Trib. Ue 10^, 10.5.23, cause riunite T-34/21
Il 12 giugno 2020 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione europea un aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione per un importo di 6 miliardi di euro, concesso alla Deutsche Lufthansa AG.
Tale ricapitalizzazione, che si inseriva nell’ambito di una serie di misure di sostegno più ampio a favore del gruppo Lufthansa, mirava a ripristinare la posizione di bilancio e la liquidità delle imprese di detto gruppo nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di Covid-19.
La misura in questione comprendeva tre elementi distinti, ossia una partecipazione al capitale di circa EUR 300 milioni, una partecipazione tacita non convertibile in azioni di circa EUR 4,7 miliardi (in prosieguo: la «partecipazione tacita I») e una partecipazione tacita di EUR 1 miliardo con le caratteristiche di un’obbligazione convertibile (in prosieguo: la «partecipazione tacita II»).
Senza avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha qualificato la misura in questione come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE 3 e della sua comunicazione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto attuale dell’emergenza del Covid-19.
Le compagnie aeree Ryanair DAC e Condor Flugdienst GmbH hanno a quel punto proposto due ricorsi diretti all’annullamento di tale decisione.
Il Tribunale UE li ha accolti, stabilendo, nel merito, che la decisione della Commissione europea – che aveva di fatto approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germani - era incorsa in vari errori: in particolare, aveva ritenuto che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno, omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquisire la quota di partecipazione detenuta dalla Germania il più rapidamente possibile, negando l’esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato.
Trib. Ue 10^, 24.5.28, causa T-268/21
Il Tribunale UE ha annullato il nulla-osta della Commissione alla misura di aiuto accordata dalla Repubblica italiana sotto forma di sovvenzioni a compagnie aeree titolari di licenza italiana, mediante un fondo di compensazione di 130 milioni di euro, al fine di ovviare ai danni dovuti alle restrizioni di viaggio e ad altre misure di confinamento adottate durante il
lockdown conseguente alla pandemia Covid-19.
Secondo i Giudici, la Commissione, nel non avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 108, par. 2, Tfue, ha deciso di non sollevare obiezioni alla misura in questione, con la motivazione che essa era compatibile con il mercato interno, senza peraltro verificare se essa fosse contraria ad altre norme Ue, diverse da quelle relative agli aiuti di Stato.
In particolare, la Commissione ha omesso di appurare l’eventuale violazione del principio di libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione, dato che l’erogazione presupponeva che le compagnie operanti in Italia rispettassero il c.d. “requisito del trattamento retributivo minimo” fissato per i dipendenti dei vettori beneficiari.
Per beneficiare della misura, le compagnie aeree avrebbero dovuto infatti applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale.