Guida al diritto (31/2026)
sui giudici di pace:
- Elisa Demma* e Stefano Santini**, Giudici di pace: si può uscire dalla crisi per dare fiato alla giustizia di prossimità (Guida al diritto 31/2026, editoriale) [*presidente Movimento Forense; **responsabile Osservatorio sul Giudice di Pace del Movimento Forense]
sul c.d. DL piano casa:
DL 7.5.2026 n. 66 - L 2.7.2026 n. 116 [testo coordinato in GU 3.7.26 n. 152], Disposizioni urgenti per il Piano Casa.
- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 31/2026, 15-26)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 31/2026, 27-33). Il Piano casa è un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS) volto a realizzare e valorizzare immobili di edilizia residenziale per incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, allo scopo di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati e di realizzare modelli di coabitazione. Il testo è costruito come un sistema di deleghe a cascata: Dpcm, decreti interministeriali, provvedimento delle Entrate, linee guida Anci, schemi-tipo. Sul piano civilistico e della pubblicità immobiliare, l’art. 8 introduce un vincolo di destinazione d’uso della durata di 30 anni, da trascrivere nei registri 30 giorni dal completamento dell’intervento N
- commento di Oberdan Forlenza, Semplificazioni per ristrutturazioni, destinazioni d’uso e pubblica utilità (Guida al diritto 31/2026, 34-39)
N.B. – Testo del decreto-legge e commenti in Guida al diritto 23/2026.
in tema di cittadinanza:
- Cass. SSUU 26.7.26 n. 24045 (Guida al diritto 31/2026, 41): Chi nasce bipolide (cioè con doppia cittadinanza), iure sanguinis (essendo nato da madre italiana) e iure soli (per essere nato in Stato estero che gli ha riconosciuto la cittadinanza di quello Stato), mantiene la cittadinanza italiana anche se la madre. dopo la nascita del figlio, vi rinuncia. [Nella specie, una donna trasferitasi in Venezuela aveva rinunciato alla cittadinanza italiana che il figlio ormai adulto e nato “bipolide” nello Stato estero voleva al contrario farsi riconoscere iure proprio. La vicenda coinvolge le regole in vigore al tempo della filiazione di cui è causa con la conseguente inapplicabilità delle nuove regole varate nel 1992 e riformate nel 2025 per la presentazione delle domande e i presupposti del diritto in questione].
in tema di concorso (sindacato giurisdizionale):
- Cons. Stato VII 24.6.26 n. 5061, pres. Chieppa, rel. Franconiero (Guida al diritto 31/2026, 86 T): Le valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non rappresentano valutazioni di opportunità da parte dell'Amministrazione ma l'esercizio della discrezionalità tecnica Nel dettaglio, la funzione tipica dei criteri di valutazione in procedure di carattere selettivo consiste proprio nel delimitare per quanto possibile la discrezionalità dell'organo preposto alla relativa attività, attraverso la sua riconduzione a precisi ambiti preventivamente definiti e di renderne percepibile l'operato ab externo, in funzione della relativa tutela giurisdizionale. Da ciò consegue che è possibile un sindacato giurisdizionale basato sulla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche e del procedimento applicativo dei criteri sufficientemente definiti. A garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'art. 34, comma1, lett. c), c.p.a. il giudice amministrativo può condannare l'Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto quando contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego sia stata formulata la relativa domanda laddove ricorrono presupposti indicati sia all'art. 31, comma 3, c.p.a., e cioè quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione, sia all'art. 34, comma 2, c.p.a., cioè quando non vi siano poteri amministrativi non ancora esercitati.
- (commento di) Giulia Pernice, Possibile il sindacato giurisdizionale sulla verifica delle operazioni tecniche (Guida al diritto 31/2026, 91-94)
in tema di disabilità (provvidenze):
- Cons. Stato III 5.6.26 n. 4571, pres. Corradino, est. Pescatore (Guida al diritto 31/2026, 44): In caso di disabilità grave, la capacità contributiva si misura esclusivamente sull’ISEE sociosanitario ristretto previsto dall’art. 6 DPCM 159/2013: solo su tale base va quindi determinata la compartecipazione economica alle prestazioni sociosanitarie comprese nel progetto individuale di cui all’art. 14 L 328/2000. L’Amministrazione non può introdurre criteri ulteriori, quali l’ISEE familiare ordinario, la capacità economica dei soggetti obbligati agli alimenti o le provvidenze assistenziali percepite dalla persona con disabilità. In presenza di un ISEE sociosanitario pari a zero, è esclusa, infatti, qualsiasi forma di compartecipazione economica.
