.s.
Giornalismo
- C'è da avere più paura di tre giornali ostili che di mille baionette (Napoleone)
- Non avere un pensiero e saperlo esprimere. È questo che fa di qualcuno un giornalista (Karl Kraus, 1874-1936)
- Un vero giornalista spiega benissimo quello che non sa (Leo Longanesi, 1905-1957)
- Non ci sono soggetti minori nel giornalismo, ci sono solo cattivi giornalisti (Jean Cau, 1925-1983, giornalista fuoriclasse, che scriveva di tutto e di tutti)
- Non ho mai lavorato, perché ho sempre fatto ciò che amavo (Tiziano Terzani, 1938-2004, giornalista)
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A volte avere poche idee ma possedere il linguaggio per esprimerle è molto meglio che averne molte e non essere in grado di esporle (Luca Goldoni, da un’intervista del 2009 sull’arte del giornalismo)