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Concorrenza tra imprese e specificità dello sport

di Vittorio Russo, Avvocato • 20 dicembre 2022

Corte di Giustizia dell’Unione europea, Causa C-333/21 - Conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 15 dicembre 2022


IL CASO E LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

L’European Superleague Company, S.L. ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, tramite il Giudice del rinvio spagnolo, che si dichiari che l’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) e la Fédération internationale de football association (FIFA), opponendosi all’organizzazione della Superlega europea, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all’organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa e nel mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni. La ricorrente ha chiesto altresì che siano adottate misure cautelari atte a consentire l’organizzazione e lo sviluppo della Superlega europea.

La vicenda nasce dal lancio della nota Superlega (a inizio 2021), rispetto al quale, per tutta reazione, la UEFA ha minacciato a più riprese di punire i club che avevano deciso di aderire al progetto e i loro giocatori, con una sospensione dalle competizioni UEFA e FIFA, oltre alla potenziale impossibilità di essere convocati in rappresentanza delle Nazionali.

Conseguentemente, la società ESL (European Super League) ha chiesto al Tribunale commerciale di Madrid protezione legale (un’ingiunzione) per impedire a UEFA e FIFA di utilizzare i propri ampi poteri sanzionatori al fine di fermare l’iniziativa. Nello stesso procedimento, l’ESL ha chiesto al Tribunale Commerciale di Madrid anche di presentare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue in merito alla compatibilità degli statuti UEFA e FIFA con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).

Occorre ricordare, preliminarmente, che la FIFA è un organismo di diritto privato il cui statuto stabilisce, tra gli altri, i seguenti obiettivi: «organizzare le proprie competizioni internazionali» e «controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco». Le federazioni nazionali e le confederazioni regionali calcistiche, inclusa la UEFA nella regione europea, sono affiliate alla FIFA mentre i club professionistici sono membri indiretti della FIFA. L’articolo 20 dello statuto della FIFA prevede espressamente che «le leghe o qualsiasi altro gruppo di club affiliati ad un’affiliata della FIFA dovranno essere subordinate a tale affiliata e da quest’ultima riconosciuti». L’articolo 73 dello statuto della FIFA vieta alle federazioni, leghe e club affiliati alle federazioni membri di aderire a un’altra federazione membro o di partecipare a competizioni nel territorio di tale federazione, salvo in circostanze eccezionali e previa autorizzazione della FIFA e delle confederazioni o della confederazione regionale competenti.

La FIFA e le confederazioni regionali, come l’UEFA, hanno il monopolio dell’autorizzazione e organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico, oltre che un potere sanzionatorio o disciplinare nei confronti dei club e giocatori che partecipano alle competizioni calcistiche.

A fronte di tale stato dell’arte, la European Superleague Company, S.L. è una società a responsabilità limitata i cui soci sono i seguenti club fondatori: Real Madrid club de fútbol, Associazione Calcio Milan, Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid, Manchester United Football Club, Football Club Internazionale Milano S.p.A., Juventus Football club, The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Tottenham Hostpur Football Club, Arsenal Football Club, Manchester City Football Club e Chelsea FC Plc.

L’ESLC è l’unica proprietaria della Superlega, che mira a diventare la prima competizione europea al di fuori della UEFA a svolgersi con cadenza annuale e con la partecipazione di calciatori e club di altissimo livello sportivo, compresi i club membri permanenti della Superlega e altri club che avranno ottenuto la “classificazione” per disputare tale competizione. Quest’ultima non impedirebbe ai club partecipanti di prendere parte alle rispettive competizioni e campionati nazionali.

Secondo il giudice del rinvio, gli statuti della FIFA e della UEFA e l’applicazione delle sanzioni e dei divieti derivanti dagli stessi costituiscono una barriera insormontabile all’accesso di nuovi concorrenti nel mercato europeo delle competizioni internazionali di club calcistici e alla commercializzazione dei diritti relativi a dette competizioni, attività che non sono interscambiabili, ma rivestono piuttosto un carattere di complementarietà funzionale.

Il Tribunale di Madrid ha dunque ordinato a UEFA e FIFA di “cessare” le minacce o eventuali sanzioni nei confronti dei club che avevano deciso di prendere parte al progetto fino a quando la Corte di Giustizia non si fosse pronunciata sul caso, chiedendo contestualmente alla Corte un orientamento in merito ai seguenti sei quesiti specifici:

- se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un’entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA;

- se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un’entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA;

- se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un’azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l’adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE;

- se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (…) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione;

- se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della Superlega, l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell’eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l’innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE;

- se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l’istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega.

