in
materia antitrust:
- Cass. 1^, 30.4.21 n. 11486 (Corriere giur. 10/2021, 1181 T): Occorre rimeditare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità di intese restrittive della concorrenza, per verificarne l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI; occorre in particolare stabilire: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno: b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere; c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto. Trattandosi di questione di massima di particolare importanza, data la frequente ricorrenza della fattispecie, il relativo esame assume uno spiccato rilievo nomofilattico, tale da giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c.
- (commento di) Giuseppe Guizzi, I contratti a valle delle intese restrittive della concorrenza: qualche riflessione vingt ans après, aspettando le Sezioni Unite (Corriere giur. 10/2021, 1173-1180, editoriale).n
I rapporti tra intese restrittive della concorrenza e contratti conclusi a valle, in conformità alle stesse, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite, chiamate a decidere sulle implicazioni che l’accertamento del carattere restrittivo della concorrenza (secondo la valutazione fattane della Banca d’Italia) dello schema uniforme di fideiussione omnibus elaborato da ABI è destinato a dispiegare sui contratti ad esso conformi conclusi dalle banche con i propri clienti. L’impossibilità di considerare nulli i contratti a valle. L’intesa a monte come fatto illecito causativo di uno squilibrio contrattuale nel contratto a valle. La prospettiva dei rimedi: le possibili azioni con funzione riequilibratrice.
- (commento di) Ilario Ottobrino, Le fideiussioni omnibus conformi allo schema contrattuale predisposto dall’ABI finalmente al vaglio delle Sezioni Unite? (Corriere giur. 10/2021, 1184-1192)
in tema di
acquisizione sanante:
- Cass. SSUU 20.7.21 n. 20691 (Corriere giur. 10/2021, 1305-1308): In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute al giudice ordinario e alla Corte d’appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis, DPR 327/2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un unicum non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l’attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell’art. 42-bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall’Amministrazione) rilevanti per la determinazione dell’indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioé di soggetto avente titolo ora a un “indennizzo” (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un “risarcimento” di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell’Amministrazione.
sullo
ius sepulchri:
- Cass. 3^, 26.3.21 n. 8020 (Corriere giur. 10/2021, 1193 T): In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo ius sepulchri d’indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un’antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto. (Nella specie, la SC ha escluso il diritto della nuora della sorella del fondatore del sepolcro gentilizio ad essere sepolta nella tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore). t
- (commento di) Aldo Carrato e Liberato Faccenda, La titolarità dello ius sepulchri nel c.d. sepolcro gentilizio (Corriere giur. 10/2021, 1194-1201)
in tema di
successioni:
- Cass. 2^, 30.9.20 n. 20878 (Corriere giur. 10/2021, 1218 T): Per aversi accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) non è sufficiente che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere: ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita. (Nella specie, la SC ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all’eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del de cuius, per contravvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un’ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.)
- (commento di) Salvatore Bosa, L’accettazione tacita dell’eredità: incertezze interpretative e risvolti applicativi (Corriere giur. 10/2021, 1219-1223)
in tema di
diritti reali:
- Cass. SSUU 17.12.20 n. 28972 (Corriere giur. 10/2021, 1202 T): La pattuizione avente ad oggetto l’attribuzione del c.d. diritto reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale costituente, come tale, parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che contempli siffatta attribuzione impone di verificare se, al momento della costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà, ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l’applicazione dell’art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d’uso ex art. 1021 c.c., ovvero, se sussistano i presupposti ex art. 1424 c.c. per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in un contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.
- (commento di) Valentina Nardi, La natura del diritto d’uso esclusivo di un bene comune in ambito condominiale: intervengono le Sezioni Unite (Corriere giur. 10/2021, 1211-1217)
N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Rosario Franco, L’uso esclusivo di un bene condominiale non rientra nel novero dei diritti reali (Guida al diritto 2/2021, 90-97) [Se le Sezioni Unite - osserva l’Autore - sono perentorie nell’affermare ciò che il diritto di uso esclusivo non è, non sono poi vigorose nell’affermare ciò che esso è].
in tema di
accollo:
- Cass 2^, 21.8.20 n. 17596 (Corriere giur. 10/2021, 1224 T): L’accollo del debito può essere esterno o interno e quello esterno può essere cumulativo o liberatorio, ma, anche nell’ipotesi in cui esso assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore ne divenga parte. L’accollo, infatti, è il contratto tra il debitore (accollato) ed il terzo assuntore (accollante), in forza del quale le parti convengono che quest’ultimo si faccia carico del debito del primo. Ne deriva che l’eventuale adesione del creditore - che consente di distinguere l’accollo con rilevanza esterna da quello meramente interno - non costituisce autentico consenso negoziale, ma ha il solo effetto di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore e di fargli acquistare il diritto di pretendere l’adempimento direttamente nei confronti dell’accollante.
