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Guida al diritto (3/2025)

Carmine Spadavecchia • 5 febbraio 2025

in tema di previdenza forense:

- Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, Previdenza privata, restano in attività il 77% degli avvocati andati in pensione (Guida al diritto 3/2025, 12-14, editoriale). I pensionati in attività sono circa il 77%: non è chiaro quale sarà l’impatto del nuovo assetto previdenziale rispetto alla tendenza storicizzata della continuità lavorativa dei professionisti pensionati [*ordinario di diritto amministrativo preso la Sapienza Università di Roma; **Giuseppe Urbano, Avvocato del Foro di Roma]


sul c.d. collegato lavoro:

L 13.12.2024 n. 203 [GU 28.12.24 n. 303, in vigore dal 12 gennaio 2025], Disposizioni in materia di lavoro.

- testo della legge (Guida al diritto 3/2025, 15-29)

- commenti:

--- Francesco Maria Ciampi, Visita fiscale superati i 60 giorni, obbligatoria se lo decide il medico (Guida al diritto 3/2025, 30-31) [le novità]

--- Francesco Maria Ciampi, Passa alle direzioni regionali Inail il ricorso sui premi assicurativi (Guida al diritto 3/2025, 32-33) [le norme sugli infortuni]

--- Francesco Maria Ciampi, In merito all’attività prestata in Cig prevale l’indirizzo della Cassazione (Guida al diritto 3/2025, 34) [nuove regole Cig]

--- Francesco Maria Ciampi, Avvocati: sospesi i termini tributari per motivi di salute dei figli minorenni (Guida al diritto 3/2025, 35) [adempimenti dei professionisti]

--- Francesco Maria Ciampi, Contratti misti: derogato il divieto di applicazione del regime forfettario (Guida al diritto 3/2025, 36-43) [contratti di lavoro]

--- Francesco Maria Ciampi, Notifica ricorso presso la struttura della circoscrizione dei ricorrenti (Guida al diritto 3/2025, 44-49) [contributi e conciliazione]


in tema di asilo:

- Cass. SSUU 15.1.25 n. 935 (Guida al diritto 3/2025, 53): Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo (ex art. 27 Regolamento UE 26.6.2013 n. 604, nonché ex art. 3 DLg 28.1.2008 n.25 e s.m.i. nonché ex art. 3, lett. e-bis DL 17.2.2017 n. 13 - L 13.4.2017 n. 46), il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. (La SC accoglie il ricorso del Ministero dell’interno, afferma il principio di diritto alla luce della sentenza della Corte Ue del 30 novembre 2023, pone limiti precisi nella valutazione del rischio di violazione del principio di “non refoulement” da parte del giudice nazionale; cassa di conseguenza il decreto impugnato con rinvio della causa al Tribunale in diversa composizione)


in tema di autotutela (limiti temporali):

- Cons. Stato II 3.1.25 n. 29, pres. Sabbato, est Altavista (Guida al diritto 3/2025, ): Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, per ragioni di interesse pubblico, entro dodici mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari, dei controinteressati, e dello stesso organo che lo ha emanato. In base al principio del legittimo affidamento, tuttavia, tale stringente limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela trova applicazione solo se il comportamento della stessa parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto, non abbia “indotto in errore” l’Amministrazione distorcendo la realtà fattuale o comunque determinando una non veritiera percezione della realtà e della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. In tali circostanze l’ordinamento non può tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, per cui non può trovare applicazione il limite temporale oltre il quale è impedita la rimozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario. 



sulla perdita di chance:

- Cons. Stato VII 23.12.24 n. 10324, pres. Chieppa, est. Marzano (Guida al diritto 3/2025, 54): In tema di perdita di chance la condanna della PA a rivedere la propria decisione può essere sufficiente per ristorare il danneggiato, non essendo sempre possibile il tradizionale risarcimento monetario: in altre parole la mera “speranza” non è risarcibile perché a ben vedere neppure è accertabile. Non vi è una percentuale di probabilità da dover essere superata e allo stesso tempo non si possono risarcire mere possibilità non significative. Una cosa è la determinazione del nesso causale tra comportamento e danno, nel qual caso vale la regola del “più probabile che non”, altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch’esso dal comportamento altrui, è tuttavia incerto nella sua concreta verificazione. Pertanto, il risarcimento è escluso quando l’interesse riceva tutela idonea già con l’accoglimento dell’azione di annullamento con vincolo per l’amministrazione a decidere nuovamente senza esaurimento della discrezionalità a essa spettante. 


in tema di processo amministrativo (rinvio al giudice di primo grado):

- Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis, (Guida al diritto 3/2025, 90 T): L'art. 105, comma 1, c.p.a. nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente. 

- (commento di) Marcello Clarich e Valeria Petrella, Prevale il principio del doppio grado per un’ampia tutela giurisdizionale (Guida al diritto 3/2025, 98-101). La questione è connessa a quella dell’effetto devolutivo della sentenza, in base al quale le questioni trattate nel giudizio di primo grado riemergono nel giudizio di appello. L’art. 105 c.p.a. realizza un’ipotesi di bilanciamento tra il modello del doppio grado di merito pieno e le evenienze pratiche che possono presentarsi. La sentenza si sofferma sul problema del coordinamento con le disposizioni del c.p.c., rilevando che la norma del c.p.a. prevede un novero di ipotesi di regressione più ampia.



in tema di processo amministrativo (sentenza breve in assenza di contraddittorio):

- Cons. Stato II 8.11.24 n. 8933, pres. Simeoli, est. Guarracino (Guida al diritto 3/2025, 55): Va annullata la sentenza in forma semplificata se una delle parti non è comparsa in camera di consiglio. (Il TAR aveva respinto il ricorso contro due ordinanze di demolizione adottate da un Comune per presunte opere abusive e il provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa, definendo la causa nel merito all’esito della camera di consiglio in assenza del difensore della parte ricorrente. La sentenza ha definito il giudizio senza che la parte soccombente fosse sentita o altrimenti avvisata, non essendo comparsa all’udienza camerale e non avendone, in precedenza, avuto formale comunicazione o notizia, il che avrebbe consentito di decidere solo sull’istanza cautelare. In tali circostanze, non è stato garantito il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio dell’appellante)


in tema di competenza giurisdizionale:

- Corte giust. Ue 4^, 14.11.24, causa C-197/23, su ricorso della Corte di appello di Varsavia (Guida al diritto 3/2025, ): L'art. 19, par. 1, secondo comma, Tue, letto alla luce dell'art. 2 Tue e dell'art. 47 della Carta, osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d'appello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha statuito su quest'ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell'ambito degli organi giurisdizionali.

- (commento di) Maina Castellaneta, No alla norma interna che vieta in appello di esaminare i criteri di assegnazione usati nel primo grado (Guida al diritto 3/2025, 104-106) 


in tema di processo civile (impugnazioni):

- Cass. 3^, 28.8.24 n. 23253 (Guida al diritto 3/2025, 58 T): La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Un appello ad hoc contro le pronunce del giudice dichiaratosi incompetente (Guida al diritto 3/2025, 60-62) 


 


c.s.


 


Sentenze brevi e letture brevissime

- Dopo aver fatto un corso di lettura veloce, ho letto tutto 'Guerra e pace’ in un'ora. Parlava della Russia. (Woody Allen)


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