L’Avvocato generale, nelle sue conclusioni, non ha ravvisato un contrasto tra le norme europee in materia di concorrenza e le disposizioni UEFA e FIFA che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di autorizzazione preventiva, in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, e degli effetti restrittivi derivanti da tale competizione, tale sistema appare inerente e proporzionato al conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti da UEFA e FIFA, che sono legati alla specificità dello sport.

In particolare, secondo l’Avvocato generale, il mancato riconoscimento da parte della FIFA e dell'UEFA di una competizione sostanzialmente chiusa come l'ESL cerca di preservare il principio di partecipazione basata sui risultati sportivi, sulle pari opportunità e sulla solidarietà su cui si fonda la struttura piramidale del calcio europeo.

Tuttavia, posto che non sarebbero vietate, ai sensi del diritto dell’Unione, le minacce di sanzioni contro i club affiliati alle federazioni calcistiche esistenti, quando questi ultimi partecipano a un progetto per creare un nuovo calcio paneuropeo - introducendo una concorrenza tra società che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimamente perseguiti dalle suddette federazioni di cui fanno parte -, le sanzioni di esclusione nei confronti dei giocatori che non hanno alcun coinvolgimento nel progetto in questione sarebbero sproporzionate, in particolare per quanto riguarda la loro esclusione dalle selezioni nazionali.


AI CONFINI TRA SPORT E DIRITTO: l'Europa del pallone fa quadrato

a cura di Vittorio Russo

Si potrebbe dire che l'Europa del Pallone non è tonda, ma fa quadrato.

Sotto assedio della Suretè de l'Etàt belga, tra indagini, intercettazioni e perquisizioni, la difesa dell'Europa dei centri di comando istituzionale di Bruxelles vacilla mentre l'Europa dei gangli del potere calcistico invece no. L'offensiva ormai spuntata della Superlega sembra essersi inesorabilmente avviata alla débâcle senza la possibilità di giocarsi neanche il "girone di ritorno". 

L'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Athanasios Rantos, ha segnato un gol probabilmente decisivo nella nota disputa giuridica Fifa/Uefa - Superlega. Il parere richiestogli dalla ricorrente illustra giuridicamente come non vi sia un monopolio illegale da parte di Fifa e Uefa, tesi invece sostenuta dalla European Super League company (Eslc).

In sostanza, l’Avvocato generale ha esplicato come la Eslc possa liberamente istituire il torneo ma non sia più contemporaneamente nelle condizioni legittime di continuare a partecipare a Champions League, Uefa Europa League e Conference League, così come alle altre manifestazioni calcistiche, senza una preventiva autorizzazione da parte di Fifa e Uefa. Tradotto, al di là degli aspetti tecnici, ci troveremmo al cospetto di un mero "vincolo di esclusiva" del circus calcistico attualmente vigente. O fuori o dentro. 

Il massimo organismo calcistico continentale ha commentato il parere "raccomandando" in tempi brevi una "sentenza della Corte di Giustizia a sostegno della sua missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco del calcio in tutta Europa, garantendo il mantenimento dell’attuale struttura di governance dinamica e democratica del Palazzo calcistico europeo". Il calcio made in UE rimane unito e fermamente contrario alla Superlega, o a qualsiasi proposta separatista, che minaccerebbe l’intero ecosistema pallonaro del Vecchio Continente.

Il susseguente comunicato della Fifa ha accolto con analogo favore l'opinione espressa dall'Avvocatura, in cui si conferma la posizione e la legittimità della Fifa e della Uefa nell'approvare qualsiasi nuova competizione calcistica. Anche perché è stato ritenuto che possano essere comminate sanzioni verso quelle competizioni che non soddisfino i criteri autorizzativi approvati. La Fifa si è detta inoltre felice del riconoscimento dei diritti esclusivi alla stessa per il mercato delle competizioni internazionali organizzate sotto la sua possente egida. Dunque che giochino pure Juve, Real e Barça, ma soltanto da sole.

Nel merito, il parere precisa come Uefa e Fifa costituiscano a tutti gli effetti un regime monopolistico, che, però, non viola gli articoli 101 e 102 del Trattato di Roma in tema di Concorrenza in ambito UE. In sintesi, si rileva che il loro è un "monopolio propositivo", perché mirato a garantire e migliorare lo sviluppo della disciplina calcistica, anche dal punto di vista economico e di marketing commerciale. 

