NATURA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITI DIMENSIONALI DEGLI ATTI PROCESSUALI

13 agosto 2025

LA MODIFICA DEL COMMA 5 DELL’ART. 13-TER delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, ENTRATA IN VIGORE IL PRIMO GENNAIO 2025, RILEVA ANCHE PER I RICORSI DEPOSITATI IN PRECEDENZA, TRATTANDOSI DI UNA DISPOSIZIONE DI NATURA PROCESSUALE, ATTRIBUTIVA AL GIUDICE DI UN POTERE VALUTATIVO RISPETTO ALL’INCIDENZA SUL CELERE E SPEDITO ANDAMENTO DEL GIUDIZIO DEL SUPERAMENTO, NON AUTORIZZATO, DEI LIMITI DIMENSIONALI DEGLI ATTI PROCESSUALI. 

TALE NATURA, SECONDO L’ADUNANZA PLENARIA, SI RICAVA DALL’INCIPIT DELL’ART. 1, COMMA 813, DELLA L. N. 207 DEL 2024, SECONDO CUI LE MODIFICHE APPORTATE AL CITATO ART. 13-TER, COMMA 5, SAREBBERO FINALIZZATE A CONSENTIRE LO SPEDITO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.

LA NATURA PROCESSUALE DEL NUOVO ART. 13-TER, COMMA 5, COMPORTA DUNQUE CHE, IN ASSENZA DI UN’APPOSITA DISCIPLINA TRANSITORIA, ESSO SI APPLICA ANCHE AI RICORSI DEPOSITATI ANTECEDENTEMENTE AL PRIMO GENNAIO 2025.  (Adunanza Plenaria n. 3/2025)


Prima dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l’art. 13-ter dell’allegato II al codice del processo amministrativo disponeva, al comma 1, che “le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato”, al comma 3, che il menzionato decreto determinasse “i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti”, e al comma 5, che “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti (quelli determinati con decreto del presidente del Consiglio di stato). L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

L’art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024 ha sostituito il sopra riportato comma 5, disponendo che, “Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato”.

La legge n. 207 del 2024, inoltre, ha aggiunto all’art. 13-ter il comma 5-bis, secondo cui “Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata”.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel confermare la natura processuale delle nuove norme, ha ricordato che con esse il legislatore ha inteso bilanciare due contrapposti interessi, ovvero quello del privato a esercitare nella maniera più ampia e ritenuta più congrua il proprio diritto di difesa, e quello pubblico a evitare negative incidenze sul “servizio giustizia”, rilevando il principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111 Cost., che trova attuazione, per il giudizio amministrativo, negli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del c.p.a..