Guida al diritto (46/2025)
in tema di
giustizia:
- Fedele Moretti*, Ocf: avvocatura “albero maestro” della libertà e del giusto processo (Guida al diritto 46/2025, 12-14, editoriale). I temi principali affrontati nel XXXVI Congresso Nazionale Forense di Torino. [*coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense]
in
materia sindacale:
- Corte cost. 30.10.25 n. 156, pres. Amoroso, red. Petitti (Guida al diritto 46/2025, 18-24): In tema di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) è illegittimo l'art. 19, primo comma, L 20.5.1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Francesco Maria Ciampi, Sindacati: sulla rappresentatività nuovo impulso dalla Consulta (Guida al diritto 46/2025, 15-17)
- Francesco Maria Ciampi, Non viene rafforzato un monopolio ma fornito lo strumento per romperlo (Guida al diritto 46/2025, 25-31)
sull’esame di avvocato (sufficienza del voto numerico):
- Cons. giust. amm. Regione siciliana, Sez. giurisd., 5.11.25 n. 856, pres. de Francisco, est. Rocchetti (Guida al diritto 46/2025, 35): La commissione non è chiamata a correggere ma a valutare, e per questo non deve spiegare lacune o suggerire migliorie. Deve invece esprimere anche in forma estremamente sintetica, il livello di preparazione riscontrato nella prova. Il numero, lungi dall’essere un guscio vuoto, è un contenitore chiaro e graduato della valutazione: scrivere che un elaborato è «scarso non motiva più di un “4”», e lo stesso vale per tutte le altre soglie qualitative. Nell’alveo della disciplina vigente il voto numerico viene approvato quale strumento idoneo, trasparente e sufficiente, capace di restituire l’apprezzamento della commissione con immediatezza senza dover ricorrere ad annotazioni discorsive o formule stereotipate che finirebbero per duplicare concetti già esprimibili con un punteggio numerico.
in tema di
accesso (società in house):
- Cons. Stato V 30.10.25 n. 8415, pres. rel. Caringella (Guida al diritto 46/2025, 86 T, sotto il titolo: «Per Palazzo Spada l’“in house” ha carattere privato ed è soggetto alle regole societarie»): 1. La società in house, pur costituendo una longa manus dell'Amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario, ex art. 1, comma 3, Dlgs 19.8.2016 n. 175; ha quindi carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata enti pubblico solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici. 2. La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house è un'istanza rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina sull'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti, L 7.8.1990 n. 241, in virtù dell'assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un "documento amministrativo" ex art. 22, comma 1, lett. d), legge 241/ 1990, afferendo il documento all'attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la società in house. 3. In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house non è configurabile il cosiddetto “accesso civico generalizzato” di cui all'art. 5 DLg 14.3.2013 n. 33, esperibile nei confronti degli enti di diritto privato alla condizione che esercitino funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, non ricorrendo l'esigenza, declamata dalla norma, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 4. Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell'istanza di accesso civico è la sua vocazione "generale", che lo differenzia dall'accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente; lo stesso non è pertanto configurabile a fronte di un'istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell'accesso civico generalizzato, sostanziantisi nell'arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all'esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento. 5. Nell'ipotesi in cui l'istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 5-bis), DLg 14.3.2013 n. 33, è rimesso all'Amministrazione il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse-limite alla riservatezza, secondo il criterio del cosiddetto “harm test”; in presenza di accesso civico il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso "massivo", per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cosiddetti “interessi limite”), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza.
- (commento di Costanza Ponte, La sua natura impedisce l’attuazione dell’accesso documentale e civico (Guida al diritto 46/2025, 90-93)
in tema di
condominio (infiltrazioni da lastrico solare):
- Cass. 3^, 28.10.25 n. 28528 (Guida al diritto 46/2025, 50 T): Il condomino che subisca, alla propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprità esclusivi, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta, alle spese necessarie per la riparazione di quel peculiare bene comune, nonché alla rifusione dei danni cagionati, in ragione dei due terzi per la preminente funzione di copertura del proprio immobile, svolta dal lastrico o terrazza a livello.
