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Giurisprudenza italiana (2/2022)

Carmine Spadavecchia • 10 marzo 2022

sulla responsabilità precontrattuale della PA:

- Ad. plen. 29.11.21 n. 21, pres. Patroni Griffi, rel. Franconiero (Giurispr. it. 2/2022, 293-294): Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’A., derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa. [Nella specie, era in questione la responsabilità precontrattuale dell’A., per violazione dell’affidamento legittimo del privato, per avere la medesima A. disposto la revoca (legittima) di un precedente atto (illegittimo) ampliativo della sfera giuridica del privato (aggiudicazione)]


in tema di vincoli urbanistici:

- Cass. 1^, 23.11.21 n. 36331 (Giurispr. it. 2/2022, 275-7): In materia di programmazione urbanistica e di regime dei suoli, ove la previsione urbanistica introduca una destinazione delle aree (nella specie, a cd. piastra logistica) realizzabile anche ad iniziativa dei privati, non può parlarsi di vincolo preordinato all’esproprio e non può pertanto escludersi la vocazione edificatoria del suolo.


in materia edilizia (legittimazione all’impugnativa):

- Ad. plen. 9.12.21 n. 22, pres. Patroni Griffi, est. Simonetti (Giurispr. it. 2/2022, 291-293): Ai fini dell’impugnazione di titoli edilizi rilasciati in favore di terzi, il requisito della vicinitas non è sufficiente ad attestare (non solo la legittimazione, ma anche) l’interesse all’impugnativa, che va dimostrato in concreto, valutando di volta in volta l’effettiva utilitas conseguibile all’esito della positiva coltivazione del ricorso.


in materia edilizia (Cila): 

- Cons. Stato IV 23.4.21 n. 3275, pres. Giovanniìni, est. Rotondo (Giurispr. it. 2/2022, 409 s.m.): La Cila, intesa come strumento di liberalizzazione al pari della Scia e Dia di cui condivide l’intima natura giuridica, non può essere considerata un provvedimento amministrativo tacito, direttamente impugnabile. Stante la natura non provvedimentale di tale istituto, l’azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, per l’inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) che possa qualificarsi come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della Cila. Gli interessati possono esclusivamente sollecitare le verifiche di competenza dell’Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio inadempimento. L’unica forma di tutela del terzo di fronte alla Cila (Scia o Dia) è rappresentata dall’azione avverso il silenzio ex art. 31, I e II, DLg 104/2010. 

- (nota di) Lidia Consonni, CILA e tutela del terzo (Giurispr. it. 2/2022, 409-412)


in tema di interdittiva antimafia:

- Cons. Stato III 25.11.21 n. 7890 (Giurispr. it. 2/2022, 294-295): Affinché possa considerarsi provato un tentativo di infiltrazione malavitosa in danno di un’impresa e quindi essere legittimamente adottata un’informativa interdittiva ai sensi del DLg 159/2011, non è necessario un accertamento secondo il criterio (di matrice penalistica) dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, ma può ritenersi adeguato il canone probatorio del “più probabile che non”.


sulla concessione (di beni demaniali):

- Cons. Stato V, 2.2.21 n. 965, pres. Franconiero, est. Manca (Giurispr. it. 2/2022, 412 s.m.):

1. I beni pubblici riguardanti una stazione ferroviaria fanno parte del patrimonio indisponibile anche nel caso che il servizio e i beni siano gestiti da una società in house; qualora tali beni vengano utilizzati per fornire un servizio agli utenti della stazione, si applica lo strumento concessorio. Pertanto, nel caso di specie, non si applica la disciplina (di diritto privato) delle locazioni per usi commerciali e legittimamente l’Amministrazione ha operato la scelta di procedere con gara all’affidamento della concessione, in quanto i beni (oggetto dapprima del cosiddetto “contratto di locazione” e poi dell’atto di concessione) sono destinati o comunque funzionalmente e strumentalmente collegati all’esercizio del pubblico servizio delle ferrovie regionali, e quindi alle finalità istituzionali dell’ente.

2. E legittima la procedura di gara, avviata da una società in house che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario, per l’affidamento della concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e deposito bagagli. 

3. La società che non ha partecipato alla procedura di gara non è legittimata a impugnare le clausole della lex specialis che disciplinano la procedura di gara o il contenuto del contratto da aggiudicare, se non nei casi (cristallizzati dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria: da ultimo nella sentenza 26.4.18 n. 4) in cui contesti le clausole del bando che con assoluta certezza le precludano l’utile partecipazione, ovvero l’interesse fatto valere si sostanzi nella richiesta di precludere in radice l’indizione della procedura di gara. Al di fuori di dette ipotesi, “l’operatore del settore che non ha partecipato alla gara al più potrebbe essere portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione” (Ad. plen. 4/2018 cit.). 

