sulla legittimazione ad agire dell’Anac:
- Cons. Stato V 3.11.20 n. 6787, pres. Severini, (Giornale dir. amm. 4/2021,509 s.m. ): La legittimazione ad agire dell’Anac ha natura “non straordinaria” essendo presente un collegamento soggettivo tra l’interesse a ricorrere e “la titolarità di un interesse tutelato dall’ordinamento sul piano sostanziale”. Tale collegamento sussiste perché l’interesse a ricorrere è collegato alle funzioni pubbliche che la legge affida alle cure dell’Anac. Inoltre, per quanto concerne i presupposti per l’esercizio dell’azione si evidenzia che, in entrambe le ipotesi disciplinate dall’art. 211 del Codice dei contratti pubblici, ai commi 1-bis e 1-ter, l’Autorità è tenuta a rispettare soltanto le condizioni esplicitate nella norma di legge, non sussistendo alcuna condizione implicita ulteriore. L’Anac non deve, dunque, a questi fini, nel silenzio della legge, motivare sulla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, specifico e concreto, all’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, non trattandosi di uno strumento di esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies legge 241/1990
- (commento di) Maria Chiara Pollicino, La legittimazione ad agire dell’Anac (Giornale dir. amm. 4/2021, 509-517). L’art. 211 del codice dei contratti pubblici. La natura della legittimazione processuale dell’Anac e i presupposti dell’azione.
N.B. – Sullo stesso tema, cfr. TAR Salerno 1^, 2.1.21 n. 1, pres. Pasanisi, est. Esposito, già segnalata, con il commento di Davide Ponte, L’Autorità agisce per tutelare interesse generale e concorrenza (Guida al diritto 6/2021, 95-101)
sulla tutela delle denominazioni d’origine:
- Cons. Stato III, 2.11.20 n. 6745, pres. Frattini, est. Puliatti (Giornale dir. amm. 4/2021, 518 s.m.):
1. La proposta di modifica del disciplinare relativo al segno IGT “Terre siciliane”, con il conseguente divieto di indicazione in etichetta dei vitigni Nero d’Avola e di Grillo, è conforme alla disciplina comunitaria e nazionale la cui ratio è quella di preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini e non quella, se non indirettamente, di favorire il confronto e la libertà di concorrenza tra produttori.
2. Ai sensi degli artt. 42 e 43 Tfue, intese ed accordi tra operatori economici aventi ad oggetto segni distintivi dei vini, posti in essere in conformità alla disciplina comunitaria attuativa della PAC e alla disciplina nazionale, sfuggono all’applicazione delle regole sulla concorrenza di cui all’art. 101 Tfue, in quanto la concorrenza del mercato non è l’obiettivo primario della politica agricola comune (PAC), se non come effetto della tutela della qualità dei prodotti e della informazione adeguata e trasparente del consumatore.
- (commento di) Dario Bevilacqua, La tutela delle denominazioni di origine: concorrenza, affidamento dei consumatori e PAC (Giornale dir. amm. 4/2021, 518-528)
sui dirigenti (incarichi esterni):
- Bernardo Giorgio Mattarella, I dirigenti esterni e lo sguardo corto (Giornale dir. amm. 4/2021, 425-428, editoriale).
Un recente decreto-legge ha disposto, limitatamente agli incarichi strettamente funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il possibile ampliamento delle quote degli incarichi dirigenziali che le amministrazioni statali possono conferire a soggetti esterni. Si tratta - secondo l’Autore - di una tendenza sbagliata e pericolosa per ragioni di legittimità costituzionale, di governo della dirigenza e di rapporti tra politica e amministrazione.
sui dirigenti (trasparenza e privacy):
- TAR Lazio 1^, 20.11.20 n. 12288, pres. Correale, est. Petrucciani (Giornale dir. amm. 4/2021, 529 solo massima): Va annullata la delibera ANAC n. 586 del 26.6.2019 e la conseguente deliberazione n. 755 del 6.9.2019 adottata dalla ASL di Matera con cui è stata imposta la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari di struttura complessa. A questi ultimi - in quanto non titolari di compiti di gestione, né espressione del vertice politico - non si estendono gli obblighi di pubblicazione dei dati sanciti dall’art. 14, DLg 33/2013, come interpretato alla luce della sentenza n. 20/2019 Corte cost.
