Guida al diritto (40/2025)
sul c.d. DL “Terra dei fuochi”:
- DL 8.8.2025 n. 116 - L 3.10.2025 n. 147 [GU 7.10.25 n. 233], Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 40/2025, 13-28)
- modifiche al Codice dell’ambiente (DLg 3.4.2006 n. 152, Norme in materia ambientale) sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (Guida al diritto 40/2025, 29-35)
- modifiche al codice penale (36-37)
- modifiche al codice di procedura penale (38)
- mappa del decreto convertito in legge (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 40/2025, 39-46)
- commenti:
- Aldo Natalini, Impennata di delitti che stravolge la tutela penale dell’ambiente (Guida al diritto 40/2025, 47-51) [le novità]
- Aldo Natalini, Deposito incontrollato di scarti “tripartito” in tre figure delittuose (Guida al diritto 40/2025, 52-60) [modifiche al codice dell’ambiente / 1: abbandono del modello “contravvenzionale” in favore di quello “delittuoso”; nuovi illeciti amministrativi (divieto di abbandono di mozziconi e di rifiuti di piccolissime dimensioni, divieto di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori]
- Aldo Natalini, Spunta una nuova aggravante per azioni commesse da imprese (Guida al diritto 40/2025, 61-66) modifiche al codice dell’ambiente / 2]
- Aldo Natalini, Esclusa la tenuità del fatto nelle devastazioni del territorio (Guida al diritto 40/2025, 67-71) [modifiche al codice penale]
- Aldo Natalini, Ecodelitti, arresto “in differita” e operazioni “sotto copertura” (Guida al diritto 40/2025, 72-77) [modifiche al codice di rito penale]
- Aldo Natalini, Amministrazione giudiziaria dei beni per le aziende indiziate degli ecoreati (Guida al diritto 40/2025, 78-80) [modifiche al codice antimafia]
- Aldo Natalini, Nuovi reati presupposto e “giro di vite” sulle quote (Guida al diritto 40/2025, 81-85) [responsabilità degli enti]
sulla riforma della giustizia:
- Francesco Petrelli*, Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro (Guida al diritto 40/2025, 10-12, editoriale). A margine del XX Congresso dell'Unione delle camere penali, svoltosi a Catania dal 26 al 28 settembre scorso sul tema: «La Giustizia che verrà. Il Giudice e le parti: Ruoli Funzioni e Culture» [*presidente dell’Unione delle camere penali italiane]
in materia edilizia (ordine di demolizione e inottemperanza al medesimo):
- Cons. Stato III 22.9.25 n. 7455, pres. Lamberti, est. Addesso (Guida al diritto 40/2025, 90): L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, ragion per cui l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e rigorosamente vincolato: la repressione dell’abuso corrisponde, per definizione, all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Il tema delle conseguenze sottese alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione impone uno sguardo al quadro normativo di riferimento che è dato, essenzialmente, dall’art. 31 DPR 380/2001 (TU edilizia). Tale disposizione, nel disciplinare gli effetti derivanti della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, prescinde dalle ragioni per cui questo è stato emesso: la norma, infatti, risulta applicabile sia quando il provvedimento di ripristino riguardi un’opera eseguita in assenza di titolo edilizio, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sia allorché il detto provvedimento si riferisca a un manufatto eseguito sulla base di un titolo abilitativo successivamente annullato (Cons. Stato n. 1487/2023). L’inottemperanza all’ordine di demolizione comporta, inderogabilmente, l’automatica traslazione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune e, una volta acquisito detto bene, l’Amministrazione può optare per la demolizione d’ufficio o per la sua destinazione a una finalità pubblicistica, purché la sua conservazione “non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”. Non solo, l’art. 31 citato riconduce alla condotta dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire un abuso edilizio due distinte sanzioni, rispettivamente: una di natura ablatoria (l’acquisizione del bene al patrimonio del Comune) e una pecuniaria (corresponsione di una somma di danaro ricompresa nella forbice edittale da duemila a ventimila euro, misura massima sempre applicabile laddove l’illecito sia stato realizzato in zona sottoposta a vincolo), quest’ultima inserita con l’aggiunta dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, per effetto dell’art. 17, I, lett. q-bis), DL 133/2014 - L 164/2014, allo scopo di rinforzare l’efficacia del precetto.
in materia di turismo (vincolo alberghiero):
- Corte cost. 7.10.25 n. 143, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 40/2025, 90): L’art. 2, comma 2, LR Liguria n. 1/2008, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 4, LR 4/2013, è incostituzionale nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Le norme censurate ledono gli artt. 3 e 41 Costituzione in quanto, nel rendere difficilmente praticabile la rimozione del vincolo alberghiero e nel disconoscere la rilevanza della comprovata insostenibilità economica dell’attività d’impresa, attuano un assetto irragionevole, che rischia di sacrificare la tutela di interessi pubblici preminenti e di compromettere gli obiettivi di potenziamento dell’offerta ricettiva; distogliendo gli operatori dal mercato e sacrificando il nucleo essenziale della libertà d’iniziativa economica privata, esse impediscono all’imprenditore di «adottare scelte organizzative qualificanti».
c.s.
Chi è saggio, parla solo quando è certo che chi ascolta è in grado di capire (Georges Ivanovic Gurdjieff)