- (commento di) Marco Ceruti, La concessione, questa sconosciuta (Giurispr. it. 2/2022, 413-427) 


sulla notifica (nulla) del ricorso:

- Cons. Stato IV 13.12.21 n. 8303, pres. Greco, est. Verrico (Giurispr. it. 2/2022, 290-291): Dopo la sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale, che ammette il beneficio della rinnovazione della notifica nulla anche laddove la nullità sia imputabile al notificante, l’appello va accolto con annullamento della sentenza di primo grado e rinvio al T.A.R. (art. 105 c.p.a.), affinché lo stesso ordini la rinnovazione della notifica, fissando a tal fine un termine perentorio. 


sul rinvio pregiudiziale:

- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 23.11.21, causa C-564/19 (Giurispr. it. 2/2022, 296-297, annotata da Giuseppe Niccolò Imperlino):

1. L’art. 267 TFUE, che istituisce il sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia Ue, impedisce ad un giudice supremo nazionale di accertare l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice di grado inferiore.

2. È inammissibile, a norma del diritto europeo, un procedimento disciplinare avviato contro un giudice nazionale per aver adito la Corte in via pregiudiziale.


sul conflitto tra libertà di espressione e diritto all’oblio:

- Cedu 1^, 25.11.21, ric. 77419/16, Bianciardi c/ Italia (Giurispr. it. 2/2022, 297-299, annotata da Roberta Freda): È compatibile con la libertà di espressione (art. 10 Cedu) la condanna al risarcimento danni dell’editore di un giornale online per la mancata o la tardiva deindicizzazione di links rinvianti a una notizia di cronaca giudiziaria coinvolgente soggetti privati


in tema di Covid-19 (vaccinazione):

- Trib. lav. Roma 20.8.21 n. 79833 (Giurispr. it. 2/2022, 396 T): E' legittima la sospensione della prestazione e della retribuzione dell’operatore sanitario non vaccinato disposta dal datore di lavoro anche in assenza della comunicazione dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ASL. La vaccinazione costituisce infatti anche un requisito essenziale per lo svolgimento di tali attività, diventando in tal modo una misura di sicurezza tipizzata dalla legge e più in generale un onere per i lavoratori ad elevato rischio contagio. 

- (commento di) Carlo Pisani, La disciplina della sospensione dei lavoratori non vaccinati (Giurispr. it. 2/2022, 398-408) 


in tema di maternità (surrogata):

- Corte cost. 9.3.21 n. 33, pres. Coraggio, red. Viganò (Giurispr. it. 2/2022, 301 s.m.): È compito del legislatore adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata, nel contesto del bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori. Dichiara pertanto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, 6° comma, L 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell’art. 64, 1° comma, lett. g), L 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), dell’art. 18 DPR 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo. 

- (commento di) Valentina Calderai, Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell’infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021 (Giurispr. it. 2/2022, 301-311)


in tema di maternità (fecondazione eterologa): 

- Corte cost. 9.3.21 n. 32, pres. Coraggio, red. Sciarra (Giurispr. it. 2/2022, 311 s.m.): Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 L 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 c.c., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 117 Cost. Spetta infatti alla prioritaria valutazione del legislatore la scelta dei mezzi più adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario. Nondimeno la Corte non può esimersi dall’affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore riscontrato in questa pronuncia. (Il caso riguardava due gemelle nate in Italia mediante inseminazione eterologa realizzata all’estero da una donna con il consenso della propria partner. Non essendo praticabile l’adozione in casi particolari da parte della madre intenzionale per l’insormontabile dissenso della madre biologica in seguito al verificarsi della crisi della coppia ed essendo stato giudicato inammissibile il riconoscimento, il giudice a quo sollevava la questione di legittimità delle norme impugnate). 

- (commento di) Chiara Favilli, Stato filiale e genitorialità sociale: dal fatto al rapporto (Giurispr. it. 2/2022, 311-321)


in tema di indebito (nei rapporti di utenza):

- Cass. VI-3, 10.12.21 n. 39264 (Giurispr. it. 2/2022, 271-272): Nella persistenza del rapporto contrattuale di utenza (nella specie, con la Telecom) l’utente non ha diritto di “ripetere” una somma pari a quella riscossa dalla società somministrante (il servizio telefonico) in conseguenza dell’aumento del canone risultante dalla prima fattura con cui l’utente ha appreso - senza esserne previamente (e altrimenti) informato - dell’avvenuta modifica delle condizioni contrattuali. Ciò in quanto tali circostanze non concretano alcuna delle condizioni previste dall’art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito. Poiché tuttavia costituisce comportamento contrattuale illecito, in quanto tenuto in violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, la modifica delle condizioni contrattuali che non sia stata, previamente, comunicata all’utente, ciò giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti). (NdR: valore della causa: € 0,61 !!!)


in tema di società:

- Cass. SSUU 30.7.21 n. 21970 (Giurispr. it. 2/2022, 343 T): La fusione per incorporazione estingue la società incorporante, la quale non può dunque intraprendere un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa ex lege dall’art. 2504-bis c.c. 

