“L'idea di giustizia è comunemente descritta come un ambito valutativo la cui specificità e ristrettezza rispetto alla sfera più ampia della moralità sostanziale lo rende particolarmente adatto per la comprensione della sua rilevanza giuridica” [...] - (vedi nota in calce)
Si porta all'attenzione dei lettori il corposo saggio (39 pagg.) di Petar Popović – Professore incaricato di Filosofia del diritto, di Fondamenti del diritto nella Chiesa e di Dentologia del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce (Roma) - “Il ruolo della giustizia nella strutturazione del concetto di diritto in Bobbio, Ferrajoli, Zagrebelsky e (d’altra parte) Cotta”, pubblicato su “Archivio giuridico Serafini” vol. I, fasc. 1 2022, pp. 95-133, rinvenibile online all'indirizzo: https://www.archiviogiuridiconline.it/2022/04/14/petar-popovic-il-ruolo-della-giustizia-nella-strutturazione-del-concetto-di-diritto-in-bobbio-ferrajoli-zagrebelsky-e-daltra-parte-cotta-the-role-of-justice-in-the-structure-of-the-conc/ .
Come recita l'abstract:
L’articolo esamina il ruolo dell’idea di giustizia nella strutturazione del concetto di diritto in quattro autori appartenenti al contesto italiano della filosofia del diritto: Norberto Bobbio, Luigi Ferrajoli,
Gustavo Zagrebelsky e Sergio Cotta. Lo scopo di questo esame consiste nella verifica che l’idea di giustizia non è una questione giusfilosofica marginale nell’itinerario verso la determinazione del concetto di diritto, ma invece una pista dottrinale che fornisce spiegazioni considerevoli dell’opzione preferenziale per una concreta visione dell’essenza del diritto. In ciascuno dei quattro filosofi del diritto, scelti in base allo spazio notevole che dedicano all’idea di giustizia nei loro
scritti, si analizza la concezione di giustizia elaborata nei loro testi, poi si studia il modo in cui essi concepiscono la rilevanza giuridica della giustizia, e infine si espone la loro visione dell’essenza del diritto. Questo percorso argomentativo risulta particolarmente adatto
per evidenziare che il concetto di diritto di ciascun autore è notevolmente condizionato dalla sua idea di giustizia e dalla visione circa la rilevanza giuridica di quest’idea. In più, lo stesso percorso ci permette di collocare la giusfilosofia di ciascun autore in uno dei due approcci generali alla conoscenza e descrizione dell’essere di diritto, cioè, o tutto il diritto è essenzialmente diritto positivo (primo approccio), oppure gli elementi di giuridicità, connessi con l’idea di giustizia, sussistono anche all’infuori del diritto positivo (secondo approccio).
Riporto, al solo fine di sollecitare l'interesse del lettore, uno stralcio del saggio, laddove inizia ad esaminare le premesse da cui muove il pensiero del primo dei quattro filosofi del diritto che sono confrontati:
… “Bobbio colloca l’idea di giustizia nel dominio dei valori o del dover essere. L’influsso di tale idea sul concetto di diritto, quindi, viene da lui compreso nella tensione sussistente tra il punto di vista valutativo della giustizia e i contenuti del diritto positivo i quali, invece, appartengono al «piano dell’essere». Nella visione bobbiana, il nesso tra due piani, quello di giustizia e quello di diritto, viene spiegato in termini di (1) una finalità ideale, causa finale o risposta alla domanda ‘a che cosa serve il diritto’ (giustizia) e (2) un mezzo o strumento particolarmente adatto per raggiungere determinate finalità (diritto). I due piani sono necessariamente esaminati da due indirizzi scientifici diversi: l’indirizzo ‘deontologico’ della filosofia del diritto, incentrato sull’analisi di ciò che il diritto deve essere e correttamente denominato ‘teoria della giustizia’, e l’indirizzo ‘ontologico’ di una teoria generale del diritto, fondato sulla ricerca di ciò che il diritto realmente è. Insomma, per Bobbio risulta «perfettamente legittimo» che «l’ordinamento positivo, oltre ad essere esaminato nella sua obbiettività, sia altresì valutato nella sua maggiore o minore adeguazione ad un ideale di giustizia». Prima di presentare le conseguenze della distinzione dei due piani per l’impostazione bobbiana del tessuto ontologico dell’essere di diritto, occorre chiarire la sua comprensione nozionale dell’idea di giustizia. Bobbio spesso esprime la sua consapevolezza che la giustizia, in quanto «momento ideale del diritto», costituisca il fulcro d’interesse preferito di quella che egli denomina la «dottrina del diritto naturale». Secondo lui, una versione estrema del giusnaturalismo promuove la centralità della tesi che il diritto naturale sia «un diritto nello stesso senso del diritto positivo». Il concetto di diritto, nella lettura bobbiana di questa tesi giusnaturalista, sarebbe più ampio del solo ricorso ai fenomeni del diritto positivo ed includerebbe, in qualche maniera, un riferimento essenziale ai principi morali il cui contenuto oggettivo sarebbe fondato nella normatività razionale insita nella natura umana. A suo avviso, la tesi giusnaturalista circa la vera giuridicità del diritto naturale pare essere dedotta quasi automaticamente dal fatto dell’oggettività dei principi morali della legge naturale e dalla collocazione di tali principi nel contesto del coordinamento sociale..."
[...] Cfr. la convergenza dei giusfilosofi tra loro assai diversi circa la specificità della giustizia e la sua rilevanza giuridica: H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, Torino, 20023 , pp. 184-186; J. Finnis, Aquinas and Natural Law Jurisprudence, in The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, a cura di G. Duke, R. P. George, Cambridge, 2017, pp. 50, 53; R. Dworkin, La giustizia in toga, Bari-Roma, 2010, pp. 39-40