Spigolature 40. Il nomos della terra
Ancora una riflessione sulla crisi del diritto internazionale nel pensiero di Carl Schmitt.
Dopo il libro del 1938 “Il concetto discriminatorio di guerra”, presentato nel n. 39 di Spigolature, ci soffermiamo, in questo numero della rubrica, sull'opera del 1950 “Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum” (Traduzione di Emanuele Castrucci. A cura di Franco Volpi Adelphi 1991, 7ª ediz.), da molti ritenuta la più importante fra i numerosi scritti del pensatore tedesco.
L'editore fornisce in copertina la seguente sinossi:
“Del Nomos della terra si potrebbe dire che sta al diritto internazionale e alla filosofia politica del nostro tempo come Essere e tempo di Heidegger sta alla metafisica: opere inevitabili, che faranno sempre discutere e alle quali sempre si tornerà. Carl Schmitt pubblicò questo libro nel 1950, quando ancora si trovava in una posizione di totale isolamento in Germania. Ma proprio in quest’opera, che è un po’ la summa del suo pensiero giuridico e politico, si sollevò nettamente al di sopra di ogni contingenza. E questo gli permise di aprire la prospettiva su fatti che in quegli anni erano impensabili: per esempio il terrorismo o la guerra civile globale come agenti decisivi del futuro. A questi risultati Schmitt giunge attraverso una disamina minuziosa delle varie teorie che sono apparse nell’epoca aurea dello jus publicum Europaeum, dimostrando una volta per tutte che, per sfuggire alla furia delle guerre di religione, il gesto salutare è stato la rinuncia allo justum bellum. Di conseguenza, il delicato passaggio dalla justa causa belli allo justus hostis ha reso possibile «il fatto stupefacente che per duecento anni in terra europea non ha avuto luogo una guerra di annientamento». In quel breve intervallo lo jus publicum Europaeum si combinava con l’avviarsi del funzionamento della machina machinarum, «prima macchina moderna e insieme presupposto concreto di tutte le altre macchine tecniche»: lo Stato moderno. Allora la «guerre en forme», questo gioco crudele, salvato però dal rigore della sua regola, conferiva una nuova unità a un certo ambito spaziale (una certa parte dell’Europa) e lo faceva coincidere con il luogo stesso della civiltà. Poi il gioco si frantuma dall’interno: nell’agosto 1914 comincia una guerra che si presenta come tante altre dispute dinastiche – e invece si rivela subito essere la prima guerra tecnica, che nega già nel suo apparato ogni possibilità di «guerre en forme». Così emerge anche la guerra rivoluzionaria, variante finale della guerra di religione, sigillo delle guerre civili. La forma moderna della verità, la più efficace, la più distruttiva, è tautologica: ciò che è rivoluzionario è giusto perché è rivoluzionario: con ciò si ripropone e trova sbrigativa risposta la questione della justa causa belli.”
Sul pensiero di Schmitt in tema di diritto internazionale segnalo i seguenti saggi:
A) Nomos e nichilismo in Carl Schmitt del prof. Tommaso Gazzolo, che è pubblicato in JURA GENTIUM XXI, 2, 2024 (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.eu/wpcontent/uploads/2025/02/JG_2024_2_Gazzolo.pdf );
B) Guerra giusta, nemico ingiusto: Schmitt interprete di Kant del prof. Francesco Mancuso, che è pubblicato in JURA GENTIUM, 2010 (rinvenibile online all'indirizzo: https://www.juragentium.org/topics/thil/it/mancuso.htm ).
Come di consueto si rinvia alla lettura integrale degli scritti segnalati.
Si reputa però utile, per l'importanza della tematica trattata, riportare qui integralmente l' ”introduzione” del saggio di Tommaso Gazzolo, nella quale si tratteggiano le tematiche poste alla base del Nomos che, in buona sostanza, vertono sul significato e il senso del diritto e il suo complesso rapporto con la violenza.
Si evidenzieranno in grassetto alcuni snodi argomentativi contenuti nel testo.