- (commento di) Federica Godio, Conseguenze processuali (non tutte chiare, non tutte coerenti) del revirement delle Sez. un. sulla natura della fusione societaria (Giurispr. it. 2/2022, 344-352) 


sul rapporto tra procedimento ingiuntivo (interno ed europeo) e status di consumatore:

- Simona Caporusso ed Elena D’Alessandro (a cura di), Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo (Giurispr. it. 2/2022, 485-544) 

--- Introduzione. L’ingiuntivo europeo nel crocevia della tutela del consumatore, di Antonio Carratta (485)

--- Su alcuni profili dell’ingiunzione di pagamento europea nella prassi, di Andrea Panzarola (490)

--- Translatio actionis. Dal processo monitorio europeo alla cognizione piena, di Davide Turroni (502)

-- L’IPE: un breve e pratico bilancio a (quasi) quindici anni di distanza, di Marino Marinelli (510)

--- Il consumatore di rito italiano e l’acquisto promiscuo: cronaca di un rebus, di Stefano Pagliantini (517)

--- Il ruolo del giudice alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, di Giuseppe Fiengo (526)

--- Procedimento monitorio interno e tutela consumeristica, di Simona Caporusso (533)

--- Una proposta per ricondurre a sistema le conclusioni dell’avv. gen. Tanchev, di Elena D’Alessandro (541)


in tema di confisca:

- Vito Amendolagine (a cura di), La confisca di prevenzione nella più recente interpretazione giurisprudenziale (Giurispr. it. 2/2022, 220-483) [rassegna di giurisprudenza]


in tema di data retention (acquisizione di dati personali):

- CP 2^, 15.4-22.7.21 n. 28523 (Giurispr. it. 2/2022, 470 T): La decisione 2.3.21 della CG Ue non è idonea ad escludere la sussistenza di residui profili di incertezza interpretativa e discrezionalità applicativa in capo alla normativa interna; in sostanza, la richiamata pronuncia europea sembra incapace di produrre effetti applicativi immediati e diretti a causa dell’indeterminatezza delle espressioni ivi utilizzate al fine di legittimare l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata dei cittadini: infatti, il riferimento alle “forme gravi di criminalità” e alla funzione di “prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”, sembra necessariamente implicare un intervento legislativo volto ad individuare, sulla base di “criteri oggettivi”, così come richiesto dalla stessa pronuncia della Corte europea, le categorie di reati per i quali possa ritenersi legittima l’acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico. 

- CP 2^, 2.7-7.9.21 n. 33116 (Giurispr. it. 2/2022, 471 T): L’interpretazione proposta dalla CG Ue è del tutto generica nell’individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti (“lotta contro le forme gravi di criminalità” o “prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”), essendo evidente che tali aspetti non possono essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato. Da qui l’impossibilità di ritenere che la sentenza della CG Ue possa trovare diretta applicazione in Italia fino a quando non interverrà il legislatore italiano ed anche Europeo in quanto allo stato può e deve ritenersi applicabile l’art. 132 DLg 196/2003 

- (nota di) Leonardo Filippi, Negata l’efficacia immediata e diretta delle pronunce della Corte di giustizia UE nell’ordinamento italiano (Giurispr. it. 2/2022, 472-473) 


in procedura penale:

- Cass. pen. 2^, 28.9-7.10 21 n. 36417 (Giurispr. it. 2/2022, 458 s.m.): Va rimessa alle SU la seguente questione: se sia abnorme il provvedimento con il quale il GIP, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al PM perché provveda all’interrogatorio dell’imputato, laddove nell’ordinanza medesima manchi l’indicazione delle ulteriori indagini da compiere. 

- (commento di) Wanda Nocerino, Il confine tra ius investigandi e ius agendi nelle “indagini coatte” (Giurispr. it. 2/2022, 458-470)



c.s.


 

Meglio non azzardare previsioni; per queste ci sono gli esperti, che non ne azzeccano una (Winston Churchill)


 

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