Guida al diritto (7/2026)
sulla
giustizia amministrativa:
- Marcello Clarich*, Palazzo Spada vicino ai parametri Ue grazie alla buona gestione delle cause (Guida al diritto 7/2026, 12-16, editoriale). Analisi della relazione del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi a Roma, Palazzo Spada il 10 febbraio 2026 [*professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]
in tema di
accesso (atti inesistenti):
- Cons. giust. amm. Sicilia 19.1.26 n. 34 (Guida al diritto 7/2026, 21): L’accesso riguarda documenti esistenti, e tale limite opera anche quando una sentenza precedente abbia erroneamente presupposto l’esistenza degli atti. L’accertata inesistenza materiale travolge infatti la stessa eseguibilità del comando giudiziale, impedendo che il giudicato si traduca in un obbligo impossibile. Va escluso d’altronde qualsiasi dovere di ricostruzione documentale: l’Amministrazione non è tenuta a rielaborare dati, a svolgere indagini retrospettive o a creare elenchi mai esistiti, poiché ciò snaturerebbe il diritto di accesso trasformandolo in una pretesa informativa generica. [Il CGARS riporta il giudizio di ottemperanza entro confini di concretezza, sottraendolo al rischio di diventare uno strumento di “supplenza creativa” dell’azione amministrativa. La pronuncia introduce una lettura dinamica del rapporto tra giudicato e realtà amministrativa, riconoscendo che l’effettività della tutela non può prescindere dalla verificabilità concreta del suo oggetto. Il giudice amministrativo deve arrestarsi di fronte all’impossibilità materiale, evitando decisioni simboliche prive di reale utilità. In questo modo la sentenza rafforza un’idea di accesso come strumento di trasparenza concreta e non come mezzo di pressione organizzativa, offrendo un criterio chiaro per bilanciare esigenze conoscitive e limiti strutturali dell’Amministrazione].
in tema di
accesso (prassi interne):
- TAR Lazio 1^-ter, 21.1.26 n. 1234 (Guida al diritto 7/2026, 21): Una prassi interna, se non formalizzata in un atto o in un documento, resta estranea al perimetro della trasparenza documentale, anche quando venga richiamata all’interno di verbali o atti istruttori. Non viene negata la rilevanza delle prassi come fenomeno reale dell’agire pubblico, ma viene circoscritta la portata sul piano giuridico, attestando che solo ciò che viene formalizzato entra nel circuito della conoscibilità esterna e, con essa, della verificabilità. [La sentenza contribuisce ad affermare una nozione di trasparenza refrattaria a derive ricostruttive. In un contesto in cui le istanze conoscitive tendono sempre più spesso a sovrapporsi a esigenze di controllo diffuso sull’azione amministrativa, il Tar richiama alla necessità di rispettare i confini strutturali degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il diritto di conoscere non coincide con il diritto di interrogare l’Amministrazione sulle proprie logiche interne, né di ottenere una razionalizzazione ex post di comportamenti sedimentatisi nel tempo. Esso si esercita, piuttosto, sul terreno delimitato degli atti esistenti, che rappresentano l’unico punto di contatto tra l’agire amministrativo e la sua proiezione esterna. In questo equilibrio, la forma non è un mero formalismo, ma la condizione stessa della conoscibilità].
in tema di
appalti (revisione prezzi – riparto di giurisdizione):
- Cons. Stato V, 4.12.25 n. 9568, pres. rel. Caringella (Guida al diritto 7/2026, 86 T): 1. Un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 133 c.p.a. esclude dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l'esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione; a tali fini non è sufficiente l'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico - in qualche misura sempre implicati nell'agire della PA - dovendo stabilirsi se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia. 2. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., soltanto laddove la PA mantenga una posizione di supremazia rispetto all'operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Pertanto, se il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell'appaltatore, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 3. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove la parte ricorrente non invochi l'applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, bensì l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico, introdotto direttamente dalla legge, come quello previsto dall'art. 26 DL 17.5.2022 n. 50 - L 15.7.2022 n. 91), ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia. 4. Rientrano nella giurisdizione ordinaria, in base al criterio della causa petendi, le pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi, relative al rapporto contrattuale in quanto il potere amministrativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del contraente, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione, in assenza di atti autoritativi, la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto.
- (commento di) Costanza Ponte, È il contenuto della specifica clausola che decide la competenza del giudice (Guida al diritto 7/2026, 90-93)
in tema di
contratti pubblici (interdittiva alla Russia):
- Corte giust. Ue 5^, 12.2.26, causaC-313/24 (Guida al diritto 7/2026, 22): L’espressione “attività di direzione”, così formulata nella normativa interdittiva eurounitaria nei confronti della Russia, non è definita dal legislatore Ue né contiene un rinvio esplicito al diritto degli Stati membri. Da qui la necessità di una definizione uniforme a livello unionale, da determinare sulla base di specifici riferimenti normativi nel diritto dell’Unione. La Corte rileva che entrambi gli interrogativi posti non trovano una risposta univoca nelle diverse versioni linguistiche della normativa. Pertanto, è opportuno ricorrere a canoni di interpretazione di natura sistematica e teleologica, in base alle quali esi giunge a diverse conclusioni. Spetta al giudice nazionale accertare l’assenza di indizi di un controllo giuridico indiretto o di un controllo di fatto, esercitato da soggetti russi sulla società. Tale verifica deve avvenire mediante un esame esaustivo di tutte le circostanze pertinenti, inclusi i legami personali e professionali delle persone coinvolte, eventuali dichiarazioni di terzi o qualsiasi altro elemento probatorio di natura sufficientemente precisa, grave e concordante. [Una società italiana è risultata aggiudicataria, per dieci anni, della concessione relativa al servizio di caffetteria e piccola ristorazione presso Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, all’interno del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi a Firenze. Il consiglio di amministrazione della società è composto, in maggioranza, da amministratori di nazionalità russa. La società è, a sua volta, controllata a maggioranza da una società italiana il cui amministratore unico è anch’egli di nazionalità russa. Diversamente, i soci, sia diretti sia indiretti, della società aggiudicataria non sono di nazionalità russa. Una delle imprese partecipanti alla gara ha presentato ricorso contro l’aggiudicazione, invocando la normativa europea che esclude l’affidamento di contratti pubblici a enti la cui direzione è esercitata da persone fisiche di nazionalità russa. Il Consiglio di Stato, investito della decisione contro l’aggiudicazione del contratto pubblico, si è rivolto alla Cgue].
in tema di impiego pubblico (ottenuto con falsi documenti o dichiarazioni):
- Cass. lav. 30.1.26 n.2055 (Guida al diritto 7/2026, 56 s.m., annotata da Mario Piselli): Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la PA. Quanto alle dichiarazioni sostitutive, [il principio per cui] la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.
in tema di
sanzioni pecuniarie (riconoscimento in sede Ue):
- Corte giust. Ue 2^, 26.1.26, causa C-453/24 (Guida al diritto 7/2026, 96 solo massima): Gli artt. 6 e 7 della decisione quadro 2005/214 vanno interpretati nel senso che, nell'ambito dell'obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l'autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull'effettività dell'informazione data all'interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l'autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. Inoltre, qualora dalla consultazione dell'autorità competente dello Stato della decisione risulti che l'interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all'interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi a essa in attesa dell'esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento.
- (commento di) Marina Castellaneta, Riconoscimento sanzioni pecuniarie, lo Stato di emissione deve informare sul diritto di opposizione (Guida al diritto 7/2026, 96-98)
in tema di
successione digitale:
- Trib. Venezia 1^, 4.6.25, pres. Bianchi, rel. Aceto (Guida al diritto 7/2026, 44 T): In applicazione dell'art. 2-terdecies DLg 196/2003, i diritti connessi ai dati personali di una persona deceduta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che l'esercizio di tali diritti sia stato espressamente vietato, in tutto o in parte, dal de cuius con una dichiarazione scritta, presentata o comunicata al titolare del trattamento, richiedendosi a tal fine una manifestazione di volontà espressa, non equivoca, specifica, libera e informata, sempre suscettibile di revoca o modifica, non essendo sufficiente la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore del servizio, fermo restando che l'eventuale divieto di accesso ai dati, anche se rispettoso dei requisiti di sostanza e di forma, non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato nè per il diritto di difesa in giudizio dei terzi interessati: in assenza di un espresso divieto del defunto, gli eredi e gli altri superstiti legittimati hanno, pertanto, diritto di accedere ai dati ed ai dispositivi digitali del de cuius.
