Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-689/21/ Corte giust. Ue, Grande sezione, 5.9.23, causa C-137/21, Cavallotti c/ Italia
Il diritto Ue non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro secondo cui i suoi cittadini, nati al di fuori del suo territorio, che non vi abbiano mai risieduto e che non vi abbiano soggiornato in condizioni che mostrino un collegamento effettivo con tale Stato membro, perdono ipso iure la cittadinanza di tale Stato membro all’età di 22 anni, il che comporta, per coloro che non sono anche cittadini di altro Stato membro, la perdita dello status di cittadino Ue e dei diritti connessi.
Rientra infatti nella competenza di ogni Stato membro definire le condizioni per l’acquisto e la perdita della cittadinanza, ma quando la perdita della cittadinanza comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione il diritto Ue, e in particolare il principio di proporzionalità, devono essere rispettati.
In questi casi, la compatibilità col diritto Ue deve soddisfare le seguenti condizioni:
- le persone interessate devono avere la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto retroattivo della cittadinanza, domanda che le autorità competenti devono esaminare valutando la proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza e dello status di cittadino Ue sotto il profilo del diritto Ue;
- il termine per presentare la domanda deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data in cui l’interessato compie l’età di cui trattasi, e può iniziare a decorrere solo a condizione che le autorità abbiano debitamente informato la persona della perdita della cittadinanza o dell’imminenza di tale perdita, nonché del suo diritto di domandare, entro tale termine, il mantenimento o il riacquisto retroattivo della cittadinanza; in mancanza, le autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, incidentalmente, in occasione di una richiesta, da parte dell’interessato, di un documento di viaggio o di ogni altro documento che ne attesti la cittadinanza.
Nella questione afferente all’esenzione dal visto per i cittadini statunitensi, a fronte dell’obbligo previsto per l’ingresso negli USA dei cittadini bulgari, croati, ciprioti e romeni, il Parlamento UE aveva invitato la Commissione a sospendere temporaneamente tale esenzione, ritenendo che l’esecutivo di Bruxelles avesse l’obbligo di procedere in tal senso per mancanza di reciprocità. La Commissione, al contrario, non aveva ritenuto opportuno sospendere in quel momento l’esenzione, in considerazione dei rischi che tale decisione avrebbe potuto comportare a livello politico ed economico. Di qui il ricorso del Parlamento alla Corte di giustizia contro la “carenza” imputata alla Commissione.
La Corte ha peraltro deciso negativamente il “ricorso per carenza” proposto per far dichiarare che la Commissione avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo di visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Stati Uniti, poiché, come detto, tale Paese imponeva ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni l’obbligo di visto.
Posto che la regola per cui i cittadini di un determinato Paese terzo necessitano di un visto per attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro è prevista in maniera uniforme in tutta l’Ue, il Legislatore Ue (Parlamento e Consiglio) ha adottato un regolamento che fissa l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini necessitano di un visto e di quelli per cui è prevista invece l’esenzione, di modo che la questione di reciprocità va valutata nel caso in cui un Paese terzo, i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto, decida di imporre tale obbligo ai cittadini di uno o più Stati membri.
In tale situazione, il regime Ue prevede un iter in più fasi fondato sul meccanismo di reciprocità, che consenta risposte solidali a livello unionale, in cui alla Commissione sono delegate diverse iniziative in materia, quali appunto la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto.
Tuttavia, secondo i Giudici europei, la Commissione non è obbligata ad effettuare in modo automatico la sospendere dell’esenzione, perché dispone al riguardo di un margine di discrezionalità politica, da esercitare in base a tre criteri:
- l’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato per garantire l’esenzione dall’obbligo del visto col Paese terzo;
- gli interventi effettuati presso le autorità del Paese terzo in ambito politico, economico e commerciale ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri;
- le conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri.