in tema di
IA (Intelligenza Artificiale):
- Mariangela Di Biase*, Giustizia e IA, serve un equilibrio tra innovazione e tradizione (Guida al diritto 48/2024, 6-8, editoriale) [*vicepresidente dell’AIGA-Associazione italiana giovani avvocati]
sul c.d.
correttivo Cartabia (procedura civile) (3^puntata):
DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
- mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 48/2024, 10-28). Le norme del correttivo su processo del lavoro, procedimenti speciali, processo telematico civile e leggi speciali.
- commenti:
- Francesco Maria Ciampi, Licenziamento: in caso di reintegra sì ai termini ridotti fino alla metà (Guida al diritto 48/2024, 29-34) [processo del lavoro: la definitiva eliminazione del cosiddetto “rito Fornero”, sostituito con una nuova disciplina, introdotta dai nuovi artt. 441-bis e seguenti c.p.c.]
- Eugenio Sacchettini, Decreto ingiuntivo: si allarga la platea delle prove scritte alle fatture fiscali (Guida al diritto 48/2024, 35-41) [i procedimenti speciali]
- Alberto Barbazza, Per gli ordini di protezione familiari risolto il coordinamento normativo (Guida al diritto 48/2024, 42-44) [gli interventi sul diritto di famiglia: trasferiti dal codice civile al codice di procedura penale gli articoli in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari; la novella introduce la possibilità per il pubblico ministero di impugnare la sentenza con cui è stato pronunciato il divorzio]
- Alberto Barbazza, Nuovo rito unificato ampliato alle liti sui danni endofamiliari (Guida al diritto 48/2024, 45-55) [gli interventi sul diritto di famiglia: i giudizi di scioglimento della comunione legale tra i coniugi sono sottratti all'applicazione del rito unificato e trattati come quelli di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria]
- Alberto Barbazza, D’ora in poi l’eventuale collocatario darà indicazioni ai servizi sociali (Guida al diritto 48/2024, 56-59) [le modifiche alle leggi speciali sul diritto di famiglia: legge 898/1970 (divorzio), RD 12/1941 (ordinamento giudiziario), legge 184/1983 (adozioni), legge 154/2001 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari), Dpr 115/2002 (TU spese di giustizia), Dlgs 150/2011 (semplificazione dei riti civili)
- Carmelo Minnella, Udienza cartolare, pubblicazione e comunicazione della sentenza (Guida al diritto 48/2024, 60-66) [novità in tema di Pct-processo civile telematico]
- Carmelo Minnella, Notifiche telematiche: ancora gravosi gli incombenti a carico degli avvocati (Guida al diritto 48/2024, 67-74) [notifiche telematiche]
- Carmelo Minnella, Domicilio digitale luogo principale per le successive notificazioni (Guida al diritto 48/2024, 75-79) [Pct e procedimenti di cognizione: eliminati redazione e deposito della nota di iscrizione a ruolo, in quanto atto non avente una reale funzione all’interno del processo e non più necessario con l’avvento del telematico]
- Carmelo Minnella, Circoscritte le ipotesi di deroga quando i sistemi non funzionano (Guida al diritto 48/2024, 80-86) [deposito telematico: il malfunzionamento del sistema deve essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati, solo così il presidente del tribunale può autorizzare il deposito cartaceo]
sul
DL giustizia:
DL 29.11.2024 n. 178 [GU 29.11.24 n. 280, in vigore dal 30 novembre 2024]. Misure urgenti in materia di giustizia
- testo del decreto (Guida al diritto 48/2024, 87-95) sotto il titolo “Rafforzati gli strumenti a tutela delle vittime di violenza di genere e atti persecutori”
- mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 48/2024, 96-101)
in tema di
accesso:
- TAR Catania 5^, 28.10.24 n. 3505, pres. Barone, est. Rizzo (Guida al diritto 48/2024, 105): L’avvocato che fa un esposto contro un collega può vedere il fascicolo del procedimento disciplinare ove la connessione oggettiva tra i procedimenti a carico del ricorrente (che impugna il diniego di accesso) e quelli a carico dei controinteressati denoti la funzionalità e la strumentalità dell’istanza di accesso presentata rispetto alle specifiche esigenze difensive del ricorrente, il cui interesse concreto, diretto e attuale all’ostensione degli atti è pertanto meritevole di tutela. [Nella specie, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, con un primo provvedimento non definitivo, aveva riconosciuto come fondato l’interesse difensivo dedotto dal ricorrente a supporto della propria istanza, in considerazione del fatto che i procedimenti a carico del medesimo riguardavano fatti e circostanze correlati a quelli concernenti il fascicolo aperto nei riguardi dei controinteressati. Solo successivamente, avvedutosi del difetto di contraddittorio, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, aveva sospeso il proprio atto di accoglimento per poi ribaltarlo, contestando, non tanto il difetto di allegazione dell’interesse difensivo, quanto la mancata prova dell’attualità dello stesso, e cioè dell’attuale stato dei procedimenti a carico del ricorrente. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso]
in tema di
gare pubbliche (affidamento del festival di Sanremo):
- TAR Liguria 1^, 5.12.24 n. 843, pres. Caruso, est. Miniussi (Guida al diritto 48/2024, 105): Lasciando fuori l’edizione del 2025, che si svolgerà come previsto, il Comune di Sanremo non potrà più procedere all’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla RAI, ma dovrà procedere a una gara che veda l’apertura agli operatori del settore (decisione sul ricorso presentato dai vertici dei discografici italiani in merito all’organizzazione del Festival nella Città di Sanremo).
