in tema di
IA (intelligenza artificiale):
- Marcello Clarich* e Giuseppe Urbano**, Intelligenza artificiale: quella sfida che gli avvocati non possono subire (Guida al diritto 47/2024, 6-9, editoriale). Commento a margine di due rapporti che si sono occupati recentemente di IA e delle implicazioni degli algoritmi sulle professioni: il Rapporto sull’Avvocatura realizzato nel maggio 2004 in collaborazione tra Cassa Forense e Censis, e il rapporto presentato al Cnel da Confprofessioni il 12 novembre 2004. [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza; ** avvocato del Foro di Roma]
in tema di
circolazione stradale:
L 25.11.2024 n. 177 [GU 29.11.24 n. 280, in vigore dal 14 dicembre 2024], Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 47/2024, 85-101)
sulla
nullità della sentenza
(nel processo amministrativo)):
- Ad. plen. 20.11.24 n. 16, pres. Maruotti, est. De Nictolis (Guida al diritto 47/2024, 106): L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente. [La Plenaria amplia i casi di rimessione al giudice di primo grado (la cui decisione sia dichiarata nulla a seguito di impugnazione) oltre le ipotesi esplicitamente previste dall’art. 105, comma 1, c.p.a.]
in tema di
pubblicità sulle strade:
- Cons. Stato VII 19.11.24 n. 9252, pres. Contessa, est. Noccelli (Guida al diritto 47/2024, 106): Se per un verso l’Amministrazione può in ogni caso, con una valutazione basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, constatare la pericolosità e vietare la realizzazione o il mantenimento di manufatti che incidano sulla sicurezza della circolazione (come i cartelli pubblicitari a bordo strada, se di dimensioni e caratteristiche tali da poter distrarre i conducenti), per altro verso le motivazioni di un diniego d’istallazione devono essere supportate da elementi concreti che valgano a chiarirne le ragioni effettive, quali ad esempio le dimensioni del manufatto o le caratteristiche dell’area in cui andrebbe collocato. Diversamente non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la PA è pervenuta alla sua adozione, e quindi verificare la correttezza del potere esercitato e consentire al destinatario del diniego la difesa delle proprie ragioni: il che vanifica sia il principio costituzionale del buon andamento della PA, sia la possibilità di tutela dei propri diritti da parte dell’interessato.
in tema di
immigrazione (espulsione dello straniero):
- Cass. pen. 1^, 26.11.24 n. 43082 (Guida al diritto 47/2024, 104): L’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, DLg 25.7.1998 n. 286 (TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Cedu (Convenzione europea diritti dell’uomo), come interpretato dalla Corte di Strasburgo. E ciò anche dopo l’approvazione del DL 10.3.2023 n. 20 – L 5.5.2023 n. 50, al cui art. 7 si deve, tra l’altro, la riscrittura dell’art. 19, comma 1.1, Dlgs 286/1998 e l’abrogazione del suo terzo e quarto periodo. (No all’espulsione prevista dal “DL Cutro” quando lo straniero è integrato)
sulla “riedizione” del
potere amministrativo:
- TAR Milano 4^, 26.10.24 n. 2903, pres. Nunziata, est. Cattaneo (Guida al diritto 47/2024, 105-6) (ottemperanza a sentenza TAR Milano 4^, 21.2.24 n. 483, Associazione culturale Assalam c/ Comune di Cantù): La PA, dopo aver subito l’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione ai profili non ancora esaminati. Il principio del one shot temperato è finalizzato a evitare che l’Amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte a ogni annullamento giurisdizionale. Ciò comporta che è dovere della stessa PA riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l’avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale principio costituisce il bilanciamento tra due opposte esigenze: la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi. Nell’applicazione di tale principio non si deve di regola tener conto del riesame amministrativo avvenuto in ottemperanza di provvedimenti cautelari volti a consentire “temporaneamente” l’esercizio di attività in precedenza autorizzate.
