sull’anno giudiziario 2024:
- Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, Anno giudiziario: crescono i diritti e si amplifica il ruolo del giudice (Guida al diritto 4/2025, 12-19, editoriale). Commento alla relazione della Presidente della Corte di cassazione in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario svoltasi a Roma il 24 gennaio scorso [*Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza; **Avvocato del Foro di Roma]
sul
DDL magistrati (separazione delle carriere):
- Giovanni Verde*, Separazione carriere: le discrasie che limitano una discussa riforma (Guida al diritto 4/2025, 20-26). Commento a margine della relazione presentata al Parlamento il 22 gennaio 2025 dal Ministro della giustizia Carlo Nordio sull’amministrazione della giustizia nel 2024 [*Professore emerito di Diritto e procedura civile presso l’Università Luiss-Guido Carli di Roma]
sulle
novità legislative e sull’attività delle Corti superiori
nel 2024:
- Laura Biarella, Un 2024 all’insegna dei correttivi in vista del debutto dell’AI Act (Guida al diritto 4/2025, 27-28)
- Laura Biarella, Civile “sotto stress” normativo e giudici alla rincorsa dei vuoti (Guida al diritto 4/2025, 29-31) [l’andamento del civile: l’adeguamento del codice al processo telematico; le pronunce in materia di lavoro (reintegra del lavoratore a seguito di licenziamento non espressamente nullo), adozione di maggiorenni, notifica via Pec (secondo avviso in caso di casella piena)]
- Laura Biarella, Penale, eclissi per l’abuso d’ufficio nell’attesa di un possibile ritorno (Guida al diritto 4/2025, 32) [l’andamento del penale: le pronunce in tema di suicidio assistito, concorso nel traffico di stupefacenti, revoca della sospensione condizionale della pena, estorsione, ordine di indagine europeo]
- Laura Biarella, In “zona Cesarini” arrivano il Cds e le integrazioni al codice appalti (Guida al diritto 4/2025, 36-38) [l’andamento dell’amministrativo: il correttivo al codice appalti e le integrazioni al codice stradale; le pronunce in tema di trasporto Ncc (incostituzionalità del blocco delle licenze), demanio marittimo (indennizzi per occupazioni abusive), annullamento d’ufficio (termine massimo)]
- Laura Biarella, Cedu boccia e condanna l’Italia per la gestione dei diritti d’autore (Guida al diritto 4/2025, 39-42) [l’andamento del comunitario: le pronunce della Corte di giustizia e della Cedu in tema di gestione dei diritti d’autore (bocciata la legge italiana che vieta l’attività di intermediazione a soggetti stranieri), vittime dell’amianto (prescrizione dell’azione risarcitoria), prove penali (richiesta con OIE, Ordine di indagine europeo, di intercettazioni raccolte in altro Stato membro), asilo (nozione di Paese sicuro)]
in tema di
arbitro assicurativo:
DM 6.11.2024 n. 215 del Ministero delle imprese e del Made in Italy [GU 9.1.25 n. 6, in vigore dal 24 gennaio 2025], Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.
- testo del decreto (Guida al diritto 4/2025, 43-49)
- commento di Marco Marinaro, Completata la triade dei sistemi stragiudiziali di tipo decisorio (Guida al diritto 4/2025, 50-55) [le novità] [L’Abf (Arbitro bancario finanziario) ha iniziato a operare sin dal 15 ottobre 2009; l’Acf (Arbitro delle controversie finanziarie) ha iniziato la sua attività dal 9 gennaio 2017]
in
materia edilizia (confisca e diritto d’ipoteca):
- Corte cost. 3.10.24 n. 160, pres. Barbera, red. Navarretta (Guida al diritto 4/2025, 62 T): L’art. 7, terzo comma, Legge 47/1985 sull'acquisizione di diritto al patrimonio del comune delle opere abusive e dell'area di sedime, e in via consequenziale l'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, DPR 6.6.2001 n. 380, sono incostituzionali nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Una decisione che lascia dubbi pratici sulla sorte delle garanzie ipotecarie (Guida al diritto 4/2025, 69-73) [Nel caso di acquisizione dell’abusivismo al patrimonio comunale si tratta di “confisca urbanistica” a carattere sanzionatorio. L’esecuzione del creditore ipotecario può essere iniziata e proseguita nei confronti del patrimonio disponibile del comune o dei suoi aventi causa. Ma come?]
in tema di
autonomia differenziata (delle regioni):
- Corte cost. 20.1.25 (comunicato) (Guida al diritto 4/2025, 60): La richiesta di referendum abrogativo relativo alla c.d. legge sull’autonomia differenziata delle Regioni (Legge 86/2024), come risultante dalla sentenza n. 192/2024 della stessa Corte, è inammissibile. L’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari, il che pregiudica la possibilità di scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale.
