Amministratore di sostegno e dignità umana

dalla Redazione ("pillole" di diritto UE) • 29 settembre 2023

Sentenza Cedu del 4.7.23, ric. 46412/21 


La sorella di un anziano aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, sebbene in grado di badare a sé stesso, agiva con troppa prodigalità. Veniva dunque nominato un amministratore di sostegno. Collocato in una Rsa, l’anziano aveva chiesto di tornare a casa. Poiché la vicenda era stata al centro del programma televisivo “Le iene”, il Giudice tutelare interno aveva accolto la richiesta dell’amministratore di sostegno di vietare gli incontri con terzi. Tra ricorso e sostituzioni di amministratori di sostegno la vicenda è poi approdata alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, la Corte ha appurato che la nomina era avvenuta senza che fosse constatata una compromissione delle facoltà mentali dell’adulto, ed era stata basata soltanto su un indebolimento fisico e mentale e sulla eccessiva prodigalità. L’uomo era stato collocato, in altri termini, in una Rsa contro la sua volontà, e la sua richiesta di rientrare a casa non era stata presa in considerazione.

Non sarebbero stati dunque considerati tutti i fattori per valutare la proporzionalità della misura e ridurre il rischio di arbitrarietà, né le autorità giudiziarie interne, pur avendo svolto una valutazione approfondita sui fatti, avevano consentito l'adozione di misure che fossero in grado di permettere il mantenimento delle relazioni sociali; d'altra parte non era stato facilitato in alcun modo il ritorno a casa.

In conclusione, secondo la Corte europea, l’Italia ha violato l’art. 8 della Convenzione per non avere conciliato la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione dell’individuo, e per non avere assicurato garanzie effettive nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani.

Invero, anche se la nomina di un amministratore di sostegno persegue uno scopo legittimo, quale la protezione dell’interessato, una misura così grave deve essere riservata a circostanze eccezionali e attuata senza ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata.

Gli Stati godono sì di un margine di valutazione, poiché hanno un contatto diretto con gli interessati, ma il margine è ristretto «quando il diritto in questione è cruciale per l’effettivo godimento dei diritti essenziali», di modo che qualsiasi misura di protezione nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve rispecchiare il più possibile tale volontà.

La nomina di un amministratore di sostegno e la collocazione in una residenza sanitaria assistita, senza possibilità di contatti con familiari e amici, se non autorizzati dall’amministratore di sostegno, costituisce per la CEDU violazione del diritto al rispetto della vita privata.