Guida al diritto (47/2025)
sulla
semplificazione:
L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265, in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
- testo della legge (Guida al diritto 47/2025, 15-27, sotto il titolo: Snellimento burocratico, deleghe a tutto campo per la revisione della “Bassanini”)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 47/2025, 28-34, sotto il titolo: “Nei rapporti cittadini-Pa necessaria una svolta anche da parte dei giudici amministrativi”)
- (editoriale di) Patrizio Leozappa*, Semplificazione amministrativa: una nuova “buona” legge non basta (Guida al diritto 47/2025, 12-14) [*Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana]
- commenti:
- Oberdan Forlenza, Una nuova legge di semplificazione che si apre alle categorie sociali (Guida al diritto 47/2025, 35-39). La “valutazione di impatto generazionale” (VIG), ossia l’analisi degli atti normativi in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti su giovani e generazioni future.
- Alessandro Basilico, Valorizzare il patrimonio informativo tramite l’erogazione di servizi on line (Guida al diritto 47/2025, 40-41) [gli interventi sul Cad, Codice dell’amministrazione digitale]
- Alessandro Basilico, Colpo di acceleratore per il decreto su diritto di voto e “pulizia” liste (Guida al diritto 47/2025, 42-43) [elezioni e digitalizzazione]
- Carmelina Addesso, Contenzioso personale scolastico, prevista la definizione agevolata (Guida al diritto 47/2025, 44-46) [scuola e istruzione]
- Veronica Madonna, Volontà testamentarie dei disabili in cerca di un forte snellimento (Guida al diritto 47/2025, 47-49) [sostegno alla disabilità: la Convenzione di New York 2006 ratificata dall’Italia con legge 181/2009]
- Valeria Cianciolo, Interdizione, inabilitazione e Ads: alla ricerca di norme attuative chiare (Guida al diritto 47/2025, 50-52) [protezione giuridica: razionalizzazione delle procedure di interdizione e inabilitazione]
- Luca Emanuele Ricci, Protezione civile: decisioni più rapide in un quadro di responsabilità certe (Guida al diritto 47/2025, 53-56) [gestione dei rischi]
- Carmelina Addesso, Restyling Osservatori della famiglia, così si potenzia l’azione di supporto (Guida al diritto 47/2025, 57-58) [politiche per la famiglia]
- Veronica Madonna, Portuali, marittimi e ferrovieri: recuperati “i vuoti” sulla sicurezza (Guida al diritto 47/2025, 59-60) [lavoro e formazione]
in tema di
circolazione stradale (biciclette e spazi urbani):
- Cons. Stato V 17.9.25 n. 7353, pres. Lotti, est. Perrelli (Guida al diritto 47/2025, 65): Nell’uso degli spazi urbani, il decoro e la qualità visiva costituiscono limite amministrativo. [Nella fattispecie, era impugnato il Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Cagliari che “nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città vieta di incatenare biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo”. Il Consiglio di Stato sposta il centro dell’analisi dal concetto di sosta a quello di uso improprio dello spazio pubblico. Il divieto di incatenamento non è valutato come restrizione della circolazione, ma quale misura volta a tutelare la forma e la funzione dei manufatti urbani. Ciò che rileva non è il veicolo in sé, ma il modo in cui esso interagisce con beni collettivi (ringhiere, recinzioni, colonne, elementi di arredo) pensati per finalità diverse. Una bicicletta correttamente posizionata non diventa illecita solo perché non ancorata: ciò che la norma mira a prevenire è l’uso delle strutture cittadine come punti di aggancio sistematico, col rischio di accumuli disordinati e progressiva degradazione del contesto. La decisione è innovativa anche sotto un altro profilo: riconosce che gli obiettivi dei piani di mobilità non hanno valenza prevalente e automatica, ma devono convivere con altri interessi pubblici, non meno rilevanti. Il Collegio chiarisce che il giudice non può sostituire la propria visione a quella dell’amministrazione quando questa opera un bilanciamento ragionevole, evitando che la giurisdizione diventi sede di rivalutazione delle scelte politiche o urbanistiche. La sentenza introduce un principio destinato a incidere sulle regolamentazioni future: l’Amministrazione può imporre limiti specifici se essi si rivelano coerenti con la tutela del decoro urbano e con la protezione di elementi materiali esposti a uso scorretto. L’innovazione sta nella capacità di conciliare esigenze diverse senza subordinare automaticamente l’una all’altra. Lungi dal penalizzare la mobilità sostenibile, la decisione individua nella chiarezza delle regole lo strumento per garantire una convivenza ordinata tra i diversi modi di abitare la città. In questo senso, il giudice costruisce una cornice interpretativa atta a fungere da riferimento per valutare la ragionevolezza di altri regolamenti locali, rafforzando un principio semplice ma decisivo: la città è un bene comune e la sua cura richiede responsabilità condivise, non automatismi normativi. La pronuncia richiama l’esigenza di una gestione più consapevole dello spazio urbano, in cui l’equilibrio tra libertà individuali e tutela dei beni collettivi diventi parte di una responsabilità condivisa]