“Per quanto non si sia smesso di sottolineare come il Nomos della terra non sia che l’ultimo ed estremo tentativo, da parte di Schmitt, di pensare “il destino delle forme della civiltà giuridica” [1], è rimasto, credo, poco discusso il modo in cui Schmitt stesso tende a presentare, apparentemente in maniera non problematica, la “presa”, il prendere la terra, come un atto “primordiale”, originario del diritto [2], come ciò che fornisce il fondamento e dà ragione del diritto. Esplicita è la polemica con Kelsen: non una Grund-Norm, all’“origine” dell’ordinamento, ma la presa originaria, Grund-Nahme. Se ad essere centrale, però, è qui il Grund, il fondamento – se, cioè, ciò che va indagato, rispetto al rapporto tra ordine e spazio, ordinamento e localizzazione, è anzitutto il modo in cui il diritto dà ragione di sé stesso, del suo essere diritto –, diventa chiaro come nel concetto di nomos Schmitt non tenti di pensare soltanto un problema di geo-politica (o di geo-filosofia), ma la questione stessa di ciò che rende il diritto diritto. Certamente si può sostenere, con Kervégan, che in realtà “nessuna esplicita epistemologia giuridica” [3] abbia mai realmente rimpiazzato il decisionismo schmittiano. Eppure è difficile negare come Schmitt non abbia smesso – a partire dagli anni ’40 – di vedere nell’“unità” di Ordnung e Ortung non soltanto la chiave per comprendere l’evoluzione del diritto internazionale o la realtà storica di una serie di processi politici, ma il senso stesso del diritto, del suo costituirsi come tale. Se, poi, la “presa” ha, nel testo di Schmitt, il carattere tanto di “evento storico” che di “categoria logica” [4] – in uno scambio continuo che genera una serie di aporie, o quantomeno di ambiguità [5] –, ciò non significa di per sé che, in esso, la fondazione del diritto sia risolta, integralmente e impropriamente, nella sua genesi “storica”. Crediamo, al contrario, che l’introduzione del concetto di nomos vada letta, negli scritti schmittiani, in continuità con la sua ricerca di un fondamento del diritto altro rispetto alla sua riduzione ad un fatto. Nel Nomos della terra, del resto, il problema è delineato con chiarezza: il concetto di diritto, espresso dal “nomos”, deve infatti poter restare altro tanto dalla concezione di esso come di “un dover essere che si stacca dall’essere e che si impone su di esso (das sich vom Sein absetzt und sich ihr gegenüber durchsetzt)” [6] – che implica la riduzione del diritto alla sua (im)posizione –, quanto, in modo corrispondente, di un essere che si converte nel dover essere, “del fattuale in una legge” – secondo la logica della “forza normativa del fattuale” [7]. Deve, in altri termini, poter dar ragione del costituirsi del diritto, nella sua relazione al fatto, e dunque anche alla sua stessa storicità, come diritto, come ciò che non può avere nel fatto il proprio fondamento. Ciò non significa che Schmitt, effettivamente, vi riesca, né che non persista quell’ambiguità tra nomos come evento e nomos come categoria logica cui si è fatto cenno. Si tratta però di sottolineare come, da giurista, Schmitt fosse perfettamente consapevole – e dovremo mostrarlo – di come l’unità tra ordinamento e spazio non potesse, giuridicamente, essere pensata e “fondata” semplicemente sul fatto storico della “presa”, dell’occupazione di terra. Che cosa fa sì, allora, che l’atto di prendere la terra, il nehmen, il conquistare e l’occupare, sia un atto che custodisce l’“origine” del diritto? Come può il diritto costituirsi attraverso il fatto della “presa”?"
NOTE DALL'INTRODUZIONE DEL SAGGIO DI TOMMASO GAZZOLO
1 E. Castrucci, “La ricerca del nomos”, in C. Schmitt, Il nomos della terra, trad. it. di E. Castrucci, Milano, Adelphi, 1991, p. 435. Per una introduzione generale al concetto di nomos in Schmitt, rinvio, tra i tanti e unitamente ai testi citati nel corso del presente lavoro, ai lavori di L. Garofalo, “Sul nomos in Carl Schmitt”, in Id., Intrecci schmittiani, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 163-185; F. Ruschi, Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt, Torino, Giappichelli, 2012; M. Koskenniemi, “International Law as Political Theology. How to Read Nomos der Erde?”, Constellations, 11 (2004), pp. 492-511; C. Resta, Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso, Roma, Pellicani, 1999; W. Palaver, “Carl Schmitt on Nomos and Space”, Telos, 106 (1996), pp. 105-127; C. Meier, “Zu Carl Schmitts Begriffsbildung – Das Politische und der Nomos”, in H. Quaritsch (a cura di), Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin, Duncker & Humblot, 1988, pp. 537-556.
2 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 23.
3 J.-F. Kervégan, Che fare di Carl Schmitt?, trad. it. a cura di F. Mancuso, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 17.
4 N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 27.
5 N. Capone, Lo spazio e la norma. Per un’ecologia politica del diritto, Verona, Ombre Corte, 2020, p. 20.
6 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 57.
7 Ibid., p. 63.