Guida al diritto (32-33/2026)

Carmine Spadavecchia • 3 settembre 2026

ulla riforma forense [parte prima]:

L 28.7.2026 n. 137 [GU 1.8.26 n. 177, in vigore dal 16agosto 2026], Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. 


- testo della legge (Guida al diritto 32-36/2026, 13-26) 


- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-36/2026, 27-34) 


commenti:


- Alberto Del Noce*, Riforma forense: la delega è scritta, il modello di giustizia ancora no (Guida al diritto 32-36/2026, 10-12, editoriale) [*presidente dell’Unione nazionale delle camere civili]


- Eugenio Sacchettini, Sul terreno dei decreti legislativi si gioca la “sorte” della novella (Guida al diritto 32-36/2026, 35) [le novità]


- Eugenio Sacchettini, Tempi strettissimi per l’attuazione: entro il 16 febbraio 2027 si chiude (Guida al diritto 32-36/2026, 36-37) [la delega]


- Eugenio Sacchettini, Rafforzare l’assetto della difesa per assicurare lo stato di diritto (Guida al diritto 32-36/2026, 38-41) [la figura dell’avvocato]


 


sulla dirigenza:

L 2.7.2026 n. 119 [GU 4.7.26 n. 153, in vigore dal 19 luglio 2026], Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.


- testo della legge (Guida al diritto 32-36/2026, 42-51)


- appendice con le modifiche [in grassetto] al c.d. decreto Brunetta (DLg 27.10.2009 n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) (Guida al diritto 32-36/2026, 52- 56)


- appendice con le modifiche [in grassetto] al TU del pubblico impiego (DLg 30.3.2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (Guida al diritto 32-36/2026, 57-62)


- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 32-36/2026, 63-66)


- commenti: 


- Laura Biarella, Necessaria la ricerca di efficienza legata ai valori meritocratici (Guida al diritto 32-36/2026, 67-71) [le novità]


- Alessandro E. Basilico, Valutazione performance: si punta su un nuovo modello partecipato (Guida al diritto 32-36/2026, 72-77) [la verifica dei risultati]


- Oberdan Forlenza, Lo sviluppo di carriera in due fasi con l’“ombra” del condizionamento (Guida al diritto 32-36/2026, 78-83) [le regole per l’accesso]


 


in tema di stalking (ammonimento)


- Cons. Stato III 20.7.26 n. 5883, pres. Greco, est. Cerroni (Guida al diritto 32-36/2026, 88): 1. La misura [dell’ammonimento] non ha una funzione punitiva bensì preventiva: serve a fermare in anticipo comportamenti che, per frequenza, modalità e capacità intimidatoria, possono trasformarsi in una più grave aggressione alla libertà personale della vittima. [Principio innovativo perché separa con neòttezza il piano della prevenzione da quello della repressione penale]. 2. Per applicare l’ammonimento non occorre dimostrare che il reato di stalking sia stato definitivamente commesso, ma è sufficiente che gli elementi raccolti rendano ragionevolmente probabile l’esistenza di una condotta persecutoria e di un concreto rischio di prosecuzione. 3. L’assenza di un confronto preventivo col destinatario della misura può essere ammessa soltanto quando vi siano reali esigenze di urgenza, legate alle caratteristiche specifiche della situazione. 


in tema di posta elettronica (sequestro):


- Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.7.26, cause riunite da C-258/23 a C-260/23 (Guida al diritto 32-36/2026, 104): 1.L’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «comunicazioni», ai sensi di tale articolo, messaggi di posta elettronica di carattere professionale, scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa mediante la posta elettronica di quest’ultima. 2. Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali non ostano al sequestro, senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, di messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa, in occasione di un accertamento effettuato da un’autorità nazionale garante della concorrenza nei locali professionali o commerciali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni dell’art. 101 o dell’art. 102 TFUE, a condizione che siano previste una disciplina normativa rigorosa dei poteri di tale autorità nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l’arbitrio, quali un controllo giurisdizionale ex post effettivo delle misure di cui trattasi. 

- Marina Castellaneta, Sequestro email aziendali, è legittimo anche senza preventiva autorizzazione giurisdizionale (Guida al diritto 32-36/2026, 104-106) 


 


in tema di handicap (handicap e indennità di accompagnamento)


- Cass. lav. 4.8.26 n. 24424 (Guida al diritto 32-36/2026, 86): 1. Il riconoscimento dell’handicap grave e quello dell’indennità di accompagnamento rispondono a presupposti autonomi e non sono automaticamente collegati. 2. In sede di legittimità non è ammesso ottenere una nuova valutazione del merito o delle conclusioni della consulenza tecnica quando il giudice le abbia motivatamente condivise. [La Corte chiarisce un orientamento consolidato, distinguendo i presupposti dell’handicap grave ai sensi della legge 104 e quelli dell’indennità di accompagnamento]


 


in tema di filiazione (DNA):


- Cass. 1^, 5.8.26 n. 24450 (Guida al diritto 32-36/2026, 86): Il consulente tecnico non può svolgere ricerche su possibilità soltanto teoriche che nessuna delle parti ha mai indicato nel processo: l’indagine deve rimanere collegata alle domande e alle prove portate in giudizio. La sola esistenza di altri familiari non è sufficiente a mettere in discussione l’accertamento genetico: per cambiarne il risultato sarebbe necessaria una vera e propria ipotesi alternativa di paternità, cioè l’indicazione concreta di un’altra persona che potrebbe essere il padre. [La SC conferma la decisione della Corte d’appello: senza un’alternativa concreta, la presenza di altri consanguinei non può prevalere sulla prova genetica della paternità]. 



in tema di successioni (decadenza dal beneficio d’inventario):


- Cass. 2^, 5.8.26 n. 24491 (Guida al diritto 32-36/2026, 86): In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, il termine previsto dall’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale. Pertanto, quando l’erede abbia scelto la liquidazione individuale e contro tale scelta non siano state presentate opposizioni, l’assegnazione di un termine per la liquidazione delle attività ereditarie deve considerarsi priva di effetti e il suo mancato rispetto non può comportare la decadenza dal beneficio d’inventario. In altre parole: chi accetta un’eredità con beneficio d’inventario e procede con la liquidazione individuale dei creditori non perde questa protezione solo perché non rispetta un termine fissato dal giudice, se quel termine non era previsto dalla legge per quel tipo di procedura. 


 


c.s. 


 


L'unico vero viaggio non consiste nell'andare verso nuovi paesaggi, ma nell'avere altri occhi [Marcel Proust, “La prigioniera”]