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Giornale di diritto amministrativo (1/2022)

Carmine Spadavecchia • 26 febbraio 2022

sulle “visioni” del diritto amministrativo:

- Marco D’Alberti*, Diritto amministrativo e ripresa (Giornale dir. amm. 1/2022,5-9, editoriale) 



in tema di personale (reclutamento):

- Maria Paola Monaco, Dal PNRR al decreto legge n. 80/2021 (Giornale dir. amm. 1/2022, 10-16) (Giornale dir. amm. 1/2022, 10-16). 

Il reclutamento di personale a tempo determinato, personale specializzato e professionisti nel c.d. decreto reclutamento (DL 9.6.2021 n. 80 - L 6.8.2021 n. 113)

- Benedetto Cimino, Il completamento del percorso di dequotazione del pubblico concorso (Giornale dir. amm. 1/2022, 17-26).

Le procedure “speciali” di reclutamento. Il DL 80/2021 segna il punto di arrivo di un percorso di dequotazione del modello costituzionale del concorso pubblico, cui si è assistito negli ultimi venti anni. Il concorso a ruolo è stato gradualmente affiancato (e tal volta sostituito) da sistemi ibridi che prevedono uno schema trifasico: (i) selezioni semplificate per l’assunzione a termine; (ii) un lungo periodo di precariato; (iii) una procedura finale di stabilizzazione. Queste procedure, imposte da esigenze contingenti, costituiscono un alibi per rinviare una riforma organica dei modelli di reclutamento, formazione e carriera nel pubblico impiego e rischiano, nel medio periodo, di generare un ulteriore indebolimento del tessuto amministrativo. su

- Alessandra Villa, Il reclutamento del personale negli enti locali (Giornale dir. amm. 1/2022, 27-33) 

Le novità normative di carattere generale in tema di reclutamento contenute nel DL 9.6.2021 n. 80 - L 6.8.2021 n. 113, che riguardano (anche) gli enti locali, traggono spunto dal soddisfacimento delle esigenze attuative del PNRR. Dietro a una comprensibile apertura a nuove professionalità. maturate al di fuori della PA (esperti e professionisti), o consolidatesi al suo interno (mobilità e stabilizzazione), si evidenziano una serie di rischi legati all’effettiva capacità valutativa delle procedure di reclutamento e la capacità del decreto-legge di dare risposte concrete ai problemi che caratterizzano la PA.

- L. Carbonara, C. Cataldi, C. Ciccodicola, C. Lacava, L. Saltari, Pandemia e assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni (Giornale dir. amm. 1/2022, 34-70) 

Le norme legate all’emergenza epidemiologica e all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevedono il reclutamento di almeno 40.835 nuove unità, di cui 23.011 a tempo determinato e 490 nuove posizioni dirigenziali, oltre ad incarichi di esperti pari a 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La spesa complessiva di questa operazione è stimata in circa 5,443 miliardi di euro. Il PNRR rappresenta, quindi, un’occasione unica di reclutamento dopo oltre un decennio di blocco del turn over. Il piano straordinario di assunzione connesso al PNRR va ad interagire e a sovrapporsi in prospettiva con il piano ordinario di reclutamento, condizionando quindi in misura rilevante non solo la riuscita di tale piano, ma ancor più il livello delle competenze che saranno immesse nei prossimi anni nella PA. e, dunque, la qualità dell’azione amministrativa anche oltre l’arco temporale del Piano. Tre sono i fattori di rischio: i meccanismi di selezione semplificati che comprimono il principio meritocratico sotteso al concorso pubblico; il ricorso massiccio a contratti a tempo determinato con i conseguenti fenomeni di precariato e successive istanze di stabilizzazione; la liberalizzazione degli incarichi dirigenziali ad estranei alla PA che può aumentare la fidelizzazione politica del corpo dirigenziale dello Stato. 




sulla responsabilità per danni della PA:

- Ad. plen. 23.4.21 n. 7, pres. Patroni Griffi, est. Franconiero (Giornale dir. amm. 1/2022, 111 solo massima): La responsabilità della PA per mancata adozione di un provvedimento, nei termini previsti dalla legge sul procedimento, ha natura extracontrattuale.

- (commento di) Gabriele Sabato, Sulla natura aquiliana della responsabilità amministrativa (Giornale dir. amm. 1/2022, 111-119)

Sulla natura della responsabilità in capo all’ente pubblico per aver adottato un provvedimento illegittimo, o per mancata adozione di un provvedimento, la Plenaria propende per la ricostruzione della responsabilità dell’A. come extracontrattuale - e non contrattuale - seguendo l’orientamento tradizionale e rigettando le ricostruzioni avanzate negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione e da alcune pronunce delle corti amministrative di primo grado, cui aveva aderito il giudice remittente, che aveva ricostruito la responsabilità dell’A., nella vicenda in commento, in termini di responsabilità contrattuale da “contatto sociale” qualificato.



sull’ANAC:

- Alfredo Marra, Il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’ANAC (Giornale dir. amm. 1/2022, 71-78). 

