sul
danno biologico (la TUN nazionale):
DPR 13.1.2025 n. 12 [GU 18.2.25 n. 40, s.o. 4], Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- testo del DPR 12/2025 (Guida al diritto 8/2025, 15-17) sotto il titolo: Macrolesioni: operativa dal 5 marzo la Tabella nazionale a “punto variabile”
- Allegato I al DPR 12/2025 - Coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e morale (Guida al diritto 8/2025, 23-24) [nuova TUN nazionale – macropermanenti - coefficienti di base]
- Allegato II al DPR 12/2025 - Tabella unica nazionale del valore da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso) (Guida al diritto 8/2025, 25-) [nuova TUN nazionale – macropermanenti - danno biologico in rapporto all’età]
- Allegato II al DPR 12/2025 - Tabelle 1-2A-2B- 2C (Guida al diritto 8/2025, 55) [nuova TUN nazionale – macropermanenti – l’autonomia della componente morale]
- Tabella con i nuovi importi elaborata in base al DM 16.7.2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 25.7.2024 n. 173), recante “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024” (Guida al diritto 8/2025, 20-22, sotto il titolo “Per le lesioni fino al 9% vale il Dm di luglio 2024”) [la nuova TUN nazionale - micropermanenti]
- commenti:
- Giovanni Comandé*, La Tun diventa diritto vigente, la sfida è la “personalizzazione” (Guida al diritto 8/2025, 12-14, editoriale). Dopo una lunga stagione giurisprudenziale, con il DPR 13.1.2025 n. 12 la Tabella per le c.d. micro-permanenti diventa legge [*ordinario di diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa]
- Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, Calcolo delle liquidazioni più facile con il vademecum degli allegati (Guida al diritto 8/2025, 18-19) [nuova TUN nazionale - istruzioni]
- Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, Un passaggio verso l’uniformità che chiude l’epoca degli squilibri (Guida al diritto 8/2025, 56-62) [nuova TUN nazionale - le novità. Il DLg 209/2005 poneva le basi programmatiche per realizzare uno schema che regolasse su base nazionale la liquidazione del danno per la compromissione del bene salute. L’approvazione della tabella è una grande (seppur tardiva) conquista di civiltà giuridica, che pone fine a discutibili e annosi campanilismi giurisprudenziali. La chiarezza delle nuove regole liquidative dovrebbe migliorare le relazioni tra l’impresa assicurativa e i danneggiati, assolvendo a finalità di deflazione del contenzioso. In sede processuale il metodo tabellare di legge mira a ridurre il perimetro della discrezionalità valutativa dei giudici. L’esercizio di bilanciamento deve tener conto anche della sostenibilità del sistema assicurativo e dei benefici che quest’ultimo accorda al danneggiato]
- Marco Ridolfi, Valori percentuali affini a “Milano” che assicurano importi più omogenei (Guida al diritto 8/2025, 63-73) [nuova TUN nazionale - analisi delle tabelle. La scelta del Legislatore è stata fatta per creare armonia tra il punto 9 (microlesione) e il punto 10 (macrolesione) così da conferire più continuità alla curva risarcitoria. Rispetto alle tabelle milanesi cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti per i singoli punti di invalidità così che gli stessi siano conformi ai criteri della norma primaria. La tabella riduce i margini di discrezionalità nella quantificazione monetaria del danno e diminuisce l’incertezza sui risarcimenti]
in materia
edilizia (pertinenze):
- Cons. Stato VII 21.1.25 n. 402, pres. Franconiero, est. Zeuli (Guida al diritto 8/2025, 78): Quando non risulti autorizzata in situ alcuna opera principale, legittimamente edificata, non possono dirsi sussistenti opere pertinenziali a essa riferite. Ciò che deve sussistere è un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa pertinenziale a un uso servente durevole, sussistendo altresì una dimensione ridotta e modesta del manufatto, rispetto alla cosa principale cui essa inerisce.
