sul c.d.
DL infrastrutture:
DL 29.6.2024 n. 89 - L 8.8.2024 n. 120, Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
- testo del decreto (Guida al diritto 34/2024, 14-16)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 34/2024, 17-23) sotto il titolo: “Giudizio di cassazione: per la trattazione orale e motivi aggiunti termini più ridotti” [le principali novità: concessioni autostradali, commissari straordinari, modifiche al codice di procedura penale, abolizione del vincolo sportivo degli atleti]
in tema di
mediazione civile:
DM 9.8.2024 (GU 10.8.24 n. 187) del Ministero della giustizia, Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150. [I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del DM giustizia 24 ottobre 2023 n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025]
- testo del decreto (Guida al diritto 34/2024, 24)
- commento di Marco Marinaro, Uno slittamento necessario in attesa della stabilizzazione (Guida al diritto 34/2024, 25-26)
in tema di
autonoleggio con conducente (NCC):
- Corte cost. 19.7.24 n. 137, pres. Barbera, red. Antonini (Guida al diritto 34/2024, 98 T): È incostituzionale l'art. 10-bis, comma 6, DL 14.12.2018 n. 135 - L 11.2.2019 n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), nella parte in cui prevede che «fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante», in quanto la previsione configura una barriera irragionevole e non proporzionale all'ingresso dei nuovi operatori nel mercato, che si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. Detto divieto non configura un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, tale da giustificare la limitazione all'iniziativa economica privata di cui all'art. 41, commi 1 e 2, Cost. La previsione osta anche alla configurazione di un mercato libero e concorrenziale, interesse primario perseguito dall'ordinamento europeo così violando l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 49 Tfue.
- (commento di) Giulia Pernice, Una sospensione sine die contraria alla concorrenza e al libero mercato (Guida al diritto 34/2024, 103-106)
in tema di
pubblico impiego (giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione):
- TAR Marche 2^, 3.8.24 n. 714 pres. Ianigro, est. Ruiu (Guida al diritto 34/2024, 32): Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro espressamente elencati nel TU del pubblico impiego, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro. Tale assunto trova conferma nel medesimo TU anche nella parte in cui stabilisce che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure selettive per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Questa disciplina va interpretata in modo restrittivo, secondo un orientamento che nei più attuali filoni giurisprudenziali attribuisce alla giurisdizione del GA le controversie strettamente collegate allo svolgimento della procedura concorsuale. Pertanto, conclusasi la fase selettiva vera e propria, le controversie non riguardanti direttamente lo svolgimento della predetta valutazione sono da considerare come specificamente mirate all’ottenimento del posto di lavoro, il cosiddetto diritto all’assunzione, che il TU sul pubblico impiego attribuisce alla cognizione del giudice ordinario. In questa fase, infatti, muta il rapporto tra candidato e Amministrazione procedente, sicché il primo, anche se pretenda dall’A. un certo comportamento e ne vada a censurare l’operato, com’è accaduto nella vicenda, di fatto non sta più agendo a tutela di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo maturato all’esito dell’espletamento della prova di concorso.
in tema di
contratto preliminare:
- Cass. 8.7.24 n. 18545 (Guida al diritto 34/2024, 29): La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.cc, la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche – non può avere a oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell’erigendo edificio.
in tema di
responsabilità medica:
- Cass. 3^, 30.7.24 n. 21362 (Guida al diritto 34/2024, 28): Il paziente che rifiuta il ricovero libera da responsabilità il medico solo se è informato. (Ferma restando la necessità di verificare se, e in che termini, un ricovero tempestivo avrebbe o meno consentito un diverso esito della patologia, nella fattispecie la SC ha ritenuto che a fronte dell’errore di diagnosi inizialmente commesso, la paziente non fosse in grado di comprendere se il mancato ricovero potesse o meno esporla al rischio di ulteriori e gravi peggioramenti di salute. Oltre che la tempestività, secondo la SC, conta il modo dell’informazione: nel senso che una comunicazione ben gestita corrobora quell’alleanza terapeutica che lega il medico al paziente e spesso consente di superare – anche con la forza di una vicinanza umana prima che professionale – le eventuali criticità che un percorso sanitario può talvolta riservare)
in tema di
suicidio assistito:
- Corte cost. 18.7.24 n.135, pres. Barbera, red. Modugno, Viganò (Guida al diritto 34/2024, 59 T): In tema di suicidio assistito, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza costituzionale n. 242/2019, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli art. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal GIP del Tribunale ordinario di Firenze, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». (In motivazione, la Corte ha precisato che la sud- detta nozione include anche procedure - quali, ad esempio, l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali - normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o "caregiver" che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo).
In tema di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la partecipazione di soggetti estranei è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, tale dovendosi ritenere, nella sede giudiziaria in cui si discute della legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., quello coinvolgente la vita stessa degli intervenienti, nei cui confronti occorre assicurare piena tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività, consentendo di far valere i loro argomenti a sostegno dell'illegittimità della norma censurata. (Fattispecie relativa ad atto di intervento di due soggetti nei confronti dei quali le competenti Aziende sanitarie hanno respinto la richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito).
- (commento di) Aldo Natalini, Una decisione che di fatto “allarga” il trattamento di sostegno vitale (Guida al diritto 34/2024, 81-88)
in tema di
abuso d’ufficio:
- Alberto Cisterna*, Abuso d’ufficio: “gioie e dolori” di una abrogazione avventata (Guida al diritto 34/2024, 10-13, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma]
c.s.
L'ideologia è la veste che si mette sulla realtà per falsificarla a proprio vantaggio (Marx)