Guida al diritto 10/2025

Carmine Spadavecchia • 7 aprile 2025

in tema di immissioni (art. 844 c.c.):

- Antonio Scarpa*, Immissioni, la tutela deve transitare nell’ambito della responsabilità civile (Guida al diritto 10/2025, 12-14, editoriale) 


in tema di immigrazione (caso Diciotti - responsabilità della PA):

- SSUU 6.3.25 n. 5992 (Guida al diritto 10/2025, 15 T, sotto il titolo: “Caso Diciotti”, il Governo deve risarcire i migranti per trattenimento illegittimo sulla nave): 1. Il tema di responsabilità civile della PA, il rifiuto governativo dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare in zona Sar dall’unità navale della Guardia Costiera “Ubaldo Diciotti” protratto per dieci giorni (nella specie perpetrato, per i primi quattro giorni, mediante il mancato consenso all’attracco della nave nei porti italiani e, nei successivi sei giorni, una volta permesso l’attracco della nave nel porto di Catania, a causa del mancato consenso allo sbarco nella terraferma) non può considerarsi atto politico, come tale sottratto al controllo giurisdizionale, trattandosi di atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, nel rispetto della regolamentazione, internazionale e nazionale, in tema di obblighi del soccorso in mare che ne segna i confini, non potendo giammai l’azione del governo, ancorché motivata da ragioni politiche, sottrarsi al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti imposti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalla legge, specie quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini o delle persone straniere costituzionalmente tutelati; ne consegue che l’indebito trattenimento sulla nave dei migranti non ancora compiutamente identificati - e potenzialmente titolari di diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Cost. - non rientrando tra le eccezioni al regime di privazione della libertà personale ammesso dall’art. 5, par. 1, lettera f), della Cedu (convenzione), né trovando altrimenti copertura sovranazionale quale misura assimilabile all’arresto o alla detenzione regolare finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio, integra un’ipotesi di forzata e arbitraria limitazione della libertà personale, qualificabile come evento dannoso risarcibile a titolo di danno morale da imputarsi alla responsabilità della pubblica amministrazione-apparato, a fronte di atto amministrativo adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. 2. In tema di soccorso in mare, lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9), fornendo alle un luogo sicuro in cui terminare le operazioni in cui sia garantita non solo la “sicurezza” - intesa come protezione fisica - delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali il diritto dei rifugiati di chiedere asilo; il margine di discrezionalità tecnica che residua in capo agli Stati si estrinseca solo ai fini dell’individuazione del punto di sbarco più opportuno, tenuto conto del numero dei migranti da assistere, del sesso, delle loro condizioni psicofisiche nonché in considerazione della necessità di garantire una struttura di accoglienza e cure mediche adeguate. [Il principio cardine di uno Stato costituzionale è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche. E allora la sottrazione dell’agire politico a tale sindacato - nel caso specifico col voto del Senato che non ha concesso l’autorizzazione a procedere per il resto di sequestro di persona nei confronti del Ministro Salvini - è una eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale. Diversamente, prosegue la SC, non residuerebbe spazio per separare la responsabilità civile del Ministro da quella dell’amministrazione come apparato, posto che è dalla decisione del primo di negare il POS e l’autorizzazione allo sbarco che è derivato il trattenimento a bordo della nave costiera indicato come lesivo della libertà personale]. 


- (commento di) Aldo Natalini, Il rifiuto all’autorizzazione di sbarco non può considerarsi un atto politico (Guida al diritto 10/2025, 28-31)


in materia edilizia (fiscalizzazione degli abusi sopravvenuti, ossia conseguenti all’annullamento del titolo edilizio):

- Corte cost. 6.3.25 n. 22, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 10/2025, 51): Anche le autonomie speciali devono sottostare al regime sanzionatorio dettato dall’art. 38 TU edilizia (fiscalizzazione dell’abuso) per abusi edilizi sopravvenuti. L’art. 4, comma 10, LP Bolzano n. 01/2022, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022”, è pertanto incostituzionale, per violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, in quanto in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico sociale, quali sono gli artt. 36 e 38 DPR 380/2001 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). [La Corte ha per la prima volta riconosciuto che, al pari dell’art. 36 TU edilizia, anche l’art. 38, nel prevedere un peculiare regime sanzionatorio (fiscalizzazione dell’abuso) per i cosiddetti “abusi edilizi sopravvenuti” (ossia realizzati in conformità a un titolo abilitativo in seguito annullato), mira a proteggere interessi di primaria importanza e di segno complessivamente unitario (in quanto correlati al governo del territorio e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente), con conseguente necessità di attuazione uniforme a livello nazionale che non può subire differenziazioni regionali]


in tema di azione amministrativa (tutela del legittimo affidamento):

