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Guida al diritto (7/2025)

Carmine Spadavecchia • 13 marzo 2025

in tema di cybersecurity:

- Gualtiero Roveda* e Andrea Sirotti Gaudenzi**, Cybersecurity, con le prossime scadenze piena esecuzione alla nuova normativa (Guida al diritto 7/2025, 12-14). Un intervento normativo "forte" come la direttiva NIS 2 (direttiva 2022/2555 del 14.12.2022), recepita con il decreto legislativo 4.9.2024 n. 138 (entrato in vigore il 16 ottobre 2024), rafforza il quadro delle disposizioni in ambito di cybersicurezza, che con le prossime scadenze diventeranno pienamente esecutive. [*avvocato, giornalista pubblicista; **membro del Senato Accademico dell'Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europe].


in tema di pensioni (“raffreddamento” della rivalutazione)

- Corte cost. 14.2.25 n. 19, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 7/2025, 30): Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in relazione al meccanismo legislativo della rivalutazione: meccanismo non irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell’inflazione. Le scelte del legislatore risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti. Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull’indicizzazione dei medesimi trattamenti. 


in tema di occupazione legittima (indennità):

- Cass. 1^, 20 dicembre 2024 n. 33867 (Guida al diritto 7/2025, 59 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (Vam), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria. (Fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco e attrezzature varie)


in materia antitrust:

- Corte giust. Ue 2^, 30.1.25, causa C-510/23 (Guida al diritto 7/2025, 102 s.m.) (rinvio pregiudiziale con ord.za TAR Lazio 2.8.23, in causa Trenitalia / Agcm / Federconsumatori): Gli articoli 11 e 13 della direttiva 11.5.2005 n. 29 (2005/29/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica. 

- (commento di) Federico Muzzati, Pratiche commerciali scorrette: fase istruttoria con contraddittorio nel termine di 90 giorni (Guida al diritto 7/2025, 102-106). L’Agcm, in data 19 luglio 2017, adottava un provvedimento sanzionatorio del valore di 5.000.000,00 di euro. Il Tar del Lazio si è chiesto se lo stretto e rigido termine decadenziale di avvio dell’istruttoria si ponga in contrasto con le previsioni europee. La pronuncia mira a rendere più efficace l’armamentario giuridico previsto dalla disciplina antitrust.


in tema di atto amministrativo (implicito):

- Cons. Stato IV 14.1.25 n. 237, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 7/2025, 31): Il cosiddetto “provvedimento implicito” e una speciale tipologia di provvedimento della PA che ricorre quando quest’ultima, pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente provvedimento formale, tuttavia non adottato. In altre parole, si è presenza di un «provvedimento amministrativo implicito» quando emerge senza perplessità e in modo inequivoco un collegamento tra l’atto adottato o la condotta tenuta dall’Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà. 


in tema di equo compenso (equo ribasso):

- Cons. Stato III 27.1.25 n. 594, presidente De Nictolis, rel. Cerroni (Guida al diritto 7/2025, 90 T): 1. La nullità delle clausole dei contratti pubblici che prevedono un compenso non equo va sussunta nella figura delle nullità di protezione a legittimazione relativa. 2. In tema di gara pubblica per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, la nozione di equo compenso di cui alla L 49/2023, applicabile alla contrattualistica pubblica, deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento. 

- (commento di) Davide Ponte, I chiarimenti di Palazzo Spada su parcelle e nuovo codice appalti (Guida al diritto 7/2025, 97-100). La nullità di protezione coniata dalla disciplina sull’equo compenso opera solo a vantaggio del professionista contraente debole e non di terzi competitori. La fonte dell’equo compenso individua il minimum corrispettivo inderogabile e la fonte contrattuale individua il corrispettivo equo da porre a base di gara.


in tema di accesso (onere di notifica a controinteressati):

- TAR Salerno 8.1.25 n. 5, pres. Russo, est. Saracino (Guida al diritto 7/2025, 31-32): L’Amministrazione deve valutare l’esistenza di controinteressati ai sensi del Regolamento generale sulla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, per il quale la PA cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Se, nel procedimento avviato dall’istanza di accesso ai documenti, l’A. individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l’eventuale ricorso proposto dall’istante avverso il rifiuto all’accesso adottato dall’A. ovvero avverso il silenzio. Per converso, nel caso in cui l’A. non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l’istante non sarà onerato a notificare il ricorso, a pena di inammissibilità, ad alcun controinteressato.



in tema di matrimonio:

- Cass. 1^, 5.2.25 n. 2929 (Guida al diritto 7/2025, 29): A norma dell’art. 8, 6 comma, L 25.3.1985 n. 121, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, tuttavia, deve essere attuale; pertanto, come non è consentito procedere alla trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, così l’attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla raccomandata inviata al domicilio dell’altro coniuge scomparso. 


in tema di filiazione (assegno di mantenimento del figlio maggiorenne):

- Cass. 1^, 10.2.25 n. 3329 (Guida al diritto 7/2025, 29): In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l’adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall’art. 443 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, cc.. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi. 


in tema di servitù (coattiva):

- Cass. SSUU 27.1.25 n. 1900 (Guida al diritto 7/2025, 34 T): L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto. Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate degli artt. 1051, comma 3 e 1052 c.c. In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Senza l’aggiunta del contraddittorio il processo va dichiarato estinto (Guida al diritto 7/2025, 43-46)


in tema di assicurazioni (polizza postuma decennale):

- Cass. 3^, 27.1.25 n. 1909 (Guida al diritto 7/2025, 47 T): L'art. 4 Dlg 20.6.2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210) determina la fattispecie di assicurazione dei danni nei fabbricati da costruire per conto di chi spetta, in forza della quale l'acquirente, terzo assicurato, risulta legittimato a far valere i propri diritti direttamente nei confronti dell'assicuratore. 

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Acquirente danneggiato, legittimato all’azione diretta contro la Compagnia (Guida al diritto 7/2025, 54-58). La normativa è intervenuta nella giungla degli acquisti “su carta” degli immobili da costruire, irta di pericoli e soprattutto di trappole tese da "palazzinari" senza scrupoli. La polizza deve essere stipulata dal costruttore “a beneficio dell’acquirente” sotto sanzione di nullità seppur “relativa” del contratto. La nozione di acquirente comprende non solo chi acquista la proprietà, ma anche chi stipula un contratto simile all'acquisto.



in materia penale (sospensione condizionale della pena):

- Corte cost., 19.12.24 n. 208, pres. Amoroso; red. Viganò (Guida al diritto 7/2025, 79 T, sotto il titolo “Giudizio abbreviato, la rinuncia a impugnare apre alla sospensione condizionale della pena”): È incostituzionale l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. – e conseguentemente l'art. 676, comma 3-bis, c.p.p. – nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

- (commento di) Carmelo Minnella, Più spazi alla rivisitazione delle valutazioni implicite (Guida al diritto 7/2025, 77-83). Per effetto della riforma Cartabia il condannato che non impugna la condanna, che non superi i due anni, può ottenere la condizionale e la non menzione della pena nel casellario giudiziale. Sembra superato per i giudici delle leggi il problema della natura “eccezionale” del potere del giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale.



in tema di processo penale telematico (deposito telematico):

- Cass. pen. 3^, 16.12.24-23.1.25 n. 2815 (Guida al diritto 7/2025,15 T, sotto il titolo “Depositi telematici da parte del Pm: tra malfunzionamenti e impugnazioni via Pec“): Le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione mediante Pec sono state introdotte, per le sole parti private, durante il periodo dell'emergenza sanitaria; dette modalità, sono state successivamente prorogate e mai espressamente estesa anche al pubblico ministero la facoltà di depositare l'atto di impugnazione a mezzo Pec e la giurisprudenza ha rimarcato come l'asimmetria delle disposizioni normative in questione, emesse nella fase emergenziale, era sostanzialmente dipesa dall'impossibilità, per gli uffici della procura, di sottoscrivere digitalmente l'atto di impugnazione.

- Cass. pen. 4^, 17.10.24- 30.1.25 n. 3824 (Guida al diritto 7/2025, 18 T, sotto il titolo: Richiesta archiviazione contro ignoti “seriali” in formato cartaceo, non abnorme lo stop del Gip): Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. ignoti "seriali", ritenendone irrituale il deposito in modalità analogica (ovvero in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma APP), e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto, stante la sua natura e l'essere privo di delibazione sul merito della richiesta, non è completamente avulso dal sistema processuale, essendo previsto da diverse disposizioni, anche nel segmento procedimentale che origina nella richiesta di archiviazione. 

- (commento di) Carmelo Minnella, Sulle anomalie del sistema Ppt si apre il contrasto sui controlli (Guida al diritto 7/2025, 21-27). Nella disciplina sul malfunzionamento dei sistemi informatici manca qualsivoglia potere di controllo giurisdizionale del giudice, in quanto spettante al Procuratore della Repubblica. Il provvedimento del procuratore della Repubblica che accerta il malfunzionamento presenta indubbie caratteristiche di atto amministrativo. La sentenza n. 3824/25 apre un contrasto in seno alle sezioni semplici della Suprema corte.


 

c.s.


 

Le idee non si rifiutano, germinano nella società, poi pensatori e artisti le esprimono (Lucio Fontana)


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