- (commento di) Camilla Ramotti, Gli obblighi di pubblicazione dei dati dei dirigenti sanitari: un “eccesso di trasparenza” (Giornale dir. amm. 4/2021, 529-537). Le linee guida dell’Anac censurate alla luce della sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale che ha ridisegnato il perimetro degli obblighi di pubblicazione.
in tema di pandemia:
- Rita Perez, La crisi del 2020: le prime reazioni europee e nazionali (Giornale dir. amm. 4/2021, 429-438)
Gli interventi europei per affrontare la pandemia, l’abbandono della passata politica di austerità, la messa in atto di un debito comune hanno modificato i rapporti dell’Unione europea con gli Stati.
in tema di transizione ecologica:
- Alfredo Moliterni, Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione organizzativa del principio di integrazione? (Giornale dir. amm. 4/2021, 439-450)
sulla SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione (reclutamento, formazione, lavoro agile, trasformazione digitale):
- Margherita Ramajoli, La Scuola Nazionale dell’Amministrazione agente interno dell’innovazione amministrativa (Giornale dir. amm. 4/2021, 451-456)
- Monica Parrella, Formare la pubblica amministrazione: il Rapporto SNA 2017-2020 (Giornale dir. amm. 4/2021, 457-462)
Il Rapporto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione: bilancio dell’attività svolta nell’ultimo quadriennio.
in tema di organizzazione della PA:
DL 1.3.2021 n. 22 - L 22.4.2021 n. 55 [GU 29.4.21 n. 102, in vigore dal 30 aprile 2021], Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
- (commento di) Valerio Bontempi, Il riordino dell’amministrazione centrale ad opera del Governo Draghi (D.L. n. 22/2021) (Giornale dir. amm. 4/2021, 463-471)
Il DL 22/2021, emanato subito dopo l’insediamento del Governo Draghi, ha proceduto al parziale riordino delle funzioni amministrative all’interno dell’amministrazione centrale. Ha istituito due comitati interministeriali (quello per la transizione ecologica e quello per la transizione digitale). Ha inciso sul Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridenominato Ministero della transizione ecologica, al fine di realizzare l’auspicata integrazione delle funzioni in materia di tutela ambientale e di politica energetica. Ha scisso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel Ministero della cultura e nel Ministero del turismo. Suscita perplessità la creazione di un dicastero ad hoc con portafoglio preposto al solo turismo, anche nell’ottica della prossima attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).
in tema di privacy:
- Corte giust. UE, Grande sezione, 16.7.20, causa C-311/18, Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems (Giornale dir. amm. 4/2021, 473 s.m.): In base al GDPR, letto alla luce della Carta, è vietato il trasferimento di dati personali di un cittadino europeo verso un Paese terzo (da parte di operatori economici a fini commerciali, anche se poi sottoposti al controllo di autorità di sicurezza), qualora l’ordinamento di destinazione non offra garanzie equivalenti a quelle dell’ordinamento europeo e strumenti di ricorso effettivi. Le autorità nazionali di controllo, ove non abbiano già provveduto il titolare o il responsabile del trattamento, devono sospendere i trasferimenti ove, anche in presenza di clausole contrattuali conformi, non sia assicurata l’equivalenza predetta. Le decisioni di adeguatezza della Commissione non precludono tale analisi; qualora siano sollecitate dagli interessati, la valutazione circa la decisione diviene un obbligo per le autorità nazionali. È invalida a decisione della Commissione 2016/2050 denominata Privacy Shield sull’adeguatezza della protezione dei dati offerta dal regime dello scudo Ue-Usa in materia di privacy, in quanto la normativa statunitense non offre garanzie in linea con quelle europee, dal momento che i programmi di sorveglianza statale sono particolarmente invasivi. (La questione riguarda il trasferimento dei dati personali a Facebook in Usa. I giudici europei hanno invece considerato valida la decisione 2010/87 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in Paesi terzi)
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 6.10.20, causa C-623/17, Privacy International c. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a. (Giornale dir. amm. 4/2021, 473 s.m.)
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 6.10.20, cause riunite C-511, 512, 520/18, rispettivamente La Quadrature du Net, French Data Network, Ordre des barreaux francophones et germanophone (Giornale dir. amm. 4/2021, 473 s.m.):
La direttiva sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche, letta alla luce della Carta, impedisce la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione ai servizi di intelligence, così come la conservazione generalizzata e indifferenziata degli stessi dati e di quelli relativi all’hosting. In casi di minaccia grave per la sicurezza nazionale, che si riveli reale, attuale o prevedibile, nonché per finalità di contrasto al terrorismo o alle forme gravi di criminalità, la legislazione nazionale può prevedere forme di conservazione più estese, quali ampliamenti geografici, riferimento agli indirizzi IP, analisi automatizzate, raccolte in tempo reale, purché nel rispetto di condizioni sostanziali e procedurali specifiche e di garanzie contro il rischio di abusi. L’accesso ai dati da parte delle autorità di sicurezza deve avvenire nei limiti dello stretto necessario e sotto precise condizioni. Va garantito il controllo di un giudice o di una autorità indipendente, che nei casi più gravi di ingerenza deve essere preventivo.