- Cons. Stato V, 18.2.25 n. 1305. pres. Caringella, est. Caminiti (Guida al diritto 10/2025, 50-51): Il principio del legittimo affidamento ha la funzione di consentire una “eccezione” all’applicazione di una regola di diritto, cui permette di derogarvi senza contestarne la validità. Tale principio costituisce il corollario stesso del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici consentendo una deroga alla regola qualora una sua applicazione produca conseguenze irragionevoli a causa di un comportamento concludente tenuto dall’autorità. La tutela del legittimo affidamento riveste, quindi, notevole importanza data la natura derogatoria ed eccezionale della applicazione che infatti viene a essere limitata ad ipotesi straordinarie. La tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente creata dal comportamento oggettivo della PA; in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere una utilità ottenuta in buona fede; infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, mostrando una sicura stabilità. 


in tema di mutui (clausole vessatorie):

- Cons. Stato VI 26.2.25 n. 1699, pres. Montedoro, est. Ponte (Guida al diritto 10/2025, 100 T, sotto il titolo “Clausole sui mutui: poca chiarezza non vessatoria, utenti comunque tutelati”): 1. Il carattere vessatorio di una clausola, rilevabile ex art. 37-bis DLg 6.9.2005 n. 206 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, manca quando a venire in rilievo è la contestazione in merito al carattere non chiaro e comprensibile delle clausole di cui all'art. 35 codice del consumo. Infatti, salvo ricorrano i presupposti dell'art. 34, comma 2, del medesimo Codice del consumo, a mente del quale «La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile», per la violazione dell'art. 35 del Codice del Consumo è previsto un rimedio immediato e specifico consistente nell'interpretazione orientata nei termini più favorevoli al consumatore. 2. Con particolare riguardo ai contratti di mutuo fondiario indicizzati al franco svizzero (CHF) con tasso LIBOR a sei mesi, non viola gli obblighi di chiarezza la clausola che introduce un simile meccanismo di indicizzazione che, seppur complesso, va esaminato tenendo in considerazione le fasi di formazione della volontà contrattuale e il comportamento professionale che ha condotto alla più chiara rappresentazione delle condizioni contrattuali particolarmente rischiose. L'aumento del rischio, concordato, non è di per sé idoneo a configurare una violazione degli obblighi di chiarezza se l'illustrazione dei meccanismi è stata resa nota al contraente. Occorre dunque porre su un piano autonomo dagli obblighi di chiarezza gli effetti dell'aleatorietà laddove, mediante la pattuizione che segue un simile schema di indicizzazione, le parti si espongono a un'alea bilaterale, posta a carico di entrambe, non risultando possibile prevedere ex ante gli addebiti o gli accrediti che seguono le oscillazioni del tasso di interesse e del tasso di cambio.

- (commento di) Giulia Pernice, Meccanismo applicato e aleatorietà elementi noti per entrambe le parti (Guida al diritto 10/2025, 105-109)


in tema di locazione:

. Cass. SSUU 25.2.25 n. 4892 (Guida al diritto 10/2025, 63 T): Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c..

- (commento di) Mario Piselli, I mancati canoni predeterminati la base per quantificare l’indennizzo (Guida al diritto 10/2025, 70-72) 


sulle spese di giudizio (compenso agli ausiliari del giudice):

- Corte cost. 10.2.25 n. 16, pres. Amoroso, red. Sangiorgio (Guida al diritto 10/2025, 54 T, stralcio, sotto il titolo: Ausiliari del giudice, no alla riduzione degli onorari dopo la prima vacazione): Contrasta con l'art. 3 Cost., per irragionevolezza, l'art. 4, secondo comma, L 8.7.1980 n. 319 («Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria») nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Evidente l’assoluta sproporzione tra compenso e valore dell’attività (Guida al diritto 10/2025, 59-62) 


in materia penale (“caso Davigo”: violazione del segreto d’ufficio):

