Compensazione del credito IVA e nozione di soggetto passivo e attività economica in materia fiscale

dalla Redazione ("pillole" di diritto UE) • 2 ottobre 2024

Corte giust. Ue 3^, 7.3.24, causa C-341/22 


Nel dicembre del 2010 l'autorità tributaria italiana aveva notificato un avviso di accertamento ad una società che svolgeva un'attività economica di produzione e commercializzazione di vino nella regione Campania, basato sul fatto, in particolare, che quest'ultima era stata considerata una società non operativa (cosiddetta «società di comodo») per il periodo d'imposta 2008, in quanto l'importo delle operazioni a valle soggette a IVA che quest'ultima aveva dichiarato era inferiore alla soglia al di sotto della quale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 della legge n. 724/1994, le società sono ritenute non operative.

Da tale avviso di accertamento risultava altresì che la società in questione non avesse raggiunto la soglia di cui trattasi per tre periodi d'imposta consecutivi, vale a dire quelli del 2006, 2007 e 2008. Di conseguenza, l'autorità tributaria aveva negato la detrazione del credito IVA reclamata dalla società richiedente per il periodo d'imposta 2009.

Nonostante fosse stato proposto ricorso avverso detto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino e poi in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, le ragioni della ricorrente erano state ritenute infondate.

Tuttavia, con ricorso per cassazione, la società aveva sostenuto che il rifiuto di concederle il beneficio del diritto alla detrazione dell'IVA non fosse compatibile con il diritto dell'Unione, di modo che il Giudice di ultima istanza aveva rinviato pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, evidenziando a usa volta che la normativa italiana di cui trattasi mira a disincentivare la costituzione di società di comodo e, quindi, a impedire che persone giuridiche che svolgono formalmente un'attività economica, senza tuttavia essere, in realtà, operative, beneficino di vantaggi fiscali. In tal senso, l'articolo 30 della legge n. 724/1994 prevedrebbe un meccanismo deterrente che si fonda sulla presunzione secondo cui il carattere non operativo di una società può essere dedotto dal fatto che gli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui essa dispone sono inferiori rispetto alla soglia di reddito determinata da detta disposizione, pur potendo una società confutare questa presunzione dimostrando che, a causa di situazioni oggettive, in un determinato periodo non sarebbe stato possibile raggiungere tale soglia di reddito.

Invero,  in forza della disposizione sopra richiamata, le società non operative non possono ottenere il rimborso del credito IVA che figura nella loro dichiarazione e che risulta segnatamente da un importo di IVA detraibile superiore a quello dell'IVA riscossa. Tale credito non potrebbe neppure costituire oggetto di compensazione o di cessione.

Le società in questione perderebbero inoltre definitivamente il diritto alla detrazione dell'IVA - riporto a scomputo a dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi - qualora per tre periodi d'imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dalla soglia di reddito stabilita dall'art. 30 sopra richiamato.

La Corte di Giustizia si è pronunciata nel senso che la normativa fiscale italiana è illegittima nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva: la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso, ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, poiché tale previsione è estranea alla direttiva Ue.

La nozione di “soggetto passivo” comprende chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tale attività; la nozione di “attività economica” comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate.

Di conseguenza, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’Iva dovuta o assolta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva e non si può privare della qualità di soggetto passivo dell’Iva una persona o un ente che, nel corso di un determinato periodo imponibile, effettui operazioni il cui valore non raggiunga una soglia fissata da una legislazione nazionale. Inoltre, nessuna disposizione della direttiva Iva subordina il diritto a detrazione all’esigenza che l’importo delle operazioni assoggettate ad Iva, realizzate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, debba raggiungere una determinata soglia.

È perciò contraria al diritto Ue una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto a detrazione dell’Iva pagata a monte in ragione dell’importo delle operazioni soggette ad Iva realizzate a valle, considerato insufficiente. Eventuali frodi o abusi, idonei a giustificare il diniego di deduzione, devono essere provati dall’autorità fiscale, non essendo sufficiente desumerli per presunzioni da una certa soglia di entrata.