- Corte giust Ue, Grande sezione, 6.10.20, cause riunite C-511, 512, 520/18
- Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 2.3.21, causa C-746/18, H.K. / Prokuratuur (Giornale dir. amm. 4/2021, 473 s.m.)
Il giudice penale nazionale non può tenere conto delle informazioni e degli elementi di prova ottenuti mediante una forma di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, qualora gli interessati non possano prendere efficacemente posizione sugli elementi raccolti. È necessario l’intervento di un organo terzo per autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale, che non può essere svolto dal pubblico ministero cui si affidato il procedimento istruttorio e l’eventuale esercizio dell’azione penale.
- (commento di) Bruno Carotti, Il trattamento dei dati personali dinanzi alla Corte di Giustizia: un anno difficile (Giornale dir. amm. 4/2021, 474-492)
in tema di unione bancaria e Meccanismo di vigilanza unico:
- Cass. SSUU 20.4.21 n. 10355, Fininvest s.pa. c/ Banca d’Italia (Giornale dir. amm. 4/2021, 493 s.m.): Nell’Unione bancaria creata tra gli Stati dell’eurozona, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), di cui al Regolamento UE n. 1024/2013, presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine alle acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche appartenga alla BCE; pertanto, il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all’adozione della decisione della stessa BCE non mette in dubbio la qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali (ANC) come atti dell’Unione, poiché questi rientrano, nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico, in un procedimento unitario nel quale la BCE esercita da sola il potere decisionale. Ne consegue che il relativo controllo di legittimità spetta alla competenza esclusiva del giudice dell’Unione - pure in applicazione della legislazione nazionale, qualora il diritto dell’Unione riconosca differenti opzioni normative agli Stati membri - e non a quella dei giudici nazionali, anche ove sia fatta valere la contrarietà degli atti del medesimo procedimento ad un giudicato nazionale nel contesto della giurisdizione di ottemperanza.
- (commento di) Sveva Del Gatto, Procedimenti composti e competenza del giudice europeo (Giornale dir. amm. 4/2021, 493-499)
in tema di “derivati” (contratti di finanza derivata):
- Cass. SSUU 1.2.21 n. 2157, PG presso la Corte dei conti c. Morgan Stanley & Co. e altri (Giornale dir. amm. 4/2021, 500 s.m.): L’azione per danno erariale proposta nei confronti di una banca d’affari che abbia assunto il duplice ruolo di controparte in operazioni di finanza derivata e di consulente e specialista del debito pubblico del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), esula dalla giurisdizione contabile qualora tale rapporto non si connoti, in concreto, come relazione di servizio comportante l’assunzione, da parte della banca medesima, di potestà pubblicistiche e il suo inserimento (anche solo temporaneo) nell’organizzazione interna del dicastero, quale agente di quest’ultimo in ordine alle decisioni negoziali. Ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte del MEF, rientra invece nella giurisdizione contabile - in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo - l’azione di responsabilità per danno erariale volta a far valere la mala gestio in cui possono essere incorsi i dirigenti del Dipartimento del tesoro nella adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche clausole negoziali relative a circoscritti contratti in strumenti finanziari derivati
- (commento di) Valerio Bontempi, Il caso dei contratti derivati del MEF: come incentivare una “amministrazione difensiva” (Giornale dir. amm. 4/2021, 500-508). Il ruolo dei derivati nella gestione del debito pubblico.
in tema di cybersicurezza:
- Andrea Renzi, La sicurezza cibernetica: lo stato dell’arte (Giornale dir. amm. 4/2021, 538-548). L’evoluzione normativa in materia. Il ruolo dell’ordinamento Ue e della Direttiva NIS. L’attuale architettura della cybersecurity in Italia. Gli interventi più recenti: il Perimetro di sicurezza anazionale cibernetica e la neonata Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Gli scenari mondiali.
c.s.
- Agli uomini si addice la sconfitta, non la vittoria (Matteo Nucci, “Achille e Odisseo. La ferocia e l’inganno”)
- Nessuna sconfitta è definitiva: non combattiamo mai invano (Roberto Gervaso, “Il Gervaso id Pandora”, aforismi in libertà)