- Cass. pen. 6^, 4.12.24-29.1.25 n. 3755 (Guida al diritto 10/2025, 49-50 e 32 T, stralcio, sotto il titolo: “Caso Davigo”, annullata la condanna per rivelazione a terzi di segreto d’ufficio): 1. In caso di violazione del segreto investigativo, l'onere di riservatezza della notizia risulta imposto ex lege in ragione della previsione di cui all'art. 329 c.p.p., a prescindere dalla concreta incidenza che abbia assunto il suo disvelamento rispetto all'ordinario e utile sviluppo dell'indagine. Per l’effetto, poiché è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione a un determinato atto o in relazione a un determinato fatto, il reato di cui all’art. 326 c.p. sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto. 2. La successiva propalazione a terzi da parte dell’extraneus della notizia riservata ricevuta dall’intraneus costituisce un post factum non punibile laddove il primo debba rispondere già del reato di cui all’art. 326 c.p., quale concorrente, laddove cioè non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia influito sulla scelta dell’intraneus di operare la rivelazione. Al contrario, laddove l’extraneus non sia risultato punibile come concorrente, la sua autonoma responsabilità ex art. 326 c.p. per la successiva diffusione della notizia non può essere affermata in via automatica, dovendosi invece necessariamente verificare l’eventuale sussistenza nei confronti di questi dell’obbligo di mantenere il segreto sulla notizia (alla luce del proprio specifico ruolo istituzionale e dei doveri di riservatezza imposti dalla relativa posizione qualificata). 3. Il reato di cui all’art. 326 c.p. punisce unicamente il propalatore qualificato (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) della notizia riservata e non il soggetto che la riceve, salvo che quest'ultimo non si sia limitato passivamente a riceverla ma abbia, con il proprio contegno, contribuito al disvelamento illecito, istigando, inducendo o comunque supportando l'intraneus nella esecuzione della relativa condotta materiale; con la precisazione, in proposito, che il contributo morale offerto dal concorrente extraneus, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, sottraendosi a qualsiasi catalogazione o tipizzazione, cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe. 

- (commento di) Alberto Cisterna, Responsabilità morale della condotta rinviata a un nuovo giudizio d’appello (Guida al diritto 10/2025, 41-45)


in procedura penale (indipendenza del giudice):

- Corte giust. Ue 5^, 6.3.25, cause riunite C-647/21 e C-648/21 (Guida al diritto 10/2025, 51 e 112 s.m.): L’art. 19, par. 1, secondo comma, del Tue osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione. In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, un tribunale nazionale deve disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti nonché altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione dei già menzionati procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in violazione del citato art. 19, par. 1, secondo comma, del Tue. Le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione della formazione giudicante devono disapplicare una tale delibera. [L’indipendenza dei giudici implica che essi debbano essere al riparo da qualsiasi ingerenza indebita che possa influenzare le loro decisioni, comprese le ingerenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale di appartenenza. La disapplicazione della revoca effettuata in violazione del diritto dell’Unione, comporta che la giudice destinataria della revoca possa continuare a conoscere dei procedimenti precedentemente assegnati]

- (commento di) Marina Castellaneta, L’organo di un tribunale senza criteri precisi non può revocare l’assegnazione al giudice di un procedimento (Guida al diritto 10/2025, 112-114) 


in procedura penale (processo in assenza):

- Cass. SSUU pen., 26.9.24-13.2.25 n. 5847 (Guida al diritto 10/2025, 82 T): La sentenza di non luogo a procedere per assenza impediente dell'imputato pronunciata ai sensi dell'articolo 420-quater c.p.p. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p., anche prima della scadenza del termine, pari al doppio della prescrizione, previsto dall'art. 159, ultimo comma, c.p., funzionale alle ricerche dell'irreperibile.

- (commento di) Aldo Natalini, Una scelta condivisibile nel segno dell’ampliamento dei diritti delle parti (Guida al diritto 10/2025,90-93) 


 

c.s.


 

Non esistono pasti gratis [Milton Friedman (Brooklyn, 1912 - San Francisco, 2006), Nobel per l'economia 1976, economista USA, esponente principale della scuola di Chicago]