Guida al diritto (36/2026)

Carmine Spadavecchia • 5 ottobre 2026

sulla c.d. legge “liberi di scegliere”:


L 17.7.2026 n. 131 [GU 25.7.26 n. 171, in vigore dal 9 agosto 2026], Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. («Liberi di scegliere»)

- testo della legge (Guida al diritto 36/2026, 14-23) sotto il titolo: “Minori e criminalità: estese ai contesti familiari degradati le norme sulla protezione dei pentiti”

- modifiche al codice di procedura penale (testo modificato in grassetto) (Guida al diritto 36/2026, 24-27)

- commenti:

- Alberto Cisterna, Il cortocircuito delle «devianze» e la retorica del contrasto alla mafia (Guida al diritto 36/2026, 28-30) [le novità]

- Alberto Cisterna, Allontanamento dai nuclei e sostegno, obiettivo recupero per i ragazzi (Guida al diritto 36/2026, 31-35) [analisi delle norme]


 


in tema di edilizia residenziale (problema casa):


- Antonio Scarpa*, Affitti brevi: “eclissi” liberista fa spazio a misure sull’accessibilità agli alloggi (Guida al diritto 36/2026, 10-13, editoriale) [*magistrato presso la corte di cassazione]. Con l'Affordable Housing Act, la Commissione europea mira a contrastare gli squilibri tra domanda e offerta di alloggi sociali, o comunque destinati a famiglie a basso reddito, lavoratori, giovani e studenti, incidendo su assetti consolidati del mercato immobiliare italiano, contrassegnato dal crescente fenomeno delle locazioni brevi.


 


in materia di edilizia e urbanistica (termine per demolire - edilizia di culto):


- Ad. plen. 31.7.26 n. 7, pres. Maruotti, rel. Tarantino; Centro culturale islamico Darus Salaam c/ Comune di Monfalcone (Guida al diritto 36/2026, 74 T): 1. Il termine di novanta giorni entro il quale provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, fissato dall'art. 31, comma 3, DPR 380/2001, è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell'esecuzione da parte dell'interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all'amministrazione l'accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all'ordine. 2. L’esigenza costituzionalmente garantita di svolgere le attività di culto ben può e deve essere valutata in sede di pianificazione urbanistica ma non consente di ritenere comunque lecito il suo svolgimento laddove non rispetti la legislazione recante la normativa urbanistica ed edilizia. 

- (commento di) Giulia Pernice, Attività di culto garantita però svolta nel rispetto delle regole sul territorio (Guida al diritto 36/2026, 82-86) 


 


in tema di appalti (aggiudicazione e oscuramenti):


- Ad. plen. 9.9.26 n. 8, pres. Maruotti, est. Caringella (Guida al diritto 36/2026, 41) (ricorso contro l’ord.za collegiale TAR Milano 2^, n. 793/2026): 1. Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall’art. 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici (DLg 31.3.2023 n. 36), in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. 2. Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’art. 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici (DLg 31.3.2023 n. 36) presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento. [Il caso nasce da una gara in cui un concorrente non aggiudicatario aveva chiesto di accedere integralmente all’offerta dell’impresa vincitrice, trovandone però alcune parti oscurate per esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali. La controversia ha riguardato la tempestività del ricorso contro tali oscuramenti e, in particolare, se fosse applicabile il termine super-breve di 10 giorni anche in assenza di una decisione espressa e motivata della stazione appaltante]. 


 


in tema di silenzio-inadempimento:


- Cons. Stato VI 27.5.26 n. 4278, pres. Caponigro, est. Pascuzzi (Guida al diritto 36/2026, 41): Il rimedio contro il silenzio è esperibile soltanto in presenza di una totale “pigrizia” amministrativa, mentre non può essere utilizzato per contestare una risposta comunque già resa dall’Amministrazione, ancorché laconicamente. In tali casi il privato non può chiedere al giudice di accertare l’obbligo di provvedere, ma deve impugnare tempestivamente l’atto, anche quando il contenuto negativo emerga in forma implicita. [La novità della decisione sta nell’aver valorizzato il dato sostanziale dell’esistenza di una risposta amministrativa rispetto alla sua forma, affermando che ciò che rileva non è il grado di completezza della motivazione, ma la manifestazione di una volontà incompatibile con l’accoglimento della pretesa del privato. In presenza di tale manifestazione, il silenzio cessa di esistere e il contenzioso deve spostarsi sul terreno dell’impugnazione del provvedimento]. 


 


in tema di successione ereditaria:


- Cass. 3^, 6.6.26 n. 18228 (Guida al diritto 36/2026, 44 T): L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 49 L 3.5.1982 n. 203 [che disciplina i contratti di affitto a coltivatore diretto], contenuto in una sentenza non definitiva non impugnata resa nel corso del giudizio al cui esito è pronunciato il provvedimento poi azionato come titolo esecutivo, determina la formazione di un giudicato che preclude la riproposizione della medesima questione di merito in sede di opposizione all'esecuzione, essendo il giudicato volto a coprire non solo il dedotto, ma anche il deducibile nel corso del giudizio di cognizione. [Nella fattispecie, uno dei coeredi, a fronte della richiesta di rilascio di un fondo agricolo pervenuta da altra coerede legittimaria - dopo una sentenza che aveva accertato la lesione della quota di legittima e redistribuito i beni diversamente da quando disposto dal testatore - aveva eccepito l’esistenza di un rapporto di affittanza agraria ex art. 49 cit., rivendicando il suo diritto alla coltivazione del fondo: richiesta disattesa dalla SC per le ragioni di cui in massima]

- (commento di) Quando la sentenza prevale sul diritto alla prosecuzione della coltivazione (Guida al diritto 36/2026, 47-49)


 


sui servizi di sorveglianza (in ambito Ue):


- Corte giust. Ue 8^, 10.9.26, causa C- 602/25 (Guida al diritto 36/2026, 88 solo massima): L'art. 56 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di servizi di sorveglianza sul territorio nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato membro al rilascio di un'autorizzazione amministrativa, a pena di sanzione nei confronti di qualsiasi impresa responsabile di violazioni, purché tale normativa non imponga al prestatore di servizi condizioni e controlli equivalenti a quelli richiesti per lo stabilimento. Inoltre, le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione tutte le condizioni che il prestatore di servizi soddisfa già nello Stato membro in cui è stabilito, nei limiti in cui esse corrispondono alle condizioni imposte dallo Stato membro ospitante al fine di tutelare l'ordine pubblico. In ogni caso, lo Stato di destinazione non può fissare spese amministrative sproporzionate, né imporre garanzie non necessarie o sproporzionate. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Servizi di sicurezza: legittimità di una nuova autorizzazione,

i giudici Ue indicano l’iter da seguire (Guida al diritto 36/2026, 88-90) 


 


in materia penale (ergastolo - la riforma del 2022 - reati ostativi - no alla retroattività):


- Cedu 2^, 3.9.26, ric. 23169/16 (Guida al diritto 36/2026, 41): La Cedu ribadisce che la pena dell’ergastolo è compatibile con la Convenzione solo se esiste una reale prospettiva di liberazione e un meccanismo di revisione effettivo. Nel caso dei ricorrenti, fino alla riforma del 2022, la pena era di fatto «irriducibile», in violazione dell’art. 3 della Convenzione. Solo col DL 162/2022 l’ordinamento italiano offre una reale prospettiva di revisione della pena e di accesso alla liberazione condizionale, pur rilevando la Corte che che il termine di 30 anni potrebbe, in alcuni casi, risultare eccessivo rispetto agli standard europei (che raccomandano la revisione dopo 25 anni). La violazione è dunque accertata solo per il periodo detentivo trascorso fino all’entrata in vigore del DL 162/2022. (Circa il contrasto con l’art. 7 Cedu, i ricorrenti lamentavano l’applicazione retroattiva della disciplina ostativa a condanne per delitti non formalmente aggravati da «metodo mafioso», così che la pena, originariamente «riducibile», è stata commutata, per effetto di questa interpretazione dei giudici italiani, in una pena in concreto più grave e «irriducibile», così modificando la natura della pena in modo imprevedibile e retroattivo, in violazione dell’art. 7 della Convenzione. La sentenza, accertando la violazione della Convenzione solo per il periodo anteriore alla riforma del 2022, certifica quindi l’attuale rispondenza alla Cedu (Convenzione) della normativa italiana sui reati ostativi. Per il passato, si apre invece la strada ai ricorsi di quanti si trovino nelle stesse condizioni dei ricorrenti e possano quindi lamentare, per il periodo precedente il DL 162/2022, analoghe violazioni sotto il profilo degli articoli 3 e 7 Cedu). 


 


in tema di stupefacenti:


- Cass. 3^, 4.8.26 n. 29485 (Guida al diritto 36/2026, 58 T, sotto il titolo: “C’è ancora spazio


per l’associazione “attenuata” in materia di stupefacenti”): Ai fini della qualificazione di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti come dedita solo alla commissione di reati di "lieve entità" (art. 74, comma 6, DPR 309/1990), se è pur vero che la tipologia di sostanza stupefacente trattata non è di per sé ostativa alla qualificazione del fatto nell'ambito della lieve entità, deve tuttavia considerarsi che - rientrando fra gli elementi che il giudice deve rilevare ai fini della qualificazione del fatto in termini di maggiore o minore gravità, anche la "qualità" della sostanza di volta in volta costituente il corpo del reato - ben più attenta e tendenzialmente restrittiva deve essere, ai fini della rilevazione della ipotesi di lieve entità, la ponderazione della singola fattispecie laddove la sostanza trattata sia caratterizzata da una più intensa micidialità, così come avviene per ciò che attiene alle sostanze appartenenti (come nella fattispecie, in cui i reati-fine dell'associazione avevano avuto ad oggetto quantità cospicue di cocaina) alla tabella I richiamata dall'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, rispetto a quella che, invece, caratterizza le sostanze di cui alla tabella II richiamata al successivo comma 4 della medesima disposizione. 

- (commento di) Giuseppe Amato, La complessa sorte del fatto “lieve” nelle travagliate norme sulle droghe (Guida al diritto 36/2026, 61-64). Per l’associazione in materia di sostanze stupefacenti è sufficiente l’esistenza di strutture, anche rudimentali o minime, impegnate a perseguire lo scopo illecito.


 

c.s.


 

Meglio dieci colpevoli fuori che un innocente in carcere (William Blackstone, giurista britannico, 1723-1780)