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Guida al diritto (5/2022)

Carmine Spadavecchia • 16 febbraio 2022

in tema di pandemia:

- Giulio M. Salerno*, Obbligo vaccinale selettivo ed esteso, scelta politica che alimenta la sfiducia (Guida al diritto 5/2022, 10-12, editoriale) [*ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata]


sul Dl fiscale (o decreto fisco-lavoro):

DL 21.10.2021 n. 146 - L 17.12.2021 n. 215, Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 5/2022, 14-48)

- mappa del testo normativo, a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 5/2022, 49-55) 

- commenti:

- Elisa Gasparini, Avvisi da settembre a dicembre 2021, trenta giorni in più per il pagamento (Guida al diritto 5/2022, 56-57) [cartelle di pagamento]

- Laura Ambrosi, L’estratto di ruolo non è impugnabile, contribuenti senza difesa preventiva (Guida al diritto 5/2022, 58-60) [piani di dilazione e ruoli]

NdR – L’art. 5-decies dispone che le agevolazioni Imu per l’abitazione principale spettano per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del medesimo, siano gli immobili siti nello stesso comune, o in comuni diversi.


in tema di appalti (RTI)

- Ad. plen. 25.1.22 n. 1, pres. Patroni Griffi, rel. Forlenza (Guida al diritto 5/2022, 108 T): La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 DLg 18.4.2016 n. 50 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18, 19-ter del medesimo codice.

- (commento di) Davide Ponte, La plenaria mette fine alle incertezze sul mutamento dei raggruppamenti (Guida al diritto 5/2022, 114-117)


in tema di accesso:

- TAR Lazio 2^, 21.1.22 n. 716 (Guida al diritto 5/2022, 65): Il genitore ha diritto di accesso al diario giornaliero redatto dagli assistenti sociali nei riguardi dei figli minori, in quanto la nozione di documento amministrativo comprende qualsiasi rappresentazione grafica del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una PA. (Il TAR accoglie le ragioni di un genitore che doveva difendersi in un processo dinanzi al Tribunale dei minorenni e che, per organizzare una valida difesa, aveva chiesto all’A. un dettagliato elenco di documenti, dal quale il Comune aveva però escluso gli appunti degli assistenti sociali, ritenendoli mere annotazioni personali e non veri e propri documenti amministrativi. Nello specifico, il diario giornaliero conteneva appunti che costituivano la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali, ovvero atti potenzialmente utili a valutare la corrispondenza di quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali con quanto annotato negli appunti nell’immediatezza dell’accertamento)

- Tribunale Ue 4^, 26.1.22, causa T-570/20 (Guida al diritto 5/2022, 66): Si può limitare l’accesso ai documenti delle istituzioni Ue anche per ragioni specifiche e concrete di tutela di eventuali interessi commerciali di terzi. Tuttavia, per non adempiere legittimamente all’obbligo di ostensione l’istituzione richiesta deve esporre e precisare le ragioni che giustificano la limitazione della trasparenza. (Il Tribunale annulla il diniego di accesso opposto dall’Ema a un produttore di farmaci in relazione ai dati relativi al sistema di raccolta e frammentazione in Italia del plasma consegnato da fornitori italiani)


sulle concessioni demaniali (marittime):

- Cons. giust. amm. Sicilia 1^, 24.1.22 n. 116 (Guida al diritto 5/2022, 66): La pronuncia n. 17/2021 dell’Adunanza plenaria, che ha ridotto la durata delle concessioni dal 2033 al 31 dicembre 2023, ha come conseguenza l’inaugurazione di un generale periodo di proroga temporanea, durante il quale i concessionari demaniali sono in una situazione analoga a quella degli occupanti abusivi di un alloggio tollerati in attesa di una soluzione. I concessionari del demanio marittimo turistico-ricreativo dovranno corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, senza alterare i luoghi, né effettuare investimenti o ipotizzare modifiche.


in tema di lavoro a termine (insegnanti di religione):

- Corte giust. Ue 2^-Q, 13.1.22, causa C.282/19 (Guida al diritto 5/2022, 120 s.m.): La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 28.6.1999 n. 70 (1999/70/Ce) del Consiglio, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, va interpretata, da un alto, nel senso che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, dall’altro nel senso che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato dall’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una “ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.

- (commento di) Marina Castellaneta, Insegnanti di religione con contratti ripetuti a tempo determinato, i dubbi della Corte Ue sulla loro legittimità (Guida al diritto 5/2022, 120-122) 


in tema di circolazione stradale:

- Cass. 6^, 28.1.22 n. 2667 (Guida al diritto 5/2022, 64): Il ciclista che pedala su strada interdetta ai velocipedi e cade rovinosamente a causa di una buca non è necessariamente responsabile esclusivi del sinistro, occorrendo verificare che il Comune abbia provveduto a segnalare un ostacolo così pericoloso. (Secondo i giudici di merito l’evento era interamente imputabile alla condotta negligente e imprudente del ciclista che aveva, dapprima, impegnato uno spazio riservato al solo transito dei pedoni, e successivamente invaso un’area verde posta al di fuori del marciapiede. Per la SC invece la corte territoriale doveva verificare se le condizioni dei luoghi fossero tali che l’ipotizzata imprudenza dell’infortunato avesse semplicemente concorso a cagionare il danno, senza tuttavia assurgere a causa esclusiva dello stesso)


in procedura civile (le sentenze “gemelle” sulla sanatoria degli atti compiuti secondo un rito erroneo):

- Cass. SSUU 12.1.22 n. 758, pres. D’Ascola, est. Lamorgese (Guida al diritto 5/2022, 68-69 solo massime): 

1. Nei procedimenti “semplificati” disciplinati da DLg 150/2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione anziché col ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento è correttamente instaurato, a norma dell’art. 4 DLg cit., se la citazione è notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta, e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione. (Nella fattispecie, relativa a riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, l’opposizione c.d. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall’art. 7 DLg 150/2011)

2. Nel procedimento davanti al giudice di pace (nella specie, relativo ad opposizione avverso una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, proposta avverso la cartella esattoriale lamentando la mancata notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione), per la costituzione della parte che vi provveda per prima (nella specie, la convenuta Equitalia Spa incaricata della riscossione coattiva) non è necessaria la presentazione di un’apposita nota di iscrizione a ruolo, essendo compito del cancelliere provvedere agli adempimenti di sua competenza, anche se ancora non è scaduto il termine per la costituzione dell’attore (nella specie, l’opponente). In particolare, pertanto, il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell’attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell’attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, il giudice deve valutare i documenti prodotti dal convenuto con la comparsa di risposta. 

- Cass. SSUU 13.1.22 n. 927, pres. D’Ascola, est. Scarpa (Guida al diritto 5/2022, 70-71 solo massime):

1. Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di ritto, come nella specie dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello, che a norma dell’artt. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente all’inammissibilità dell’opposizione costituisce comunque manifestazione della volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l’opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in promo grado, rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

2. I provvedimenti di carattere ordinatorio, comunque motivati, emessi nel corso del processo, quale anche l’ordinanza che disponga il passaggio dal rito ordinario a quello speciale ex art. 426 c.p.c. non possono mai pregiudicare la decisione della causa e possono essere, anche implicitamente, modificati o revocati: sicché l’eventuale contrasto tra l’ordinanza che disponga il mutamento del rito e la successiva sentenza del medesimo giudice non può mai dare luogo a contraddittorietà di quest’ultima.

3. La sospensione feriale del decorso dei termini processuali trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex art. 447-bis c.p.c., atteso che la deroga stabilita dall’art. 3 L 742/1969 per le controversie previste dall’art. 429 (ora 409) c.p.c. concerne le controversie individuali di lavoro individuate in base alla natura della causa, e non invece quelle che sono comunque disciplinate dal rito del lavoro.

