Guida al diritto (19/2025)

Carmine Spadavecchia • 3 giugno 2025

sull’IA (disegno di legge):

- Vincenzo Franceschelli*, Ddl sull’intelligenza artificiale, buone intenzioni ma poche norme (Guida al diritto 19/2025, 10-14, editoriale) [*già ordinario di Diritto privato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca]

- Andrea Sirotti Gaudenzi, AI, Guidelines della Commissione Ue per capire un fenomeno complesso (Guida al diritto 19/2025, 15-21) [linee guida Ue]

- Andrea Sirotti Gaudenzi, Un manuale concreto che fissa i confini delle “pratiche vietate” (Guida al diritto 19/2025, 22-27) [elenco dei divieti]


in tema di gratuito patrocinio (nel processo amministrativo):

- Cons. Stato III 28.4.25 n. 3565 (decr. colleg.), pres. De Nictolis, est Cerroni (Guida al diritto 19/2025, 33-34): L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalle Commissioni istituite presso i TAR. spiega i propri effetti limitatamente al primo grado di giudizio, di tal ché per beneficiare del regime di gratuito patrocinio in sede impugnatoria anche con riferimento alle ordinanze cautelari rese dal Tar gli appellanti devono reiterare l’istanza di ammissione presso la competente Commissione istituita presso il Consiglio di Stato. L’art. 75 Dpr 115/2002, secondo cui “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, deve intendersi riferita all’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del processo penale a mente delle inequivoche menzioni nell’ordito della norma di istituti del diritto processuale penale, indi non può assurgere ad indice esegetico dirimente. Per converso, a suffragio della tesi dell’autonomia dei provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio per i diversi gradi del giudizio amministrativo soccorrono gli indici normativi degli artt. 83, comma 3-bis, e 120 DPR 115/2002, a tenore dei quali, rispettivamente, “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” e, ancor più significativamente considerata la sedes materiae dell’art. 120 (titolo IV recante “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario”), “la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale”. Dall’esegesi combinata dei referenti normativi si evince che nella sistematica della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, il legislatore ha dettato una disposizione di spiccato favor per i cittadini non abbienti con particolare riguardo all’ambito del processo penale stabilendo la regola dell’ammissione al patrocinio una tantum “per ogni grado e fase del processo”, mentre tale opzione regolatoria si tempera nell’ambito delle disposizioni particolari dettate per le altre discipline processuali, tra cui quella del giudizio amministrativo, giungendo a tracciare un chiaro spartiacque circa l’ammissione al regime del gratuito patrocinio nei differenti gradi di giudizio. 


in materia edilizia (Cila):

- Cons. Stato II 25.2.25 n. 1651, pres. Taormina, rel. Boscarino (Guida al diritto 19/2025, 86 T): 1. La “comunicazione di inizio lavori asseverata” (Cila) con il Dlgs 222/2016 è divenuta il titolo general-residuale, necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del testo unico non impongono la Scia o il permesso di costruire ovvero che non rientrano ai sensi dell'art. 6 nell'attività edilizia libera. La Cila è uno strumento di semplificazione che non trova un corrispondente nella legge generale sull'azione amministrativa (ma solo in altre normative di settore, come quella sulle attività commerciali) e che si traduce in una ancor più intensa responsabilizzazione del privato, chiamato ad assumersi in prima persona il rischio di avviare un'attività in contrasto con le complesse e talvolta contorte normative di settore, per di più solo in parte confortato dall'asseverazione del tecnico abilitato. In materia trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell'art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter L 7.8.1990, n. 241, in combinato disposto con il richiamo alle "condizioni" di cui all'art. 21-novies della medesima normativa. Conseguentemente gli atti variamente adottati dagli enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilità ovvero archiviazione o simili delle comunicazioni di inizio lavori, seppure non espressivi di poteri tipizzati, non sussistendo alcuna previsione normativa che li disciplini, in quanto dotati del carattere di lesività, sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo. 2. Carenze prettamente documentali negli elaborati a corredo della comunicazione d'inizio lavori asseverata (Cila) possono essere ovviate attraverso l’attivazione del generale dovere di soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 legge 241/1990 e che costituisce un istituto generale del procedimento amministrativo e ha la sua massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo. Laddove non emerga alcuna esigenza di parità di opportunità (ad esempio nell'ambito di una procedura comparativa) o necessità di accelerazione della procedura, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), legge 241/1990, può essere utilmente invocato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa.

