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CONFLITTI DI COMPETENZA E TAR SICILIA. REGOLAMENTO DI COMPETENZA

31 gennaio 2023

L’art. 10, comma 5, DEL D.LGS n. 273/2003 stabilisce che “All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4” (cioè integrata da due magistrati del Consiglio di giustizia), “è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato”.

In tal modo viene assicurato che i conflitti di competenza che coinvolgano il Consiglio di giustizia amministrativa, le cui prerogative sono garantite dallo Statuto della Regione siciliana, trovino tutela nella composizione allargata dell'Adunanza Plenaria, che vede la presenza dei membri della Sezione giurisdizionale del massimo consesso siciliano.

Analoga esigenza non si riscontra invece nei conflitti di competenza che vedano coinvolto il Tar Sicilia, I QUALI, pertanto, stante anche il chiaro e inequivoco tenore letterale del citato art. 10, comma 5, sono sottoposti alla disciplina del regolamento di competenza ordinariamente stabilita dal codice del processo amministrativo.

Invero, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 373 del 2003 stabilisce che, in sede giurisdizionale, “il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”.

Pur non disponENdosi nulla in ordine alla delibazione dei regolamenti di competenza (che costituiscono un diverso mezzo di impugnazione rispetto all’appello), l’art. 16 del c.p.a. devolve al “Consiglio di Stato” la pronuncia sulla competenza resa in sede di regolamento, senza nulla specificare in ordine alle pronunce del TAR per la Sicilia.

La questione sul se tale norma si sia riferita al Consiglio di Stato nella sua accezione complessiva, vale a dire comprensiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, qualificato dalla fonte normativa come sua Sezione staccata, ovvero al solo Consiglio di Stato, deve essere risolta sulla base del fondamentale principio per il quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è una sezione del Consiglio di Stato.

Di conseguenza, qualora il Tar per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

INVERO, Il codice del processo amministrativo non contiene specifiche disposizioni sul Consiglio di giustizia per la Regione siciliana, ad eccezione dell’art. 100, in cui è previsto che “Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”.

Nessun’altra disposizione si è riferita al Consiglio di giustizia, le cui competenze sono state date per presupposte dal codice del processo amministrativo, proprio perché ESSO costituisce una sezione del Consiglio di Stato.

E’ al riguardo emblematico l’art. 62, il quale – per gli appelli avverso le ordinanze cautelari – ha previsto che “contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato”: è ovvio, tuttavia, che gli appelli avverso le ordinanze cautelari del TAR per la Sicilia debbano essere proposti dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

D’altra parte, L’art. 4, comma 3, del d.lgs n. 373 del 2003 - che ha attuato lo Statuto della Regione siciliana, approvato con la legge costituzionale n. 2 del 1948, e CHE è dunque destinato a prevalere nella gerarchia delle fonti rispetto alla legge ordinaria, in ragione del carattere “riservato e separato” che lo Statuto speciale attribuisce a tale fonte - ha previsto che “In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”.

La formulazione è molto ampia e riguarda tutte le funzioni del giudice di appello da esercitare ratione loci, e non già Il solo mezzo dell’appello, BEN PRESTANDOSI dunque a ricomprendere anche il regolamento di competenza  (Adunanza Plenaria n. 13 del 2022)


L’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 si è riferito, quale presupposto per adire necessariamente l’Adunanza Plenaria, ad una situazione di “conflitto”, senza null’altro specificare.

Si tratta di una disposizione speciale, contenuta in una fonte tra l’altro di rango sub costituzionale, e non trasfusa nel codice del processo amministrativo, ragion per cui non rileva, per la sua corretta interpretazione, il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, effettuato dall'articolo 39 del c.p.a., né la fattispecie può essere assimilata al conflitto di competenza disciplinato dall'articolo 45 del codice di procedura civile (riguardante il solo conflitto negativo virtuale, a prevenzione del conflitto reale).

La formulazione dell'articolo 10, comma quinto, è di tale ampiezza da ricomprendere sia il conflitto positivo che quello negativo, sia il conflitto reale che quello virtuale; non è invece sufficiente il ‘mero rischio di conflitto virtuale’, per la pendenza di due procedimenti analoghi, in assenza di un provvedimento che possa considerarsi quale esplicita o implicita invasione della sfera di competenza dell’altro ufficio giudiziario.



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