sulla
competenza del TAR Lazio (in materia di giochi pubblici):
- Corte cost. 24.1.25 n. 5 (Guida al diritto 4/2025, 60) (q.l.c. sollevata dal TAR Piemonte): La competenza unica del Tar Lazio sui provvedimenti dell’agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di giochi pubblici. con vincita in denaro è legittima. La previsione, di cui alla prima parte della lettera q-quater) dell’art. 135 c.p.a., non contrasta con gli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost. (La Corte ha ritenuto che la concentrazione, presso un unico Tar, delle controversie afferenti agli atti dell’Agenzia non determina un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa).
sul canone RAI:
- Cons. Stato VI 10.1.25 n. 151, pres. Volpe, est. Pascuzzi (Guida al diritto 4/2025, 59-60): Non esiste un diritto della RAI ad ottenere un canone che consenta di coprire a priori tutti i costi preventivati. Il canone non può essere considerato un corrispettivo concepito in una logica strettamente sinallagmatica. Il provvedimento con cui viene fissato l’ammontare del canone RAI ha natura di atto amministrativo generale attuativo di norme impositive di tributi. Come previsto dall’art. 3 della legge 241/1990, per gli atti a contenuto generale non è richiesta una specifica motivazione. È tuttavia necessario che l’ammontare del contributo dovuto all’Autorità venga definito sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e trasparenti. (La Rai sosteneva che: il canone è un corrispettivo tra concedente e concessionaria; l’entità del canone non può costituire una variabile indipendente nella complessiva gestione del servizio; il canone è una imposta di scopo il cui ammontare è definito in virtù di criteri predeterminati; il Ministero ha il dovere di determinare la misura del canone in modo tale da garantire la copertura dei costi. In sostanza la RAI pretendeva di essere titolare di un vero e proprio diritto a ottenere un canone pari ai costi che avrebbe dovuto “prevedibilmente” sostenere nell’anno di riferimento: dovendo essa assicurare le fondamentali funzioni del servizio pubblico e sostenerne i relativi costi, il Ministero non poteva far altro che fissare il canone nella misura utile e necessaria a coprire detti costi, quali essi fossero. Il CdS non ha condiviso tale impostazione, obiettando che, se la RAI preventivasse di sostenere costi altissimi, il Ministero non avrebbe altra scelta che aumentare il canone, anche a dispetto del bisogno di contenere l’espansione della spesa pubblica]
su
atti politici e di alta amministrazione:
- Tar Sicilia 1^, 16.10.24 n. 2877, pres. Cappellano, est. Mulieri (Guida al diritto 4/2025, 104 T): L'atto di alta amministrazione che si caratterizza per la scelta strategica di obiettivi e di allocazione delle risorse, riservata agli organi di vertice politico, soggiace a un sindacato giurisdizionale di natura estrinseca e formale, per accedere al quale occorre che si configurino le condizioni dell'azione processuale. Tale sindacato si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. (Nel caso in esame il Tar ha ritenuto legittima la deliberazione della giunta regionale avente a oggetto la riqualificazione dell'edilizia sanitaria, rappresentando l'esercizio di un potere organizzativo dell'amministrazione che ha la finalità di realizzare un obiettivo di risparmio di spesa dell'erario e di riqualificazione degli immobili dismessi)
- (commento di) Giulia Pernice, Atti di alta amministrazione giudicabili solo per illogicità formali e sostanziali (Guida al diritto 4/2025, 107-110)
in tema di
matrimonio:
- Cedu 5^, 23.1.25, ric. 13805/21 (Guida al diritto 4/2025, 112 solo massima): Contrasta con la Cedu (Convenzione), in particolare con l'art. 8 sul rispetto della vita privata, la pronuncia giudiziale di addebito della fine del matrimonio al coniuge per avere rifiutato di intrattenere rapporti intimi con il partner ed è stato ritenuto perciò responsabile di non aver adempiuto il suo dovere coniugale.
- (commento di) Giuseppe Buffone, Pronuncia di divorzio, l’addebito di colpa per il rifiuto a rapporti sessuali è contrario alla Cedu (Guida al diritto 4/2025, 112-114). Per la Corte il dovere coniugale, previsto nell’ordinamento giuridico interno, non tiene conto del consenso ai rapporti sessuali. La norma sotto la lente dei giudici di Strasburgo è quella francese (applicata dalla Corte d’appello di Versailles), che, similmente all’ordinamento italiano, prevede in capo ai coniugi l’obbligo della condivisione della vita sessuale, ricollegando conseguenze giuridiche alla sua violazione (art. 242 codice civile Francia: “Il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi quando sono imputabili al coniuge fatti che costituiscono una grave o ripetuta violazione dei doveri e degli obblighi del matrimonio e rendono intollerabile la continuazione della convivenza).
in tema di
accordi matrimoniali:
- Cass. 1^, 20.1.25 n. 1324 (Guida al diritto 4/2025, 67): È pacifica la natura contrattuale delle pattuizioni di carattere patrimoniale contenute nell’accordo di separazione o divorzio, come pure nell’ambito della convivenza more uxorio, tra cui rientrano sicuramente i trasferimenti immobiliari, con la conseguenza che alle stesse si applica la normativa riguardante la disciplina generale del contratto. L’ammissibilità di questo tipo di pattuizioni si ricollega al generale riconoscimento dell’autonomia privata che non dovrebbe trovare limitazioni nemmeno in un ambito delicato come quello degli accordi relativi alla crisi familiare. Il contratto è ormai riconosciuto stilema concettuale del diritto di famiglia e referente regolativo idoneo a occupare spazi presidiati dalla legge e dal giudice. Trova, così, spazio la categoria del contratto della patologia familiare, quale strumento preordinato ad amministrare la fase disgregativa della coppia.
sull’azione di arricchimento indebito (contratto della PA nullo per difetto di forma):
- Cass. 3^, 20.1.25 n. 1284 (ord.za) (Guida al diritto 4/2025, 57): Va rimesso alle Sezioni Unite di valutare: 1) se, in riferimento al principio affermato da Cass. SSUU n. 33954/2023, avuto riguardo alla residualità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. e ove non risulti opportuna la definizione della nozione di “giusta causa” in carenza della quale è data l’azione in parola, l’ipotesi di nullità del contratto della PA per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all’ordine pubblico, ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; 2) se, in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull’ammissibilità dell’azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto “impoverito” sia la stessa PA e non la sua controparte privata; 3) se, sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell’ammissibilità dell’azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia a oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto - quale possibile azione alternativa, offerta dall’ordinamento già sul piano astratto - dagli artt. 2033 ss. c.c. in tema di ripetizione d’indebito oggettivo. (Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. La SC sottolinea la singolarità del caso di specie, in cui a esercitare l’azione ex art. 2041 c.c. non è il privato nei confronti della PA ma viceversa, il che è inusuale posto che è normalmente essa è soggetto convenuto. Nella specie, si è verificata un’omissione principalmente imputabile all’ente pubblico: il Comune, richiesto della fornitura, non ha stipulato un contratto scritto, ma ha erogato comunque il servizio, così violando la disciplina imperativa, posta a tutela sia dell’ente, che della collettività).
in tema di
responsabilità amministrativa degli enti:
- Cass. pen. 4^, 23.5-15.10.24 n. 37751 (Guida al diritto 4/2025, 88 T): 1. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è abnorme il provvedimento con cio il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto, abbia disposto l'imputazione coatta nei confronti dell'ente, per il quale il pubblico ministero aveva provveduto all'archiviazione secondo la disciplina dettata dall'art. 58 DLg 231/2001. 2. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, pur se non è concettualmente prevista la formale riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), stante la peculiare disciplina dell'archiviazione che attribuisce al PM un potere di archiviazione diretta, deve escludersi la irretrattabilità del provvedimento di archiviazione adottato dal PM, giacché è ben possibile che, su sollecitazione dell'interessato ovvero anche di ufficio, il PM, re melius perpensa, revochi, con apposito provvedimento, il decreto di archiviazione e decida di proseguire le indagini preliminari. Infatti, né la lettera, né la ratio del sistema predisposto dal DLg 231/2001 inibiscono un "ripensamento" e, quindi, la possibilità di riapertura delle indagini di ufficio e di un successivo esercizio dell'azione motu proprio da parte del medesimo organo.
- (commento di) Giuseppe Amato, Bocciata l’imputazione coatta estranea ai poteri del giudice (Guida al diritto 4/2025, 92-95). Il Dlgs 231/2001 prevede un sistema senza spazi di intervento al Gip. Al PM che intende archiviare è attribuito un potere di archiviazione diretta, con il solo controllo gerarchico del procuratore generale presso la corte di appello. Non vi è il vaglio del giudice, bensì il controllo del solo procuratore generale, il quale, ove dissenta, può contestare l’illecito in via autonoma, sostanzialmente avocando gli atti.
c.s.
Non coniugava l'imperfetto (Dino Buzzati, titolo geniale su un matrimonio sciolto dalla Sacra Rota per impotentia coeundi)