Contratto di noleggio a breve termine e responsabilità del locatario per i danni arrecati al veicolo
Tribunale Nola, sez. I, 01 ottobre 2025, n. 2574, est. V. Rossi
IL CASO E LA DECISIONE
La società Sicily By Car Spa, società esercente attività di autonoleggio, ha agito in giudizio nei confronti del convenuto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso arrecati al veicolo concesso in noleggio dalla predetta società, sia per violazione degli obblighi di custodia sullo stesso incombenti a norma degli artt. 1587 e 1588 c.c., sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c..
A sostegno della propria azione la società ha dedotto:
- di aver concesso in noleggio, a breve termine, al convenuto, il veicolo Peugeot 308 SW, da riconsegnarsi il 15 maggio 2018;
- che, in data 11 maggio 2018, il convenuto, in maniera del tutto autonoma e senza coinvolgimento di altri veicoli, ha perso il controllo del mezzo cagionando allo stesso notevoli danni, stimati in Euro 5.989,99 (IVA compresa);
- che, ottenuto l'incasso della somma di Euro 1.150,00, ha poi comunicato al convenuto che, ai sensi dell'art. 2.4 delle condizioni generali del contratto di noleggio ed in forza della concessa pre-autorizzazione di addebito, avrebbe provveduto ad addebitargli la restante somma di Euro 4.965,62 + IVA, comprensiva dell'importo di gestione della pratica e, quindi, l'importo totale di Euro 6.058,05;
- il mancato pagamento della predetta somma.
Il convenuto è rimasto contumace.
A seguito della trattazione e dell’istruttoria di causa, il Tribunale adito ha accolto la domanda della società attrice, condannando il convenuto al risarcimento del danno in favore di quest’ultima, per il complessivo importo di Euro 4.532,53, oltre interessi.
LA SOLUZIONE IN DIRITTO
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato il contratto di noleggio intercorso tra le parti e l'operatività delle condizioni generali di contratto espressamente richiamate nel modulo sottoscritto dal cliente.
A tal proposito, il rapporto contrattuale è stato qualificato in termini di noleggio: poiché non è emersa alcuna ingerenza del noleggiatore nel godimento del bene da parte del noleggiante, quest'ultimo è stato assimilato al conduttore, con conseguente applicabilità delle norme sulla locazione.
In particolare, sono applicabili tanto l'art. 1587 c.c., che fa obbligo al conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, quanto l'art. 1588 c.c., ai sensi del quale "Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile".
In forza di tale ultima disposizione, a carico del conduttore viene posta una presunzione di colpa per i danni subiti dal bene locato, presunzione che è superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo [1].
L'art. 1588 c.c., del resto, è risultato espressamente richiamato anche nell'art. 2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, ai sensi del quale: "2.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 1588 cod. civ, il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la "Tabella Danni" SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata "Tabella Danni" SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo. Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di Euro 50,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet (Omissis) - è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all'estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all'entità del pregiudizio sofferto".
A fronte della suddetta presunzione - iuris tantum - di responsabilità posta a carico del cliente/conduttore, quest’ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l’onere di fornire la c.d. prova liberatoria richiesta ai fini del superamento della stessa.
Accertata la responsabilità del convenuto, quindi, il Tribunale ha esaminato la questione del danno subito da parte ricorrente.
In particolare, il Tribunale, condividendo quanto accertato dal CTU, ha ritenuto dimostrata la seguente dinamica del sinistro: verso le 11.40 del giorno 11/05/2018, il veicolo Peugeot 308 SW condotto dal convenuto, per cause sconosciute, ha perso il controllo ed è andato prima a sfiorare un passante che si trovava in zona dopodiché si è ribaltato sul fondo strada.
Pertanto, si è ritenuto che i danni accertati hanno avuto un rapporto causale diretto con la dinamica del sinistro stimata ed essi riguardano precisamente tutta la fiancata destra, entrambi i parafanghi (cioè sia anteriore che posteriore), le due portiere (anteriore e posteriore) del lato destro, danni al fanalino, allo sportello carburante, cerniera porte, modanature porte. Alcuni interventi di ripristino vanno eseguiti sostituendo le parti, mentre altri vanno effettuati tramite interventi di riparazione. Il costo di ripristino dei suddetti danni è stimato in Euro 5.482,53.
Mentre il fermo tecnico è di 4 giorni, per un valore di altri Euro 200,00 (equivalente al costo del noleggio di un automezzo similare), per un totale danno subito, già comprensivo di IVA, di Euro 5.682,53.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che alla società attrice spettasse a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo noleggiato al convenuto, il complessivo importo di Euro 5.682,53, da cui è stata però detratta la somma di Euro 1.150,00, già incassata dalla carta di credito del cliente e, quindi, l'importo totale dovuto è risultato pari ad Euro 4.532,53.
Il Tribunale, infine, ha rammentato che l’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa [2].
Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, il Tribunale ha rammentato come debba tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio [3].
Dal momento della pronunzia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, devono essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. [4].
[1] In tal senso, Cass. n. 15721 del 2015; Cass., ord., n. 22823 del 2018 e n. 22289 del 2023.
[2] In tal senso, Cass. civ. n. 1627 del 2022.
[3] Ex multis, Cass., S.U., 17 febbraio 1995 n. 1712, nonché Cass., 10 marzo 2000, n. 2796.
[4] In tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998, n. 4030.