- (commento di) Fabio Valenza, Un eventuale veto non pregiudica diritti patrimoniali e difesa in giudizio (Guida al diritto 7/2026, 48-55)
in tema di
condominio (compenso dell’amministratore in prorogatio):
- Cass. 2^, 8.1.26 n. 424 (Guida al diritto 7/2026, 24 T): 1. In tema di condominio, l’amministratore cessato dall’incarico per dimissioni o scadenza rimane, in regime di prorogatio, titolare di tutte le attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c. fino alla nomina del successore, salvo espressa e contraria volontà dell’assemblea. In tale periodo egli è legittimato a porre in essere anche atti di gestione non urgenti e a percepire il compenso approvato dall’assemblea, non essendo la prorogatio limitata a una gestione meramente interinale. La deliberazione assembleare che confermi tali poteri ha natura ricognitiva e non integra causa di invalidità. 2. La previsione dell’art. 1129, comma 8, c.c., secondo cui l’amministratore cessato deve compiere le sole attività urgenti senza diritto ad ulteriori compensi, non limita i poteri derivanti dalla prorogatio, ma individua una specifica ipotesi di responsabilità per situazioni di emergenza.
- (commento di) Fulvio Pironti, Lettura espansiva della norma che aiuta la certezza del diritto (Guida al diritto 7/2026, 29-33)
in tema di contumacia e responsabilità per danno da cose in custodia:
- Cass. 3^, 15.11.2025 n. 30171 (Guida al diritto 7/2026, 34 T): 1. Qualora una parte assuma di essere stata erronea- mente dichiarata contumace dal giudice di appello, avendo questi dichiarato che non si era costituita, mentre la costituzione vi era stata, e sostenga che non essendo state in conseguenza le sue difese esaminate, si è verificata la violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile perché la sua vera sostanza è quella di dedurre l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., circa l’affermazione della mancata costituzione, nonostante che il fatto della costituzione si fosse verificato. 2. Il danneggiato ha l’onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità per i danni da cose in custodia, cioè la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Sul custode, la cui diligenza è assolutamente irrilevante, grava, invece, la prova (liberatoria) o della sussistenza del “caso fortuito” (quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione di custodia, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res) o della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte vuoi colpevoli del danneggiato, vuoi imprevedibili e non prevenibili di un terzo. Ove, peraltro, il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla prova del “caso fortuito”, che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo, oppure in un comportamento del danneggiato; se il caso fortuito è consistito nella condotta del danneggiato, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato ha rispettato il «generale dovere di ragionevole cautela»; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza «irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio, la circostanza che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile.
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Una decisione non condivisibile che confonde tra merito e rito (Guida al diritto 7/2026, 39-43)
sul processo comunitario (ricevibilità del ricorso di WhatsApp Ireland contro il Cepd):
- Corte giust. Ue, Sezione Grande, 10.2.26, causa C-97/23 Guida al diritto 7/2026, 21-22): La decisione del Cepd (Comitato europeo per la protezione dei dati) è un atto impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione, in quanto promana da un organo dell’Unione e ha carattere vincolante nei confronti di terzi, vale a dire, nel caso di specie, l’autorità di controllo irlandese e tutte le altre autorità di controllo interessate. Tale decisione fissa in modo definitivo la posizione di detto organo ed esaurisce tutte le questioni di cui è stato investito. Pertanto, una decisione di questo tipo non può essere considerata un provvedimento intermedio non impugnabile con ricorso. [La Corte constata che la WhatsApp era direttamente interessata da questa stessa decisione, poiché quest’ultima ha modificato in modo qualificato la situazione giuridica di tale società, senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai suoi destinatari. Tale decisione vincola incondizionatamente le autorità di controllo interessate, in particolare per quanto riguarda la constatazione della violazione di talune disposizioni del Rgpd, e tali autorità non possono modificarne il risultato. Il tribunale dovrà decidere la causa nel merito relativamente alla legittimità della decisione del Cepd impugnata, compresa la questione di fatto se la WhatsApp abbia realmente violato le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali].
in tema di circolazione stradale (guida sotto l’effetto di stupefacenti):
- Corte cost. 29.1.26 n. 10, pres. Amoroso, est. Viganò (Guida al diritto 7/2026, 66 T): Non sono fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 187, commi 1 e 1-bis DLg 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), L 25.11.2024 n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285), sollevate, sotto diversi profili, in riferimento, agli artt. 3, 13, 25, e 27 Cost., dovendosi adottare un'interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata, della portata della fattispecie contravvenzionale, tale da circoscrivere l'area dell' incriminazione penale alle condotte di guida non solo successive all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psico-fisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.
- (commento di) Giuseppe Amato, Circoscritte le condotte punibili solo a quelle realmente pericolose (Guida al diritto 7/2026, 77-80)
c.s.
L'idea di costruire paradisi in terra porta all'inferno (Dario Antiseri)