- (commento di) Alberta Stasi, Natura ed effetti dell’adesione del creditore-accollatario all’accollo esterno (Corriere giur. 10/2021, 1225-1236)
in tema di
minori (responsabilità genitoriale):
- Ettore Battelli, Minori e social network: cyberbullismo e limiti della parental responsibility (Corriere giur. 10/2021, 1269-1277).
Il diritto del minorenne di accedere a internet. Fattispecie di cyberbullismo e rimedi. Parental control e parental responsibility nell’uso dei social network.
in tema di
società (caso Mediaset / Vivendi):
- Trib. Milano Sez. impresa 19.4.21 n. 3227 (Corriere giur. 10/2021, 1237 T):
1. La previsione dell’art. 1359 c.c. non è applicabile alla condicio iuris sospensiva, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale la effettiva emanazione dell’atto amministrativo di autorizzazione richiesto dalla legge come requisito legale dell’efficacia del negozio e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private.
2. Il pregiudizio al patrimonio sociale - suscettibile di riflettersi indirettamente nella riduzione del valore della partecipazione sociale che ne costituisce frazione ideale - è un danno riferibile solo alla società che, quale soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto al socio, è l’unica legittimata a farlo valere per ottenere un ristoro da cui deriva, al contempo, l’eventuale, totale o parziale reintegrazione anche del valore della partecipazione.
3. In forza del contratto sociale e del rapporto che ne deriva, il socio è tenuto a sopportare, nella misura corrispondente all’entità della partecipazione sociale di cui è titolare, il rischio dell’attività economica comune, entro cui è ricompreso anche lo specifico rischio dell’inadempimento dei soggetti con cui la società partecipata ha stretto vincoli negoziali. Il danno derivato dall’inadempimento del contratto fra la società e un terzo, giuridicamente riferibile solo alla società, lambisce il socio di riflesso, colpendolo nel suo interesse meramente economico al successo delle iniziative intraprese nell’esercizio dell’attività comune di impresa, la cui lesione non può configurare il danno ingiusto, elemento costitutivo dell’illecito aquiliano secondo la previsione dell’art. 2043 c.c. :
- (commento di) Riccardo Campione, Violazione dell’obbligo di buona fede in pendenza della condizione tra conseguenze risarcitorie e relatività degli effetti del contratto: note a margine del caso Mediaset/Vivendi (Corriere giur. 10/2021, 1246-1257)
Nella controversia relativa ad un contratto di alleanza strategica incentrato sulla permuta di azioni delle rispettive capogruppo e sulla cessione di Mediaset Premium al gruppo francese, il Tribunale ha sancito l’inadempimento di Vivendi all’accordo, rigettando tuttavia la maggior parte delle pretese risarcitorie formulate dalle società del gruppo Mediaset.
in tema di
sanità:
- Anna Fiorentini, Machine learning e dispositivi medici: riflessioni in materia di responsabilità civile (Corriere giur. 10/2021, 1258-1268)
L’articolo affronta il problema dei danni derivanti dalle nuove tecnologie dispiegate in campo sanitario per migliorare la qualità assistenziale, nonché del riparto di responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, considerati quali partner di una stessa staffetta. In particolare, in caso di danni derivanti dall’impiego di dispositivi medici “intelligenti”, suggerisce la possibilità di ricorrere maggiormente al principio di accountability, che si basa sull’idea della “giustificazione”, nel senso che i soggetti della staffetta devono rendere conto delle loro scelte supportandole mediante adeguate motivazioni
sul
codice del consumo:
- Tommaso dalla Massara, L’imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons. (Corriere giur. 10/2021, 1278-1286)
Il contributo affronta, in prospettiva de iure condendo, il tema dell’attuazione della direttiva UE 2019/ 771 da parte del Legislatore italiano, proponendo un testo di recepimento orientato nel senso dell’armonizzazione massima secondo l’esempio spagnolo. Al centro sta la questione del coordinamento tra le disposizioni di matrice europea e quelle codicistiche sui rimedi a disposizione del compratore in presenza di difetti di conformità del bene venduto.
in tema di
esecuzione forzata (pignoramento di autoveicoli):
- Trib. Trapani 8.10.20 (Corriere giur. 10/2021, 1287 T): Il termine perentorio di trenta giorni ex art. 521-bis, comma 5, c.p.c. per l’iscrizione a ruolo del pignoramento di autoveicoli decorre da quando l’istituto vendite giudiziarie comunica al creditore che il bene gli è stato consegnato, per cui tale termine non inizia a decorrere se il debitore omette la consegna.
- (commento di) Pietro Gobio Casali, Profili del nuovo pignoramento di autoveicoli ex art. 521-bis c.p.c. (Corriere giur. 10/2021, 1288-1292). Le nuove modalità di pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521-bis c.p.c., introdotto nel 2014 e riformato nel 2015.
c.s.
La razionalità dovrebbe essere la nostra stella polare in tutto quanto pensiamo e facciamo. Invece la sfera pubblica è infestata da fake news, ciarlatani, complottisti e retorici della "postverità".
[Steven Arthur Pinker (Montréal, 1954), scienziato cognitivo canadese naturalizzato statunitense, professore di psicologia a Harvard]