4. L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è un’actio nullitatis o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo; di conseguenza, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in controversie cui sono applicabili i procedimenti «semplificati» disciplinati dal DLg 150/2011 il giudice può disporre il mutamento del rito e si applica l’art. 4 DLg 150/2011.

5. L’art. 4 DLg 150/2011 rileva per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal medesimo DLg e in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione. Detta disciplina non opera invece nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro o locatizio o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c., come confermato altresì dall’art. 2 DLg 150/2011 che, per controversie assoggettate al rito del lavoro dal Capo II del DLg, stabilisce espressamente l’inapplicabilità, tra gli altri, degli artt. 426, 427 e 429 c.p.c.

6. Allorché l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bisc.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 DLg 150/2011, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo DLg 150/2011, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.

- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Sui possibili errori nelle forme del rito serve un chiarimento del legislatore (Guida al diritto 5/2022, 72-79) 

Nella prima sentenza le SU rispondono al quesito sulle conseguenze dell’erronea scelta del rito ordinario compiuta per l’opposizione a cartella di pagamento. La seconda sentenza è resa in una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione di immobile urbano. Questione assai diffusa tra gli studiosi è se l’art. 4 DLg 150/2011 sia incostituzionale per eccesso di delega.


sul processo telematico (deposito telematico):

- Cass. pen. 2^, 25.1.22 n. 2874 (Guida al diritto 5/2022, 64): In assenza di sottoscrizione del difensore il deposito digitale di un atto del procedimento è inammissibile. La paternità dell’atto non è infatti dimostrata dall’invio dalla casella Pec dell’avvocato. La ragione tecnica dell’obbligo di apporre la firma digitale o la firma elettronica qualificata non è superabile da altri elementi che possano affermare la paternità dell’atto come proveniente dal difensore. (La SC respinge il ricorso contro l’ordinanza di inammissibilità dell’atto di appello che era stato trasmesso alla cancelleria del giudice via Pec, ma senza firma digitale)


in tema di intercettazioni (e data retention):

- Cass. pen. 5^, 6.10.21-13.1.22 n. 1054 (Guida al diritto 5/2022, 90 T): Ai fini dell’utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’art. 1 DL 30.9.2021 n. 132 - L 23.11.2021 n. 178 (Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP) – che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale. ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice – non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.

- (commento di) Alberto Cisterna, La riforma sulle intercettazioni non si applica ai giudizi in corso (Guida al diritto 5/2022, 99-102)


in diritto penitenziario:

- Corte cost. 24.1.22 n. 18 (Guida al diritto 5/2022, 64): La censura sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bisdell’ordinamento penitenziario con il proprio difensore è incostituzionale. Tale misura appare infatti eccessiva perché sottopone a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto con il proprio difensore, in assenza di elementi concreti che consentano di ipotizzare condotte illecite da parte di quest’ultimo. La procedura di controllo della corrispondenza rappresenta una vistosa limitazione del diritto di difesa che, oltre a far venir meno la segretezza, può condurre sino all’impedimento radicale della comunicazione sulla base della valutazione discrezionale dell’autorità.

- Corte cost. 25.1.22 n. 20 (Guida al diritto 5/2022, 64): In relazione alla richiesta di permesso premio da parte dei condannati per reati ostativi, non lede il principio di uguaglianza la differenziazione di trattamento tra chi non collabora con la giustizia, pur potendo scegliere di collaborare, e chi non collabora perché la collaborazione risulta impossibili (in quanto i fatti criminosi sono già stati interamente accertati) o inesigibile (a causa della limitata partecipazione a tali fatti), e sarebbe quindi priva di utilità per la giustizia. In altri termini, è corretto distinguere la posizione di chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole” (silente per sua scelta), da quella di chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può” (silente suo malgrado). Non è pertanto incostituzionale l’art. 4-bis, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario, in quanto proprio il carattere volontario della scelta di non collaborare è sintomo di allarme tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei a escludere il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, senza i quali la decisione sull’istanza di concessione del permesso premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità. 



c.s.


 

Non tutto quel che si può contare conta, e non tutto quello che conta si può contare (Albert Einstein)


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