Giornale di diritto amministrativo (3/2026)

Carmine Spadavecchia • 7 agosto 2026

in tema di pubblica sicurezza:

- Salvatore Cimini, Le nuove frontiere della tutela della sicurezza pubblica (Giornale dir. amm. 3/2026, 277-280)


 


sul golden power:


- Giulio Napolitano, Il golden power dalla regolazione dei mercati al diritto amministrativo della sicurezza (Giornale dir. amm. 3/2026, 281-288) 


 


sul rapporto ANVUR:


- Giulio Vesperini, L’espansione diseguale della formazione avanzata e della ricerca (Giornale dir. amm. 3/2026, 289-297): analisi del “Rapporto ANVUR sul sistema della formazione superiore e della ricerca” in Italia. [ANVUR = Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca]


 


sull’ASAS:


- Giuseppe Marino, La nuova agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (Giornale dir. amm. 3/2026, 298-306). L’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS) è stata istituita ad opera della L. n. 9/2026, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee” 


 


in tema di accesso (nel processo legislativo UE):


- Trib. UE 9^, 29.10.25, causa T-590/23 (Giornale dir. amm. 3/2026, 307 solo massima): Il Reg. CE n. 1049/2001 non mette direttamente in relazione il diritto di accesso ai documenti con l’obbligo imposto alle istituzioni di istituire un registro pubblico di documenti direttamente accessibili. Di conseguenza, non è possibile imporre alle istituzioni l’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei documenti mediante una domanda di accesso: le istituzioni non hanno infatti un obbligo incondizionato di pubblicare documenti nei registri. Le istituzioni possono negare l’accesso a documenti di natura legislativa per evitare un pregiudizio grave al processo decisionale in corso: tuttavia, tale pregiudizio non può essere invocato in modo ipotetico mediante giustificazioni di natura generale e astratta, ma deve essere basato su un esame preciso e dettagliato del contenuto dei documenti controversi.



- (commento di) Ippolito Piazza, Ancora sulla trasparenza dei documenti legislativi e la natura del diritto di accesso (Giornale dir. amm. 3/2026, 307-315). Il Tribunale dell’Unione europea consolida il proprio orientamento in materia di trasparenza del processo legislativo, estendendo il diritto di accesso ai documenti elaborati in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio. 


 


in tema di concorsi pubblici (scorrimento della graduatoria):


- Cass. lav. 4.1.26 n. 217 (Giornale dir. amm. 3/2026, 316 s.m.): La scelta di avvalersi dello scorrimento della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei non vincitori rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione [...] nell’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la PA non ha l’obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal disposto di cui all’art. 8, ultimo comma, DPR 3/1957, dettato per l’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell’Amministrazione. 

- (commento di) Valentina Falco, Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e la discrezionalità amministrativa (Giornale dir. amm. 3/2026, 316-323)


 


in tema di libertà (di espressione) sindacale in ambito militare:


- Cons. giust. amm. Sicilia 15.12.25 n. 1004, pres. De Francisco, est. Di Betta (Giornale dir. amm. 3/2026, 324 s.m.): 1. Il militare che esercita funzioni sindacali non cessa in alcun momento di essere integralmente soggetto alla gerarchia militare. La qualità di dirigente o rappresentante di un’associazione professionale non sospende né attenua i doveri di fedeltà, di contegno, di lealtà, di rispetto verso i superiori e verso il prestigio dell’Amministrazione; semmai, li rende più esigenti, poiché ogni sua parola, ogni suo gesto, ogni sua presa di posizione si riflette non solo sulla sua persona, ma sull’associazione che rappresenta e, per il suo tramite, sull’intero corpo militare. 2. A differenza di quanto riconosciuto al sindacalismo civile, in ambito militare lo spazio di critica proprio della libertà sindacale è oggetto di un controllo più stringente: il linguaggio, il tono, le immagini utilizzate non possono assumere cadenze eccessivamente iperboliche e conflittuali.

- (commento di) Riccardo Ursi, La critica sindacale dei militari deve rimanere dentro le caserme (Giornale dir. amm. 3/2026, 324-329)


 


in tema di università telematiche:


- Cons. Stato VII 26.11.25 n. 9314, pres. Lipari, est. Tecchia (Giornale dir. amm. 3/2026, 330 s.m.): L’art. 6 della legge n. 240 del 2010 accoglie una nozione di conflitto di interesse in senso esclusivamente attuale (e non meramente potenziale). Pertanto, il conflitto c’è se - ed in quanto - l’assunzione dell’incarico esterno provochi un detrimento concreto e attuale per l’ateneo di appartenenza. 

- (commento di) Alfredo Marra, Le università telematiche, l’istruzione superiore e le logiche di mercato (Giornale dir. amm. 3/2026,330-337). Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità del divieto, per i docenti di un’università statale, di stipulare contratti di insegnamento con università telematiche. Riconosciuti la legittimazione e l’interesse all’impugnazione in capo all’università appellante, il giudice accoglie l’appello e annulla la delibera impugnata per violazione dell’art. 6 della legge Gelmini, che ha introdotto un conflitto di interessi esclusivamente attuale e non meramente potenziale. 