- (commento di) Mario Piselli, Secondo la ripartizione due terzi a carico di chi è “sotto” la copertura (Guida al diritto 46/2025, 54-55)
in tema di
locazioni:
- Cass. trib. 13.11.25 n. 30016 (Guida al diritto 46/2025, 33-34): Va rimessa alle Sezioni unite la questione se , in tema di locazioni, la cedolare secca sia applicabile anche alle case ad uso foresteria [Con la sentenza n. 12395/2024 (seguita da n. 12076/25 e 12079/25) la SC ha riconosciuto il canone flat anche nel caso in cui concludere il contratto di locazione “ad uso abitativo” sia una un’impresa nell’esercizio della sua attività professionale. Il Fisco, tuttavia, non si è mai adeguato. Nell’aprile scorso, il Mef, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, aveva ribadito il “no” alla cedolare in attesa della “formazione di un consolidato indirizzo interpretativo, anche a tutela delle esigenze di gettito erariali”. A fine settembre, il Mef ha ribadito la posizione. “Secondo le Entrate - ha detto - il recente orientamento di legittimità risulterebbe non del tutto condivisibile” in quando l’applicazione della tassa piatta resterebbe una eccezione come provato dalla deroga espressa, introdotta in un secondo momento, per le sole cooperative edilizie che (sub)affittano a studenti universitari. Per la Cassazione, desta perplessità il richiamo all’indiscutibile principio dell’interpretazione letterale della norma tributaria, perché se è vero che la scelta esclusiva del locatore circa il regime fiscale della cedolare secca determina l’innesco operativo dell’agevolazione (come ineccepibilmente risulta dal dettato normativo, ossia dal primo comma della disposizione in questione), non ne esaurisce però le condizioni, tra le quali va annoverata la circostanza che il contratto di locazione sia da considerarsi tale in senso proprio e non sia concluso, da ambo le parti, nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione].
in tema di
affitti brevi (identificazione del locatario)
- Cons. Stato III 21.11.25 n. 9101, pres. De Nictolis, est. Cerroni (Guida al diritto 46/2025, 35): I gestori di tutte le strutture, incluse le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono effettuare il riconoscimento delle persone alloggiate verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura. L’art. 109 Tulps comporta necessariamente la verifica della corrispondenza tra documento e persona ospitata. Si tratta di una verifica che è sempre stata parte della legge, dal 1931 in poi. E non è stata dunque eliminata dalle riforme del 2011, che hanno semplificato solo le modalità di comunicazione alle questure, non l’identificazione de visu. Il gestore, dunque, deve identificare di persona gli ospiti, verificandone la corrispondenza con la fotografia sul documento. La verifica visiva è indispensabile e non può essere sostituita dal check-in da remoto, perché quest’ultimo non garantisce la corrispondenza tra documento e individuo. [Se il Collegio chiude categoricamente ai check-in da remoto senza riconoscimento facciale, apre invece alla identificazione “a distanza” purché sia veramente de visu e fatta al momento dell’ingresso. “Per scrupolo di completezza - si legge nella decisione -, non sfugge al Collegio che, a rigor di logica, l’identificazione de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell’informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine)”. “Senonché, la circolare non tocca questi aspetti, né per converso li esclude categoricamente, limitandosi a censurare le procedure più estreme di check in remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi codici di apertura automatizzata delle porte o di key box poste all’ingresso, vanificando in tal modo la ratio securitaria sottesa all’identificazione de visu e alla successiva comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza previsti dall’art. 109 TULPS”.]