Inoltre, per la Corte, viene ancora attribuito alla Superlega uno status iuris di "competizione chiusa", nonostante la società "A22 Sport Managment", che gestisce il "contenitore Superlega", abbia provato a far passare il messaggio opposto, ovvero quello del torneo aperto, a cui si accede (anche se residualmente) per meriti di campo. 

In particolare, nell’istanza presentata al Tribunale Mercantile n. 17 di Madrid da parte della European Superleague Company, oggi rappresentata dalla società "A22 Sport Managment", era stato richiesto un parere sull’ipotesi di abuso di posizione dominante da parte di FIFA e UEFA ai sensi delle leggi europee sulla concorrenza, e sul fatto che tale posizione avesse troncato la nascita del nuovo torneo e poi suggerito di sanzionare i club coinvolti nell'ipotizzata manifestazione, così contrastando, almeno a parere della ricorrente, con le norme europee che vietano le limitazioni illegittime del regime concorrenziale.

Ora si attende il pronunciamento della Corte, previsto per il mese di marzo 2023. Quasi sempre, l'atto consultivo dell'Avvocato viene poi confermato in fase di sentenza definitiva che, ricordiamo, non è impugnabile. Il parere dell’Avvocato generale non è vincolante, ma nella maggior parte dei casi precedenti è stato recepito nel provvedimento decisorio e definitivo dai giudici della Corte.

A questo punto tuttavia incombe una riflessione giuridica sulla base di una più attenta lettura del disposto convincimento di Rantos. Siamo sicuri che questo consulto spazzi via definitivamente ogni appiglio di legittimità ai proponenti Superlega?

L'analisi oggettiva del testo ci racconta anche e soprattutto una realtà che non si può far finta di non visualizzare. Ovvero, che lo stesso ha sancito la sussistenza di un principio sul quale la "A22" può chiedere la "ripetizione della partita". Ovverosia, anche se i cortei sono partiti e le bandiere dei festeggiamenti nel Palazzo del Calcio Ue roteano già da un pezzo, non si può omettere di considerare che è stato ufficialmente riconosciuto il diritto di soggetti terzi di organizzare competizioni paneuropee tra club. 

Tecnicamente, l’Avvocatura Generale dell’Ue ha sostanzialmente confermato l'esistenza di una posizione dominante e del ruolo monopolistico dell’Uefa. Ma tale posizione deve inevitabilmente fare i conti con un principio del professionismo agonistico molto rilevante, ovvero quello secondo cui i club e i giocatori devono poter conoscere in anticipo e con assoluta certezza quali siano le condizioni imposte per partecipare a determinate competizioni. Allo stesso tempo, le sanzioni devono essere sufficientemente chiare e proporzionate, per evitare qualsiasi rischio di decisioni arbitrarie e del tutto sproporzionate o vessatorie per gli atleti interessati e coinvolti. 

E non è il solo principio di legittimità che scolpisce il parere di Rantos; riemerge infatti anche l'immutabilità del principio di libera concorrenza, e lo fa nella parte in cui si sottolinea come le misure disciplinari previste dall’Uefa (con chiaro riferimento all’ipotesi di esclusione dai campionati nazionali) rischino di avere un forte impatto nella capacità degli stessi club e giocatori di prendere parte a nuove competizioni e, pertanto, di chiudere il mercato a nuovi potenziali competitori. In definitiva, i 15 giudici del merito chiamati a pronunciarsi sul caso non potranno fare a meno di addentrarsi in una problematica specifica di diritto e ragionare su una necessità di tutela che a questo punto pare inevitabile: il diritto dei singoli club di gestire i propri interessi senza che un organismo privato esterno ne influenzi totalmente scelte tecniche, decisioni economiche e progettazioni societarie. 

L'auspicio è che le decisioni che verranno prese siano responsabili verso gli atleti e anche verso i club che hanno fatto la storia di questo sport, al di là del tifo e dei biechi interessi di bottega. La fisiologica conseguenza sarebbe la creazione di un torneo continentale che tenga conto di tutti i fattori in gioco, del merito sportivo quanto dell'interesse universale alla qualità del prodotto commerciale e televisivo. Se dovesse prevalere solo l'aspetto dell'autoconservazione fine a sé stessa, sarebbe una nuova sconfitta, e non una vittoria, per le Istituzioni sovranazionali europee.


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