Trib. Ue 6^, 26.4.23, causa T-54/21
Una società di diritto tedesco avente come scopo lo sviluppo e l’attuazione di sistemi e progetti spaziali innovativi nonché la commercializzazione di specifici prodotti aeronautici, spaziali e telematici, compresi i satelliti geostatici e di bassa quota, ha esperito un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento delle decisioni della Commissione europea di non accogliere la sua offerta, presentata nell’ambito della gara d’appalto sotto forma di dialogo competitivo 2018/S 091-206089 relativa alla fornitura di satelliti di transizione Galileo, nonché di aggiudicare l’appalto ad altri due offerenti.
Ai sensi del considerando 2 e dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 1), il programma Galileo mira ad istituire e a gestire un sistema europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite, specificamente concepito a fini civili, comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni di terra.
Con riguardo a tale Programma, il Tribunale adito ha ritenuto legittima l’aggiudicazione a due operatori economici diversi dalla ricorrente (Thales Alenia Space Italia e Airbus Defence Space), in quanto, in conformità al giudizio espresso dalla Commissione, al momento del dialogo competitivo mancava una sentenza definitiva o una decisione amministrativa che accertasse che l’offerente avesse commesso un grave illecito professionale. Né la Commissione era tenuta a indagare sulle accuse, posto che l‘unico comportamento contestato all’Airbus Defence Space era il fatto di avere assunto un ex dipendente della ricorrente, fatto che, in linea di principio, non costituisce di per sé indizio di un comportamento idoneo a configurare un grave illecito professionale. Lo stesso dicasi dell’altra censura della ricorrente, relativa al fatto che il suo ex dipendente aveva violato il segreto commerciale per avere illegittimamente ottenuto informazioni sensibili che la riguardavano, idonee a conferire all’Airbus Defence Space un indebito vantaggio nell’ambito del dialogo competitivo controverso: una siffatta violazione non costituirebbe in ogni caso indizio di una condotta attribuibile direttamente a tale società e non sarebbe quindi idonea a stabilire una presunzione di colpevolezza di quest’ultima. D’altronde, la mera affermazione relativa all’ottenimento di informazioni sensibili idonee a conferire ad Airbus Defence Space un indebito vantaggio, non avrebbe potuto costringere la Commissione ad indagare ulteriormente, nel momento in cui era restata un'affermazione vaga e ipotetica.
Non è stata inoltre dimostrata la sussistenza di indizi tali da destare nella Commissione il sospetto che l’offerta dell’aggiudicataria potesse essere anormalmente bassa e che si dovesse quindi procedere a una verifica della sua composizione. Infine, la circostanza che le decisioni impugnate fossero state motivate mediante rinvio alla relazione di valutazione, avendo la Commissione aderito al parere del comitato di valutazione incaricato di valutare le offerte presentate, non sarebbe stata comunque in grado di elidere l’autonomia di tali decisioni.