sull’assegno di divorzio:
- Cass. 1^, 27.11.24 n. 30537 (Guida al diritto 47/2024, 103): I cardini dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile o goduto durante il matrimonio (come, invece, avviene per l’assegno in favore del coniuge separato), dovendo il giudice procedere all’esame della presenza di redditi adeguati (e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L 898/1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo- compensativa, di detto assegno. Ai fini della corretta quantificazione dell’assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito della prestazione lavorativa in ambito familiare e considerare l’attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio.
sul c.d.
correttivo Cartabia (procedura civile):
DLg 31.10.2024 n. 164 [GU 11.11.24 n. 264, in vigore dal 26 novembre 2024], Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata
- mappa e guida alla lettura, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 47/2024, 10-29). Il correttivo si iscrive nel quadro degli impegni assunti col Pnrr e mira alla speditezza del processo civile.
- commenti:
- Giuseppe Finocchiaro, Nell’attesa della mediazione civile il “Correttivo” si misura con i giudici (Guida al diritto 47/2024, 30-31) [le disposizioni generali]
- Giuseppe Finocchiaro, Anticipato alla fase preliminare il rilievo dell’incompetenza (Guida al diritto 47/2024, 32-36)
- Giuseppe Finocchiaro, Chiarezza e sinteticità degli atti resta una scommessa per i legali (Guida al diritto 47/2024, 37-40)
- Giuseppe Finocchiaro, Corsia preferenziale per note scritte e collegamenti mediante audiovisivi (Guida al diritto 47/2024, 41-44) [disposizioni generali: le udienze]
- Giuseppe Finocchiaro, Sul difetto di rappresentanza la giurisprudenza fa passi avanti (Guida al diritto 47/2024, 45-47) [le disposizioni generali]
- Giuseppe Finocchiaro, Verifiche preliminari: restyling nel segno dello snellimento (Guida al diritto 47/2024, 48-50) [il processo ordinario di cognizione]
- Giuseppe Finocchiaro, Il principio del contraddittorio resta un presidio necessario (Guida al diritto 47/2024, 51-55) [il processo ordinario e la Consulta]
- Giuseppe Finocchiaro, Al giudice il controllo di tutto l’iter per approdare alla prima udienza (Guida al diritto 47/2024, 56-60) [il processo ordinario di cognizione]
- Giuseppe Finocchiaro, L’opzione per il semplificato non chiude la strada all’ordinario (Guida al diritto 47/2024, 61-64)
- Giuseppe Finocchiaro, Così l’anticipo della contumacia può creare uno pseudo-processo (Guida al diritto 47/2024, 65-69)
- Giuseppe Buffone, Ritocchi al rito semplificato per conquistare un nuovo appeal (Guida al diritto 47/2024, 70-74) [il rito semplificato]
- Eugenio Sacchettini, L’attore si costituisce con il ricorso e scatta il pagamento del contributo (Guida al diritto 47/2024, 75-78) [il procedimento davanti al Giudice di pace]
- Giuseppe Finocchiaro, Consigliere istruttore e collegio, chiariti i loro ruoli e rapporti (Guida al diritto 47/2024, 79-84) [le impugnazioni in appello]
in tema di
oneri processuali:
- Cass. lav. 27.11.24 n. 30515 (Guida al diritto 47/2024, 103): l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal DL 269/2003 - L 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata col ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi. L’evoluzione delle condizioni non è però indifferente, cosicché l’interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, all’opposto, ove tali condizioni si concretizzino nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione. Le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. c.p.c. dal DL 269/2003 non hanno imposto all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva secondo uno schema predeterminato; né è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale, purché la dichiarazione sostitutiva possegga i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni).
c.s.
Uno degli effetti peggiori dell'ideologia è la disumanizzazione dell'altro, che cessa di essere un soggetto umano, ossia un individuo con diritti inviolabili (Carlo Lottieri)