sulla raccolta di
dati biometrici:
- Corte giust. Ue 5^, 20.11. 25, causa C-57/23 (Guida al diritto 46/2025, 36-37): Per quanto riguarda la raccolta, la conservazione e la cancellazione dei dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro» si riferisce a una disposizione di portata generale che enuncia le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile. Peraltro, il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che consenta, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona perseguita per aver commesso un reato doloso o sospettata di aver commesso un tale reato. Vanno poste, tuttavia, due condizioni al riguardo: - da un lato, le finalità di tale raccolta non devono richiedere di operare una distinzione tra queste due categorie di persone; - dall’altro, i titolari del trattamento devono essere tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l’insieme dei principi e dei requisiti specifici applicabili ai trattamenti di dati sensibili. Il diritto dell’Unione consente, a determinate condizioni, l’esistenza di una normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere conservati dati biometrici e genetici è valutata dalle autorità di polizia sulla base di norme interne. Purché però fissi termini adeguati alla regolare verifica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire tale conservazione, la normativa nazionale non deve necessariamente prevedere un periodo massimo di conservazione.
in tema di
turismo (nozione di “viaggiatore”):
- Corte giust. Ue 10^, 13.11.25, causa C-445/24 (Guida al diritto 46/2025, 96 solo massima): L’art. 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati va interpretato nel senso che una persona giuridica come un’associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione.
- (commento di) Marina Castellaneta, Un’associazione che conclude per altri un pacchetto turistico ha le tutele del “viaggiatore” (Guida al diritto 46/2025, 96-98)
in
procedura civile (rito unico - termine all’attore contro la riconvenzionale):
- Corte cost. 13.10.25 n. 146 (Guida al diritto 46/2025, 40 T, stralcio): 1. Non è fondata, in riferimento all’articolo 24 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., nella parte in cui concede all’attore per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali il termine minimo di 10 giorni: seppur breve, questo non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, non rendendo impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, atteso che: 1) l’attore è ben in grado di prevedere il tipo di reazione che può scaturire dalla propria domanda, posto che le difese del convenuto devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e, nel contesto del rito speciale in materia di persone, minori e famiglie, sono per legge limitate alla tipologia di rapporti cui esso si applica (non potendosi ritenere inaspettata a fronte della domanda di separazione personale dei coniugi quella riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto); 2) le decadenze «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili», potendo le parti «sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori»; 3) ove dovessero ricorrere situazioni eccezionali non imputabili alla parte, troverebbe applicazione la previsione generale della remissione in termini. 2. Non è fondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., nella parte in cui concede ad attore e convenuto per replicare alle eccezioni e alle eventuali domande riconvenzionali della rispettiva controparte i termini minimi di 10 e 30 giorni: le due posizioni processuali sono significativamente diverse, poiché mentre il convenuto è tendenzialmente colto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, l’attore gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi. 3. Non è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., nella parte in cui - diversamente da quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro - concede all’attore per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali il termine minimo di 10 giorni: i presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto sono talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis: l’accostamento al processo ordinario di cognizione è privo di giustificazione; parimenti debole è il confronto con il rito semplificato di cognizione, posto che le ragioni della trattazione concentrata si rinvengono nella semplicità delle questioni e nella conseguente sommarietà dell’istruzione e che il rito è applicabile a qualsivoglia controversia civile rendendo maggiormente imprevedibili le possibili difese del convenuto; strutturato in modo del tutto differente è il rito del lavoro.
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Il ricorrente nell’unico rito di famiglia deve prevedere le difese avversarie (Guida al diritto 46/2025, 45-49)
in tema di
contributo unificato:
- Cass. trib. 16.11.25 n. 30202 (Guida al diritto 46/2025, 33): Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo. (Nel respingere il ricorso di colui che era amministratore e socio unico della società fallita coinvolta in sede civile e penale per l’evasione Iva, la SC condanna il ricorrente al pagamento del contributo raddoppiato)
c.s.
Nell'attuale situazione mondiale e probabilmente per molto tempo ancora, la forza prevale sul diritto (Theodor Herzl, "Lo Stato degli ebrei" (Der Judenstaat, 1896)]