in tema di
istruzione (alunno disabile):
- TAR Brescia, 2^, 16.10.24 n. 815, pres. Pedron, est. Cappelli (Guida al diritto 48/2024, 105): Per l’alunno disabile un anno in più di scuola materna on viola l’obbligo scolastico. [Basandosi sull’interpretazione della normativa e delle note ministeriali vigenti in materia, e sulla carenza istruttoria da parte dell’Amministrazione scolastica, il TAR accoglie il ricorso dei genitori di un minore disabile, annulla il provvedimento che rigetta la richiesta di trattenimento nella scuola dell’infanzia per un altro anno e conferma la legittimità della deroga procrastinando l’inserimento alle elementari. Secondo il TAR non si è in presenza di una violazione dell’obbligo scolastico ove i genitori del minore disabile chiedano la permanenza del figlio presso la scuola dell’infanzia per consentirgli di ottenere i prerequisiti necessari ad accedere al livello superiore. A tal proposito, il Collegio riconosce che il conseguimento di detti presupposti costituisce garanzia di effettività del diritto allo studio e che la deroga in esame, per la sua eccezionalità, richiede di essere interpretata in maniera rigida]
in tema di
spesa sanitaria:
- Corte cost. 6.12.24 n. 195, pres. Barbera. red. Antonini (Guida al diritto 48/2024, 106): 1. Sono infondate le questioni riguardanti la legittimità della misura, le modalità e la durata del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite dalla legge di bilancio 2024 (L 30.12.2023 n. 213) nelle more della nuova governance economica europea, che, peraltro, mostrano la volontà del legislatore statale di non far gravare il suddetto contributo sulle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute. (La sentenza sollecita il legislatore a «scongiurare l’adozione di “tagli al buio”», ad «acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto» e a non trascurare, per garantire maggiore effettività al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 5 L 5.5.2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale). 2. L’art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2024, è incostituzionale nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Ciò in quanto, «nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza per effetto delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere»: il diritto alla salute, infatti, coinvolgendo primarie esigenze della persona umana, non può essere sacrificato fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità. 3. L’art. 1, comma 557, L 213/2023 è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
in tema di
minori (affidamento esclusivo):
- Cass. 1^, 11.10.24 n. 26517 (Guida al diritto 48/2024, 103): In materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell’affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l’affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento di inidoneità genitoriale dell’altro, per fragilità psicologica e alta conflittualità), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore.
in tema di
prove
(accertamenti amministrativi):
- Cass. lav. 5.12.24 n. 31191 (Guida al diritto 48/2024, 103-104): L’accertamento amministrativo costituisce materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che può, pertanto, valutarne l’importanza ai fini della prova, ma mai attribuire a esso valore di prova legale. [I giudici di appello, consapevoli di un contrasto giurisprudenziale in relazione all’efficacia probatoria del verbale della commissione medica, hanno aderito all’insegnamento di Cass. 28262/2017, in base al quale occorre procedere, in giudizio, all’accertamento di tutte le condizioni per l’indennizzo. Espletata pertanto una consulenza medico legale e richiamato il principio causalistico del «più probabile che non», i giudici di merito hanno correttamente fondato il decisum sulla base degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio e concluso per l’insussistenza del nesso di causalità tra vaccino e malattia, essendo emerso il collegamento tra patologia artritica acuta e malattia in termini di mera possibilità].
in tema di
spese di giustizia
nel processo tributario (contributo unificato):
- Cass. trib. 22.10.24 n. 27296 (Guida al diritto 48/2024, 103): 1. L’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 è inapplicabile al giudizio tributario d’appello, mancando una norma come quella contenuta nell’ art. 261 DPR 115/2002, che, in materia di contributo unificato, prevede, con specifico riferimento al processo tributario, che: «al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile» (ex multis, Cass. n. 30217/2021), mentre è applicabile al giudizio tributario dinanzi al giudice di legittimità, stante la «unicità» della disciplina del giudizio di cassazione, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 62, comma 2, codice del processo tributario (Cass. SSUU n. 34851/2023); 2. Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l’ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione principale, non ha natura tributaria ma assolve la funzione di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (Cass: SSUU n. 20621/2023; Cass. 5^, n. 91075/2024).
in
procedura penale:
- Cass. SSUU pen. 3.12.24 n. 44060 (Guida al diritto 48/2024, 104): Nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. e non dunque l’appello cautelare.
c.s.
I poteri dello Stato non devono essere moltiplicati oltre necessità (Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici)