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Giurisprudenza italiana (1/2025)

Carmine Spadavecchia • 10 marzo 2025

in tema di retroattività (della legge civile):

- Corte cost. 23.4.24 n. 70, pres. Barbera, rel. Sciarrone Alibrandi (Giurispr. it. 1/2025, 35 solo massima): Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 257° comma, secondo periodo, L 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni illegittime di aree demaniali marittime, qualora siano state realizzate anche opere abusive inamovibili. L’intervento innovativo retroattivo è infatti fondato su interessi, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali, la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino, che prevalgono rispetto all’affidamento dei destinatari della disposizione. 

- (commento di) Tommaso Sica, Retroattività della legge civile: note a margine di una recente pronuncia della Consulta (Giurispr. it. 1/2025, 35-42) 


in tema di giurisdizione (rinvio al giudice d’appello e translatio iudicii):

- Cass. SSUU 4.9.24 n. 23712 (Giurispr. it. 1/2025, 61 T): In tema di giurisdizione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell’accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado. 

- (nota critica di) Claudio Consolo e Federica Godio, Rinvio ex art. 383 c.p.c. VS translatio iudicii: due concetti da non sovrapporre (Giurispr. it. 1/2025, 62-64) 


in tema di processo amministrativo (intervento volontario):

- Ad. plen. 29.10.24, n. 15, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giurispr. it. 1/2025, 19-21): In ordine ai presupposti e alle condizioni per ammettere l’intervento volontario in giudizio nel rito amministrativo (art. 28 c.p.a.), nella duplice declinazione dell’intervento adesivo-dipendente e dell’intervento litisconsortile, va chiarito che: (a) è inammissibile l’intervento volontario in giudizio (art. 28 c.p.a.) da parte di un soggetto qualificabile come co-interessato rispetto all’impugnazione principale il quale sia, tuttavia, nel frattempo decaduto dall’impugnativa; (b) è inammissibile l’intervento volontario in un giudizio di impugnazione da parte di un soggetto che abbia contestualmente impugnato i medesimi atti amministrativi dinanzi ad altro giudice, con giudizio allo stato pendente


in tema di processo amministrativo (nullità della sentenza e annullamento con rinvio):

- Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Giurispr. it. 1/2025, 18-19): È nulla la sentenza di primo grado che abbia dichiarato inammissibile il ricorso con palese errore nell’individuazione della legittimazione e dell’interesse al ricorso. [L’Ad. plen. torna sulla questione (già esaminata con le sentenze 10 e 11 del 2018) dell’individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ex art. 105 c.p.a.: pur non operando il revirement richiesto dal CGARS - il quale chiedeva di ampliare le richiamate ipotesi includendovi anche l’errata declaratoria di inammissibilità del ricorso – perviene in sostanza alla medesima conclusione)


in tema di giurisdizione (azione di risarcimento danni):

- Cons. Stato II 20.11.24 n. 9333 pres. Poli, rel. Addesso (Giurispr. it. 1/2025, 17-18): Non è devoluta alla giurisdizione del GA la controversia risarcitoria che tragga origine da una vicenda e da un rapporto di diritto pubblico (in particolare: dall’annullamento in sede giurisdizionale di un atto regolatorio di un’Autorità indipendente) ma che sia stata proposta da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto privato. 


in tema di contratti pubblici (termine per impugnare l’aggiudicazione):

- Cons. Stato V 18.10.24 n. 8352, pres. Caringella, rel. Maggio (Giurispr. it. 1/2025, 21-22): In base alla nuova formulazione dell’art. 120 c.p.a. introdotta dal Codice dei contratti pubblici del 2023, il termine – dimidiato – di 30 giorni per la proposizione dell’impugnativa decorre in via ordinaria dalla comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del nuovo Codice. Tuttavia, nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – la stazione appaltante non abbia tempestivamente provveduto a fornire tale comunicazione, il dies a quo per l’impugnativa decorre dal (diverso e successivo) momento in cui gli atti relativi all’offerta infine risultata aggiudicataria sono stati concretamente posti a disposizione degli altri concorrenti. 


in tema di appalti (gara telematica):

- Cons. Stato VII 1.7.24 n. 5789, pres. Contessa, est. Marzano (Giurispr. it. 1/2025, 146 solo massima): L’eccessiva rigidità della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo formalismo con cui la stazione appaltante gestisca la gara, nella sostanza frustra i principi del risultato e della fiducia, oggi codificati al DLgg 36/2023. È pertanto illegittima l’esclusione di un concorrente che, essendosi attivato tempestivamente per caricare l’offerta su piattaforma telematica con una capienza di caricamento insufficiente rispetto alle dimensioni dell’offerta richiesta e avendolo segnalato alla stazione appaltante, entro il termine di scadenza abbia poi caricato sulla piattaforma un’offerta incompleta e abbia inviato l’offerta integrale mediante pec. 

- (commento di) Alessandro Mazza, Il difficile equilibrio tra i principi di risultato, legalità, concorrenza e autoresponsabilità. (Giurispr. it. 1/2025, 146-152) 


in tema di appalti (verdi):

- Cons. Stato 27.5.24 n. 4701, pres. Corradino, est. Tulumello (Giurispr. it. 1/2025, 152 s.m.): Nell’attuale quadro normativo, soprattutto per effetto delle direttive di seconda e terza generazione, il contratto di appalto non è soltanto un mezzo che consente all’Amministrazione di procurarsi beni o di erogare servizi alla collettività, ma – per utilizzare categorie civilistiche – uno “strumento a plurimo impiego” funzionale all’attuazione di politiche pubbliche ulteriori rispetto all’oggetto negoziale immediato: in altre parole, uno strumento – plurifunzionale – di politiche economiche e sociali, con conseguenti ricadute sulla causa del provvedimento di scelta del contraente.