- (commento di) Davide Ponte, In caso di carenze solo documentali giusto attivare il soccorso istruttorio (Guida al diritto 19/2025, 90-94) 


in tema di privacy (sentenze - oscuramento dati - anonimato - limiti):

- TAR Lazio 1^, 17.4.25 n. 7625, pres. Petrucciani, est. Viggiano (Guida al diritto 19/2025, 33): La disciplina prevede la pubblicazione delle pronunce rendendole accessibili a tutti mediante un sistema informativo istituzionale. La diffusione, compresa anche la pubblicazione in una banca dati accessibile alla generalità dei cittadini, deve avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi: su richiesta della parte interessata oppure d’ufficio quando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato. Salvo il caso peculiare dei procedimenti coinvolgenti rapporti di famiglia, di stato delle persone, ovvero minorenni, le norme rimettono all’autorità giudiziaria la decisione sull’oscuramento o meno dei dati personali. Il bilanciamento delle opposte esigenze, tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall’altro, è rimesso all’autorità giudiziaria. L’amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non può sostituirsi all’AG nella valutazione sulla necessità dell’anonimizzazione. In tal senso, anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prescrive la pubblicità dell’esame delle cause, precisando come per eccezionali ipotesi possa limitarsi l’accesso alle aule d’udienza, su ordine del giudice procedente e non dell’autorità amministrativa. Rendendo accessibile integralmente la sentenza si garantiscono quegli obiettivi indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quali la fiducia nelle corti e nei tribunali da parte della collettività e si evita la “giustizia segreta” sottratta al controllo dei cittadini. 


in tema di abusi edilizi (in zone vincolate):

- Tar Piemonte 2^, 2.4.25 n. 576, pres. Bellucci, rel. Arduino (Guida al diritto 19/2025, 32-33): La mancanza di un danno paesistico-ambientale non coincide con tutte le ipotesi nelle quali si abbia un parere che attesti la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite, essendo il parere della Soprintendenza [...] presupposto indefettibile per lo stesso avvio del procedimento di accesso alla sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Ciò in continuità con l’orientamento secondo cui l’anzidetta sanzione:

› non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali sia nell’ipotesi di illeciti formali, quale è la violazione dell’obbligo di conseguire l’autorizzazione preventiva a fronte di un intervento compatibile con il contesto paesistico oggetto di protezione (Cons. Stato IV, n. 1205/2003); 

› si applica a prescindere dalla concreta produzione di un danno ambientale nonché in assenza di dolo o colpa e sinanche agli eredi, posto che «la sanzione, pur se di carattere pecuniario, partecipa della medesima natura di ricomposizione dell’ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio» (Cons. Stato VII, n. 4946/2024); 

› assolve a una funzione di «deterrenza» derivante dall’effetto afflittivo, legato al criterio di quantificazione basato sul maggior importo tra danno e profitto, a fronte della quale il privato sarebbe titolare di un interesse legittimo, con la consequenziale applicazione della legge n. 241/1990 (Corte cost. n. 75/2022). 


in tema di ambiente (protezione):

- Cedu 1^, 6.5.25, ric. 52854/18 (Guida al diritto 19/2025, 96 solo massima): L'assenza di misure adeguate e la mancata informazione agli abitanti di zone in cui si trovano impianti industriali che causano emissioni inquinanti comporta una violazione dell'art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati sono tenuti ad agire con diligenza e ad adottare misure positive per garantire il rispetto della Convenzione e per impedire che l'inquinamento procuri un'incidenza negativa sulla qualità della vita dei residenti. Spetta agli Stati individuare le misure per adempiere agli obblighi convenzionali. 

- (commento di) Marina Castellaneta, “Fonderie Pisano”, l’Italia non supera il vaglio Cedu sulla protezione dell’ambiente (Guida al diritto 19/2025, 96-98) 


in tema di incarichi professionali (attività forense svolta da docenti):

- Cass. lav. 8.5.25 n. 12204 (Guida al diritto 19/2025, 31): L’art. 508, comma 15, DLg 297/1994 stabilisce che ai docenti scolastici «è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio». Non vi è dubbio pertanto che l’autorizzazione del dirigente scolastico consenta ai docenti l’esercizio della professione forense. (La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la sanzione della sospensione per dieci giorni irrogata dal ministero dell’istruzione e del merito nei confronti di un docente della scuola pubblica, per avere patrocinato cause come avvocato nei confronti del Ministero datore di lavoro. Secondo la Corte territoriale, essendo stata data autorizzazione per lo svolgimento dell’attività forense, senza limitazioni, non poteva ritenersi illegittimo il fatto che il docente avesse patrocinato anche cause nei confronti del Ministero datore di lavoro. Né poteva ritenersi decisivo il fatto che il dirigente scolastico avesse chiesto chiarimenti al docente sul patrocinio di cause in conflitto di interessi, poiché da ciò non era scaturita alcuna revoca o modifica del provvedimento autorizzatorio, il che autorizzava il docente a ritenere che le sue spiegazioni fossero state satisfattive). 


in tema di famiglia (assegno di mantenimento):

- Cass. 1^, 3.5.25 n. 11611 (Guida al diritto 19/2025, 30-31): Per quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il giudice di merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l’espletamento di una consulenza tecnica. 


in tema di unioni di fatto (accordi economici tra partner)

- Cass. 1^, 20.1.25 n. 1324 (Guida al diritto 19/2025, 30): È valida la scrittura privata sottoscritta dai partner di una unione di fatto per regolare gli aspetti relativi all’affidamento del figlio minore e risolvere le questioni patrimoniali sorte dopo la fine della convivenza. Per interpretare il contratto va applicato il principio della ricerca della comune intenzione dei contraenti, in base al quale il primo strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole, da verificare poi alla luce dell’intero contesto contrattuale. Infatti, per “senso letterale delle parole” va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni parola che la compone e non in una parte soltanto. 


in tema di mutuo “solutorio”:

- Cass. SSUU 5.3.25 n. 5841 (Guida al diritto 19/2025, 36 T, sotto il tiolo: “Mutuo solutorio” non è contratto atipico ma una formula solo descrittiva): Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo. 

- Cass. SSUU 6.3.25 n. 5968 (Guida al diritto 19/2025, 46 T, sotto il titolo: Integra titolo esecutivo l’impegno incondizionato alla restituzione del denaro): Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo, di per sé idoneo, senza che occorra un nuovo atto pubblico o una scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuta somma, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Risolte due questioni molto rilevanti su profili teorici, pratici e applicativi (Guida al diritto 19/2025, 51-57)


in tema di abuso d’ufficio (abrogazione del reato):

- Corte cost., comunicato 8.5.25 (Guida al diritto 19/2025, 32): Non è incostituzionale l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio in quanto dalla Convenzione di Merida non è desumibile né l’obbligo di prevedere una simile fattispecie di reato né il divieto di abrogarlo. (Nell’udienza pubblica la Corte ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate da 14 autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio a opera della L 114/2024. La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Merida). 


in tema di furto:

- Corte cost. 22.4.25 n. 56, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 19/2025, 64 solo massima): L'art. 69, comma 4, c.p., è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui stabilisce, rispetto ai delitti di furto, il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione del reato, di cui all'art. 625-bis c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. 

- (commento di) Aldo Natalini, Furto in casa e recidiva reiterata, illegittimo il divieto allo sconto di pena dopo il ravvedimento (Guida al diritto 19/2025, 64-69) 


 

c.s.


 

Non smettiamo di giocare perché invecchiamo, invecchiamo perché smettiamo di giocare (G.B. Shaw)