Le principali tappe dell’evoluzione dell’ANAC. I contenuti del regolamento. Le novità introdotte dal PNRR e dai relativi decreti attuativi in materia di contratti pubblici, di trasparenza, di anticorruzione. I possibili sviluppi futuri dell’Autorità nazionale anticorruzione. 



sul potere sanzionatorio dell’ANAC:

- Cons. Stato VI 31.8.21 n. 6119, pres. Montedoro, est. Toschei (Giornale dir. amm. 1/2022, 99 s.m.): Il potere sanzionatorio esercitato dall’Anac nei confronti dei concorrenti di gara pubblica ha natura vincolata di talché eventuali imprecisioni o deficit formali rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento sanzionatorio non possono condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge 241/1990. 

- (commento di) Elisa D’Alterio, I poteri sanzionatori in materia di contratti pubblici (Giornale dir. amm. 1/2022, 99-110).

Nella specie, l’Anac aveva adottato provvedimenti sanzionatori nei confronti di una società, per avere questa reso false dichiarazioni in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del codice contratti pubblici (nella previgente versione, DLg 12.4.2006 n. 163; norma oggi riprodotta dall’art. 80, comma 5, lett. m, DLg 50/2016), per avere cioè dichiarato “di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente”.



in materia di accesso:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 7.9.21, causa C-927/19 (Giornale dir. amm. 1/2022, 79 s.m.) (questione sollevata dalla Corte suprema lituana): Un’Amministrazione aggiudicatrice, alla quale un operatore economico abbia presentato una richiesta di accesso alle informazioni riservate contenute nell’offerta del concorrente aggiudicatario, non è tenuta a comunicare tali elementi qualora la loro trasmissione comporti una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla tutela delle informazioni riservate. Qualora rifiuti di trasmettere tali informazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente a una buona amministrazione e il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate in modo che la sua decisione di rifiuto siano motivate e il diritto ad un ricorso efficace di cui beneficia un offerente escluso non venga privato di effetto utile. :

- (commento di) Andrea Magliari, Diritto di accesso agli atti di gara e tutela della riservatezza (Giornale dir. amm. 1/2022, 79-89)

La pronuncia contiene statuizioni di principio che, intervenendo sul bilanciamento tra diritto d’accesso ai documenti di gara e diritto alla riservatezza dei segreti industriali e commerciali, appaiono in grado di incidere sul modo in cui il nostro ordinamento complessivamente disciplina il rapporto tra i due interessi contrapposti, sollecitando una nuova riflessione sulla spinosa questione del punto di equilibrio tra “accesso difensivo” e “tutela della riservatezza tecnica”. 



in tema di procedimento amministrativo (partecipazione):

- Cons. Stato III 14.9.21 n. 6288 (Giornale dir. amm. 1/2022, 90 s.m.): La natura vincolata degli atti impugnati non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. Pertanto, è illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990, ove dal giudizio emerga che tale comunicazione avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso.

- (commento di) Anna Paiano, La partecipazione nell’attività vincolata dell’amministrazione (Giornale dir. amm. 1/2022, 90-98) 



in tema di Covid-19 (obbligo vaccinale):

- TAR Friuli Venezia Giulia 1^. 10.9.21 n. 261, pres. Settesoldi, est. Ricci (Giornale dir. amm. 1/2022, 120 s.m.): È legittimo il provvedimento di sospensione dal servizio del sanitario per elusione dell’obbligo vaccinale. Non sono condivisibili le argomentazioni della ricorrente relative alla natura sperimentale e all’inefficacia preventiva della trasmissione dei vaccini previsti per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. Vi è una indubbia valenza pubblicistica dell’interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari. L’atto con cui si accerta il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale dei sanitari è privo di carattere valutativo e le conseguenze sulla posizione professionale dell’operatore vi conseguono in via automatica. 

- (commento di) Daniele Donati, La legittimità dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari (Giornale dir. amm. 1/2022, 120-132)



sul processo telematico:

- Eleonora Schneider, Il processo amministrativo telematico (Giornale dir. amm. 1/2022, 133-144) 

Il nesso tra giusto processo e tecnologia. Le direttrici dell’innovazione: i) dematerializzazione e standardizzazione; ii) razionalizzazione degli script di redazione degli atti; iii) remotizzazione ovvero despazializzazione dell’udienza pubblica.



 

c.s. 



 

Giustizia

- Non c’è tirannia peggiore di quella esercitata all’ombra della legge e sotto il calore della giustizia (Montesquieu)

- Per trovare la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede (Piero Calamandrei)





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