- (commento di) Roberto Caranta, Il Consiglio di Stato tiene dritta la barra sugli appalti verdi (Giurispr. it. 1/2025, ) 

(Giurispr. it. 1/2025, 153-156) La sentenza afferma la continuità nella disciplina degli appalti verdi tra vecchio e nuovo Codice dei contratti pubblici.


in tema di concessioni (modifiche senza gara - Ponte Morandi):

- Corte giust. Ue 5^, 7.11.24, causa C-683/22, Adusbef c/ Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Giurispr. it. 1/2025, 25-27, annotata da Giuseppe Fransoni): 1. L’art. 43 della direttiva 2014/23/UE non osta a una disciplina nazionale che consente la modificazione senza gara di una concessione, purché questa rientri nelle ipotesi tassative contenute nella norma e l’Amministrazione motivi la sua scelta. 2. L’art. 43 della direttiva non osta a una normativa nazionale che consente all’Amministrazione, nei casi di modifica di una concessione senza gara, di non rinnovare la valutazione di affidabilità del concessionario. 


in tema di commercio (tutela dei consumatori):

- Corte giust. Ue 5^, 14.11.24, causa C-464/22, Compass Banca SpA c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Giurispr. it. 1/2025, 22-25, annotata da Oriana Balsamo): 1. Una pratica commerciale di “incorniciamento”, oggetto del procedimento principale, non costituisce né una pratica “in ogni caso aggressiva” né una pratica commerciale “in ogni caso sleale”, così come tassativamente disciplinate nell’Allegato I alla Dir. 2005/29. Tale pratica non rientra in alcuna delle due categorie di pratiche commerciali sleali previste ai sensi dell’art. 5, ossia le pratiche commerciali “aggressive” di cui agli artt. 8 e 9 e le pratiche commerciali “ingannevoli” di cui agli artt. 6 e 7. 

2. La normativa nazionale può consentire all’autorità amministrativa di imporre un periodo di riflessione tra la stipula di un contratto di finanziamento e un contratto assicurativo previsti nell’ambito di una vendita abbinata, purché siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’autorità deve accertare il carattere aggressivo della pratica secondo i criteri stabiliti dalla Dir. 2005/29. In secondo luogo, tale misura deve rappresentare un rimedio di extrema ratio, da adottare esclusivamente quando non siano disponibili strumenti alternativi meno restrittivi della libertà di impresa e della libertà di prestazione dei servizi del professionista. 


in tema di contratto (clausola atipica):

- Cass. 2^, 20.3.24 n. 7447 (Giurispr. it. 1/2025, 56 T): Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, 2° comma, c.c., non può avere ad oggetto l’equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni. (Nella specie, la SC ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell’assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà). 

- (commento di) Enrico Minervini, La meritevolezza della clausola atipica (Giurispr. it. 1/2025, 57-60) 


in tema di contratto (clausola di stile):

- Cass. 2^, 4.4.24 n. 8940 (Giurispr. it. 1/2025, 52 T): In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 c.c.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 c.c.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell’ambito dell’indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 c.c.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di “stile”. 

- (nota di) Gianluca Sicchiero, Efficacia delle c.d. clausole “di stile” (Giurispr. it. 1/2025, 54-55)


in tema di famiglia e impresa:

- Luigi Balestra (a cura di), Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale (Giurispr. it. 1/2025, 208-238) 

--- Amministrazione e transizione generazionale, Luigi Salamone (208)

--- Le operazioni straordinarie e il passaggio generazionale dell’impresa, Giovanni Capo (212)

--- Holding e “casseforti” di famiglia, Sabrina Masturzi (217)

--- La collazione di azienda, Ugo Minneci (223)

--- Patto di famiglia, Maria Novella Bugetti (226)

--- Donazione e testamento nel passaggio generazionale di imprese, Giuseppe Giorgi (230)

--- La fiscalità del passaggio generazionale delle società di mero godimento, Cecilia Benzi (234)

--- Il passaggio generazionale, la pianificazione ereditaria e il trust, Diletta Giunchedi (236)


in tema di delitti contro la PA:

- Cass. SSUU pen. 29.2-15.5.24 n. 19357 (Giurispr. it. 1/2025, 169 s.m.): In tema di delitti contro la PA, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, 1° comma, lett. t), L 9.1.2019 n. 3, ed il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’art. 346, comma secondo, c.p., abrogato dall’art. 1, 1° comma, lett. s), L 3/2019 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito “corruttivo”, purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. 

- (commento di) Vincenzo Mongillo, Millantato credito e traffico di influenze illecite dalle Sezioni unite alla legge Nordio: un tramonto parallelo? (Giurispr. it. 1/2025, 169-). La sentenza decreta di fatto la fine della millenaria figura della venditio fumi, con qualche problematico residuo di tipicità nel perimetro della truffa, la cui ipotesi base è, però, punita meno severamente ed è procedibile a querela. 


 

c.s.


 

Mente

- Le persone tranquille hanno le menti più rumorose (Stephen William Hawking, astrofisico)

- La mente agitata trova problemi in tutto. La mente calma trova soluzioni a tutto.

- La libertà è una conquista personale. I muri sono solo nella nostra mente. (Mogol)

- La letteratura può cambiare il cuore e la mente del singolo, non la società. (Colson Whitehead)

- Sondando i segreti della nostra mente si scoprono i segreti di ogni altra. (Ralph Waldo Emerson)


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