in tema di danno non patrimoniale (figlio postumo: danno da perdita del rapporto parentale):
- Cass. 3^, 27.6.26 n. 22064 (Guida al diritto 31/2026, 46 T): È risarcibile il danno da perdita del rapporto genitoriale subito dal figlio già concepito al momento dell'illecito mortale che colpisce il padre, poiché la futura instaurazione della relazione genitoriale costituisce conseguenza normale del concepimento e si traduce in un fascio di diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento. La morte del genitore durante la gestazione integra una lesione diretta del diritto del minore a crescere con i propri genitori, diritto che si puntualizza nella sua sfera giuridica al momento della nascita, rendendo irrilevante ogni questione sulla capacità giuridica del concepito. L'evento lesivo incide immediatamente sulla posizione del figlio, sicché non si configura un danno riflesso, ma una compromissione diretta di diritti assoluti della personalità. Non rileva che le ripercussioni si manifestino dopo la nascita, essendo compatibile la verificazione in tempi diversi degli elementi dell'illecito. Ne deriva la spettanza del risarcimento al figlio postumo.
- (commento di) Alberto Cisterna e Filippo Martini, Morte genitore durante la gestazione è lesione diretta del diritto del minore (Guida al diritto 31/2026, 51-57). La Corte prende posizione a favore dell’orientamento che riconosce la titolarità attiva di un diritto personalissimo come quello alla integrità familiare.
sulla responsabilità degli enti:
- Cass. pen. 2^, 14.7.26 n. 26378 (Guida al diritto 31/2026, 70 T): In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
- (commento di) Giuseppe Amato, Un vademecum della Cassazione che chiarisce norme complesse (Guida al diritto 31/2026, 74-77). La disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente ex DLg 2312001 presenta elementi di diversità rispetto alla parallela normativa sulla prescrizione del reato “presupposto”: il che conferma l’autonomia che caratterizza l’illecito amministrativo, pur dipendente da reato, rispetto a quest’ultimo. Il DLg 231/2001 rifiuta consapevolmente l’adozione di un criterio di imputazione dell’illecito dell’ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto.
- Cass. pen. 3^, 2.7.26 n. 24402 (Guida al diritto 31/2026, 78-79 s.m., annotata): In tema di responsabilità degli enti da reato, il DLg 231/2001 ha consapevolmente rifiutato l'adozione di un criterio di imputazione dell'illecito dell'ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità "di rimbalzo" dell'ente rispetto a quella della persona fisica, introducendo, invece, una forma di responsabilità dell'ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso. L'illecito dell'ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 DLg 231/2001), escludendo che possa essere attribuito a quest'ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa. A questi elementi si aggiunge l'elemento "soggettivo" della colpa di organizzazione, vale a dire la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; elemento che, per un verso, è diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 DLg 231/2001) e che, per altro verso, caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinto dalla colpa degli autori del reato.
in tema di prove (filiazione):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.7.26, causa C-196/24, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Chambery (Guida al diritto 31/2026, 96 solo massima): L’art, 12, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, letto alla luce degli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire la richiesta di una misura diretta all’assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l’esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall’autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta vieta l’assunzione di tale prova.
- (commento di) Marina Castellaneta, Circolazione prove, il diritto italiano prevede esame genetico sul corpo esumato del presunto genitore (Guida al diritto 31/2026, 96-98)
in tema di sequestro (dispositivo informatico - privacy):
- Cass. pen. 4^, 10.7.26 n. 26069 (Guida al diritto 31/2026, 78 s.m., annotata): In tema di sequestro di un dispositivo informatico, tenendo conto dell'elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [cfr. Grande Camera, 4.10.24, causa C-548/21, intervenuta sull'interpretazione della Direttiva (UE) 27.4.2016 n. 680 (2016/680) del Parlamento europeo e del Consiglio,, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali], deve ritenersi che, nella nozione di "autorità giudiziaria", legittimata ad adottare il provvedimento cautelare, è incluso anche il pubblico ministero, perché [purché] le garanzie apprestate dall'ordinamento interno in riferimento alla figura del PM (in relazione all'art. 107, comma 4, Cost.) siano tali da soddisfare i requisiti di indipendenza richiesti dalla giurisprudenza eurounitaria; e, in ogni caso, anche a voler ipotizzare una nullità dell'atto (laddove si volesse escludere la legittimazione del PM), questa dovrebbe ritenersi sanata per effetto della devoluzione della questione riguardante la legittimità del sequestro al tribunale del riesame il quale, sulla base delle normativa nazionale, è vincolato a termini contenuti e perentori per l'adozione della decisione. [La pronuncia si discosta dal precedente di cui a Cass. pen. 6^1.4.25, Campanile, che escludeva la legittimazione del PM].
c.s.
- Liberalismo non è altro che il rispetto dell'individualità degli altri. (Fernando Pessoa)
- Mussolini e Lenin mirano entrambi a minimizzare l'individuo; all'opposto, bisogna insegnare a ogni uomo a pensare con la propria testa e a vivere attraverso la sua esistenza. (Fernando Pessoa)