in tema di matrimonio (gay):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 25.11.25, causa C-713/23 (Guida al diritto 47/2025, 88 solo massima) (rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema amministrativa della Polonia): L’art. 20 e l’art. 21, par. 1, Tfue, letti alla luce dell’art. 7 e dell’art. 21, par. 1, della Carta, ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento. [Due cittadini polacchi, soggiornanti in Germania e uno dei quali in possesso anche di cittadinanza tedesca, si sposavano a Berlino. Desiderando trasferirsi in Polonia chiedevano la trascrizione dell’atto di matrimonio: domanda respinta perché il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte di Lussemburgo ricorda che, sebbene le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione. E, in quanto cittadini dell’Unione, i coniugi godono della libertà di circolazione e di soggiorno e del diritto di condurre una normale vita familiare. In questo senso, il rifiuto di riconoscere il matrimonio di due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, può provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari. Pertanto la Corte dichiara un tale rifiuto contrario al diritto dell’Unione. Dato che la trascrizione è l’unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio contratto in un altro Stato membro sia effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative, la Polonia è tenuta ad applicarlo indistintamente ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a quelli tra persone di sesso opposto].
- (commento di) Marina Castellaneta, Matrimonio tra coppie dello stesso sesso, deve essere trascritto anche nel Paese dove è vietato (Guida al diritto 47/2025, 86-90)
in tema di
professione forense (illecito disciplinare):
- Cass. SSUU 26.11.25 n. 31004 (Guida al diritto 47/2025, 63): Commette illecito disciplinare l’avvocato che si fa pagare dal cliente ammesso al gratuito patrocinio, essendo contrario alla deontologia professionale che un avvocato assuma la difesa “a spese dello Stato” per poi farsi pagare ulteriore compenso. [La SC rigetta il ricorso di un avvocato contro il provvedimento del Consiglio nazionale forense che gli aveva inflitto 8 mesi di sospensione dall’attività professionale per avere commesso tale illecito richiedendo anche compensi per i propri figli e accampando lo svolgimento da parte loro di prestazioni professionali indimostrate. La SC rigetta anche le lamentele per mancata audizione del ricorrente in sede disciplinare e per mancata acquisizione in contraddittorio dei fatti denunciati dal cliente: per la SC la mancata conferma dell’esposto in sede “dibattimentale” di fatto non è essenziale se l’intera incolpazione evidenzia i profili della colpa professionale imputata all’avvocato inquisito in sede disciplinare. Infine la SC rileva che la misura cautelare della sospensione, posta a protezione del professionista contro l’immediata esecutività della disciplinare, se invocata, deve poggiare sulla dimostrazione in primis del cosiddetto periculum in mora, cioè della potenziale illegittima “nocività” discendente dall’immediata applicazione della sanzione contro cui ricorra l’avvocato. Dalla domanda di sospensiva deve però emergere un profilo apprezzabile di non colpevolezza del professionista sanzionato, non riscontrabile nella fattispecie].
in tema di
compensi legali (tabelle forensi):
- Cass. lav. 12.11.25 n. 29925 (Guida al diritto 47/2025, 62): In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi fissati dalle Tabelle Forensi, attribuendo a tali minimi un carattere inderogabile. Inoltre, per la fase istruttoria non è previsto un compenso separato: il compenso unitario include anche tale fase, spettando al difensore a prescindere dal concreto svolgimento delle attività istruttorie, comprendendo le richieste di prova, le memorie illustrative o di integrazione, nonché altre attività difensive previste dalla normativa. [La pronuncia rafforza la prevedibilità delle liquidazioni (e dunque la certezza applicativa) nonché la tutela del “decoro” della professione forense, limitando discrezionalità e riduzioni eccessive].
c.s.
Pochi sono tanto saggi da preferire un biasimo benefico a una lode traditrice (François de La Rochefoucauld)