in tema di concorrenza:
- Marcello Clarich*, Ddl concorrenza, piccoli passi in avanti che il Parlamento però non deve fermare (Guida al diritto 44/2021, 10-11, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università “La Sapienza” di Roma]
sul c.d. decreto fiscale:
DL 21.10.2021 n. 146 [GU 21.10.21 n. 252, in vigore dal 22 ottobre 2021], Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
- testo del decreto (stralcio) (Guida al diritto 44/2021, 13-22)
- mappa delle novità principali, a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 44/2021, 23-26)
- commenti:
- Andrea Alberto Moramarco, Un intervento che va di pari passo con la prossima legge di Bilancio (Guida al diritto 44/2021, 27-) [le novità]
- Beatrice Santoro, Nel versamento degli importi dovuti ammessi i cinque giorni di tolleranza (Guida al diritto 44/2021, 28-33) [rottamazione-ter, saldo e stralcio]
- Elisa Gasparini, Scadenze più lunghe, senza interessi né recuperi coattivi sui debiti dovuti (Guida al diritto 44/2021, 34) [cartelle di pagamento]
Laura Ambrosi, Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni “sospese” (Guida al diritto 44/2021, 35-36) [la dilazione dei pagamenti]
- Valerio Moretti, Credito d’imposta e uso non corretto, importi regolarizzabili in più “tranche” (Guida al diritto 44/2021, 37-39) [le disposizioni in materia fiscale]
Gianpaolo Mazzuferi, Al via un nuovo regime che agevola i costi utili alla ricerca e allo sviluppo (Guida al diritto 44/2021, 40-41) [la disciplina del patent-box]
- Aldo Natalini, Stretta sulla strage di morti bianche, sono sospese le aziende non in regola (Guida al diritto 44/2021, 42-49) [sicurezza nei luoghi di lavoro]
in tema di pandemia:
- Cons. Stato III 20.10.21 n. 7045, pres. Frattini, est. Noccelli (Guida al diritto 44/2021, 94 T):
1. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, è necessario che gli stessi siano riferibili al medesimo provvedimento amministrativo e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscono, nella stessa misura, gli atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente: tale situazione si configura in relazione all’impugnativa degli atti che obbligano gli appartenenti ad alcune categorie professionali alla vaccinazione contro il virus Sars-Covid-2.
2. È legittimo l’obbligo vaccinale contro il virus Sars-Covid-2 per il personale sanitario, così come previsto dall’art. 4 DL 44/2021.
- (commento di) Davide Ponte, La precauzione impone l’uso di terapie che assicurano più benefici che rischi (Guida al diritto 44/2021, 108-113)
- Cons. Stato III 30.10.21 n. 5950 (decreto) (Guida al diritto 44/2021, 53): Non va sospeso il decreto 6.8.2021 n. 257 del Ministero dell’istruzione che ha imposto al personale docente e non docente della scuola di accedere ai locali esclusivamente con certificazione verde. (Il CdS respinge la domanda di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio riconoscendo l’insussistenza di violazioni della privacy e la prevalenza del diritto alla salute collettiva)
- Tribunale Ue 29.10.2021, causa T-527/21 R (ordinanza presidenziale) (Guida al diritto 44/2021, 53): Il certificato digitale Covid Ue non lede la libertà di circolazione. (Il Tribunale respinge la richiesta di sospensione dell’esecuzione del Regolamento 2021/1953 - con cui il Parlamento e il Consiglio Ue hanno adottato un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati - presentata da alcuni cittadini italiani in una con la domanda di annullamento. Per il Tribunale il Regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri nell’imporre restrizioni alla libertà di circolazione per arginare la diffusione della pandemia. Proprio il certificato digitale, d’altronde, ha favorito la ripresa della libertà di circolazione, grazie al quadro di fiducia basato su un’infrastruttura a chiave pubblica, con identificativi univoci)
in tema di pubblico impiego (giurisdizione):
- TAR Lazio 3-bis, 20.10.21 n. 10760 (Guida al diritto 44/2021, 53): Le procedure di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego non rivestono natura concorsuale perché composte di meri atti di gestione e organizzazione afferenti ai poteri del privato datore di lavoro. La giurisdizione su tali procedure spetta al giudice ordinario, dal momento che esse consistono nel mero riscontro di specifici requisiti di accesso e di elementi preferenziali oggettivamente verificabili, senza che assuma rilievo alcuna potestà autoritativa censurabile dal giudice amministrativo.
in tema di patente:
- Cass. 6^, 5.11.21 n. 32068 (Guida al diritto 44/2021, 52): L’automobilista ha l’onere di tenersi aggiornato sui punti della propria patente, senza aspettare che l’A. gli comunichi le decurtazioni dovute a violazioni del codice stradale. (Nella specie, l’automobilista, che aveva subito l’azzeramento dei punti della patente, frutto di tre verbali distanti nel tempo, lamentava di non essere stato informato dell’avvenuta decurtazione. La SC replica che la comunicazione all’interessato è atto di carattere meramente informativo, privo di valore provvedimentale, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in che modi operi nei suoi confronti la misura accessoria della decurtazione, e comunque controllare in ogni momento lo stato della propria patente.
sulla esposizione del crocifisso nelle scuole:
- Cass. SSUU 9.9.21 n. 24414 (Guida al diritto 44/2021, 56, solo massime):
1. La circolare del dirigente scolastico che, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, non ricerchi un ragionevole accomodamento con il docente dissenziente, pur illegittima, non integra una forma di discriminazione per motivi religiosi nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché con essa il dirigente scolastico non connota in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né condiziona la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.