in tema di
concessioni “balneari”:
- TAR Liguria 1^, 19.2.25 n. 183, pres. Caruso, est. Felleti (Guida al diritto 8/2025, 78): Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 L 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE. Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 12, comma 6-sexies, DL 198/2022 - L 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, va disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. Non solo, la disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), DL 131/2024 - L 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori. [Il Tar boccia il ricorso di tre stabilimenti balneari nel comune di Zoagli, in provincia di Genova, contro la delibera di Giunta che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla direttiva Bolkenstein. La proroga delle concessioni fino al 2027 non è valida; né esiste un “accordo” scritto in merito con la Commissione, che comunque non potrebbe prevalere sul diktat della Corte Ue]
in materia
antitrust:
- Corte giust. Ue 5^, 13.2.25, causa C-393/23 (Guida al diritto 8/2025, 104 solo massima) (rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema dei Paesi Bassi): L'art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un'infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, quando una società madre detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un'infrazione alle regole di concorrenza, essa esercita un'influenza determinante su tale società figlia, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che tale società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di detta società figlia oppure che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata.
- (commento di) Marina Castellaneta, Violazione della concorrenza, decide il giudice dello Stato della società madre (Guida al diritto 8/2025, 104-107)
in tema di
energia (imposta su extraprofitti):
- Corte cost. 20.2.25 n. 21, pres. Amoroso, red. Antonini - Pitruzzella (Guida al diritto 8/2025, 78): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue l’imposta sugli “extraprofitti” varata nel 2022. [La legge 197/2022 ha introdotto una misura equivalente al contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia, con livelli mai raggiunti, registrata tra la fine del 2021 e durante il 2022. Tale Regolamento circoscrive il contributo di solidarietà alle sole imprese o stabili organizzazioni che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nel settore dell’estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria, lasciando. E lascia gli Stati membri liberi di adottare misure equivalenti. La Consulta osserva che tale legge ha sottoposto a imposizione gli extraprofitti congiunturali di una serie di soggetti non presi in considerazione dal Regolamento. In particolare, i produttori e rivenditori di energia elettrica, i distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, i rivenditori di gas metano e gas naturale, coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi e che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Riservata al merito la valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in relazione ai parametri “interni” di cui agli artt. 3 e 53 Cost. la Consulta decide, in via pregiudiziale, di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’UE di tale estensione della platea dei soggetti passivi del contributo, da valutarsi anche alla luce della natura eccezionale del potere esercitato dall’UE, della generale competenza degli Stati membri in materia di imposizione fiscale diretta, delle finalità perseguite dal regolamento, nonché dei margini di attuazione da esso lasciati agli stessi Stati membri e delle peculiarità del contesto energetico nazionale]
in
materia tributaria:
- Cass. trib. 14.2.25 n. 3800 (Guida al diritto 8/2025, 75): L’art. 21-bis Dlgs 74/2000 (introdotto con l’art. 1 DLg 87/2024, poi recepito nell’art. 119 Tu giustizia tributaria), in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, nel processo tributario, ha efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali: «si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio.
in
materia tributaria (IMU al 50%):
- Cass. trib. 19.2.25 n. 4305 (Guida al diritto 8/2025, 75): In tema di Imu, la riduzione della base imponibile nella misura del 50%, che l’art. 13, comma 3, lettera a), DL 6.12.2011 n. 201 - L 22.12.2011 n. 214, riconosce per i fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla “dichiarazione di interesse culturale” ai sensi degli artt. 10 e 13 DLg 22.1.2004 n. 42, non si applica ai fabbricati soggetti alle sole prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 DLg 22.1.2004 n. 42, per la materiale vicinanza o adiacenza a terreni o fabbricati dichiarati di interesse culturale, trattandosi di disposizione insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica per l’eccezionalità dell’agevolazione concessa in relazione al valore culturale dell’immobile.
in
materia tributaria (ICI su immobili della Chiesa a uso misto):
- Corte cost. 20.2.25 n. 20, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 8/2025, 76): La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera i), DLg 504/1992, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con riferimento al regime ICI - quindi per le annualità anteriori al 2012 - riguardante gli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), sul presupposto che essa non avrebbe consentito lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione, e che tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'Accordo di revisione del Concordato lateranense che esclude ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici, è inammissibile. (La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro effettuata dal medesimo).
c.s.
Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità (Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Introduzione)