 


sulla tariffazione idrica (equilibrio economico e sostenibilità):


- Ad. plen. 7.11.25 n. 16, pres. Maruotti, est. Simeoli (Giornale dir. amm. 3/2026, 338 s.m.): È legittimo il provvedimento dell’Autortà di regolazione per energia reti e ambiente che, in relazione alla tariffa del servizio idrico integrato, non prevede la copertura degli oneri discendenti dal meccanismo di riconoscimento del conguaglio tra l’importo assegnato al gestore a consuntivo e quello stimato, che interviene con uno sfasamento temporale di due anni. Va dunque considerato conforme alla legge il metodo tariffario che si limita a prevedere l’aggiornamento del conguaglio rispetto al tasso di inflazione (che tiene conto soltanto del valore nominale dei costi) relativo al periodo di tempo intercorrente fra il momento in cui il costo è sostenuto e quello in cui il medesimo viene rimborsato, senza riconoscere l’onere finanziario derivante dalla prolungata indisponibilità delle somme dovute.

- (commento di) Dario Bevilacqua, La regolazione del servizio idrico e la remunerazione del gestore (Giornale dir. amm. 3/2026, 338-349)


 


in tema di incarichi dirigenziali a termine: 


- Cass. lav. 10.10.25 n. 27189 e n. 27192 (Giornale dir. amm. 3/2026, 350 s.m.): Il rinnovo del contratto di un incarico dirigenziale a tempo determinato non può essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente e in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario. In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti ad un termine di durata minima, non trovando applicazione quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19 DLg 165/2001, norma quest’ultima da riferire soltanto agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato. In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, è legittima la selezione per il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia destinata soltanto ai dirigenti di ruolo e cui non siano ammessi i dirigenti nominati ai sensi dell’art. 19, comma 6, DLg 165/2001.

- (commento di) Berardino Zoina, Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 (Giornale dir. amm. 3/2026, 350-357)


 


in tema di acquisizione sanante (competenza): 


- Cons. Stato IV 23.5.25 n. 4504, pres. Martino, est. Rotondo (Giornale dir. amm. 3/2026, 358 s.m.): L’atto di acquisizione sanante di un immobile occupato da un Comune, per i profili di discrezionalità politico- amministrativa che lo caratterizzano, rientra nella competenza riservata dalla legge al Consiglio Comunale in materia di acquisti immobiliari, implicando complesse valutazioni anche di ordine politico. L’eventuale adozione dell’atto da parte di un altro organo, sia esso politico o amministrativo, costituisce dunque vizio di natura sostanziale, non sussumibile nelle fattispecie sanabili regolate dall’art. 21-octies, legge 241/1990, e di valore assorbente rispetto ad altri eventuali altri motivi di ricorso, con conseguente obbligo del giudice di disporre l’annullamento dell’atto e la rimessione dell’affare all’autorità competente.

- (commento di) Claudia Tubertini, L’acquisizione sanante e il riparto di competenze nell’ordinamento locale (Giornale dir. amm. 3/2026, 358-363)


 


in tema di revisione prezzi:


- Coms. Stato V 23.1.25 n. 489, pres. Caringella, est. Barreca (Giornale dir. amm. 3/2026, 363 s.m.): Deve essere riconosciuta la giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., nelle controversie aventi ad oggetto le clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, in quanto riconducibili oggettivamente alla materia, a prescindere dalla natura della posizione soggettiva azionata e dall’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’Amministrazione. 

- (commento di) Laura Federico, La giurisdizione sulle controversie in materia di clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 3/2026, 364-372)


 


sull’affidamento di servizi sociali:


- TAR Napoli 9^, 10.10.25 n. 6656, pres. Passarelli Di Napoli, est. Palma (Giornale dir. amm. 3/2026, 373 s.m.): Deve applicarsi il codice dei contratti pubblici (DLg 36/2023) per l’affidamento di servizi sociali che preveda la corresponsione di agevolazioni pubbliche di importo significativo per tutte le linee di intervento, nonché il rimborso dei costi diretti del personale, in difetto del requisito della gratuità, intesa come non economicità del servizio.

- (commento di) Beatrice Scialla, La disciplina per l’affidamento dei servizi sociali: il codice dei Contratti pubblici o il codice del Terzo Settore? (Giornale dir. amm. 3/2026, 373-389) 


 


in tema di cybersecurity e tutela dei dati personali in ambito lavorativo:


Provvedimento 29.4.2025 n. 243, doc. Web [10134221] dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (omissis)

- (commento di) Marco Liotta, I dipendenti e il trattamento dei metadati: la cybersecurity e la tutela dei dati personali (Giornale dir. amm. 3/2026, 390-400). La conservazione dei metadati di posta elettronica nella Regione Lombardia.


 


c.s.


 


Oscurantismi

- Le democrazie che tollerano gli intolleranti saranno distrutte (Douglas Murray, "Democrazie e culti della morte. Israele, Hamas e il futuro")

- Chi condanna a morte un libro non risparmia mai gli uomini (Vittorio Macioce, sul fanatismo islamico come prodotto del "bando a Gutenberg", ossia il divieto del sultano di Istanbul, introdotto nel 1483 e durato 350 anni, di stampare testi in turco e in arabo)