2. In conformità alla Costituzione e alla legislazione che ne costituisce svolgimento e. attuazione, l’art. 118 RD 965/1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, va interpretato nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione che sia frutto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi: ne consegue l’illegittimità della circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di esporre il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente, nonché l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente stesso che, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, abbia rimosso il crocifisso dalla parte dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.
3. Nelle aule delle scuole pubbliche, in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa, positiva o negativa, non è consentita l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Si può esporre in aula il crocifisso se la classe è d’accordo e la decisione riflette una scelta ragionevole (Guida al diritto 44/2021, 56-61) [Non v’è obbligo di esposizione, ma neppure divieto di presenza del crocifisso nei plessi: questo il principio di laicità. Solo apparentemente le SSUU sciolgono il nodo gordiano, facendo riferimento a una decisione della Corte costituzionale tedesca]
in tema di divorzio (assegno).
- Cass. SU 5.11.21 n. 32198 (Guida al diritto 44/2021, 52): L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno. (La SC dà un forte impulso al principio della solidarietà postmatrimoniale statuendo che l’assegno divorzile può rimanere per la parte relativa alla funzione esclusivamente compensativa: a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare personale dell’ex coniuge)
in tema di usucapione:
- Cass. 2^, 22.10.21 n. 29594 (Guida al diritto 44/2021, 69 s.m., annotata da Mario Piselli): Ai fini dell’usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene.
in tema di buoni postali:
- Cass. 1^, 13.9.21 n. 24639 (Guida al diritto 44/2021, 62 T): In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Per quanto riguarda i rilievi fiscali non scatta l’imposta di successione (Guida al diritto 44/2021, 66-68) [La sentenza esamina in particolare i problemi connessi alla successione ereditaria. A differenza di quanto previsto per i libretti di risparmio, il buono fruttifero è incanalato nell’unico prefissato binario del “pagamento a vista”]
in tema di arricchimento senza causa:
- Cass. 3^, 22.10.21 n. 29672 (Guida al diritto 44/2021, 69 s.m. annotata da Mario Piselli): L’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. (il cui requisito essenziale è costituito dall’arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità) per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrono due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico), idoneo a far valere il diritto di credito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, che sussiste quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro, come quando ad avvantaggiarsi dell’attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa.
in tema di lavoro (discriminazione nel reclutamento):
- Cass. lav. 2.11.21 n. 31071 (Guida al diritto 44/2021, 51): Nella selezione degli insegnanti gli istituti scolastici religiosi non possono discriminare i candidati sulla base del loro orientamento sessuale. Le scuole paritarie non possono cioè porre come requisito per l’assunzione, o per la conferma nell’incarico, l’essere eterosessuale, scartando la candidatura di persone gay o lesbiche. (La SC condanna la condotta di un istituto religioso citato in giudizio da una docente che denunciava la mancata conferma del posto nell’anno scolastico seguente a causa di presunte voci relative al suo orientamento sessuale. Le suore avevano invocato la libertà di organizzazione e di insegnamento garantita anche dal Concordato, ma per la SC resta da spiegare come la libertà rivendicata possa legittimare condotte apertamente discriminatorie).
in tema di misure cautelari (divieto di avvicinamento):
- SSUU pen. 29.4-28.10.21 n. 39005 (Guida al diritto 43/2021, 93) (Guida al diritto 44/2021, 80 s.m.): Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, c.p.p.) può limitarsi a indicare tale distanza. Se però dispone, anche cumulativamente, la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da essa e/o il mantenimento della distanza dai medesimi, deve individuare specificamente i luoghi ritenuti sensibili rispetto al reato contestato, altrimenti la prescrizione resterebbe indeterminata.
- (commento di) Carmelo Minnella, Misure sul divieto di avvicinamento estese ai luoghi frequentati dalla vittima, serve un’indicazione specifica (Guida al diritto 44/2021, 80-85) [Il giudice può anche vietare ogni comunicazione con la vittima, frenando così le incursioni persecutorie rientranti nel cyberstalking. Con l’European Protection Order l’autorità di un Paese Ue può disporre che le misure di protezione si estendano al territorio di un altro Paese]
c.s.
La libertà è come la giovinezza: prima o poi è certo che qualcuno cercherà di portartela via (Marco Zucchetti)