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Corriere giuridico (11/2021)

Carmine Spadavecchia • 1 dicembre 2021

in tema di social network:

- Andrea Nocera, Amicizia social e obbligo di astensione del magistrato (Corriere giur. 11/2021, 1373-1389) 

Le cause di astensione o ricusazione del magistrato, e gli illeciti dovuti alla inosservanza di tale dovere, nelle relazioni di amicizia virtuale instaurate per la condivisione di contenuti o idee sui social. Le Linee guida in tema di amicizie e connessioni sui social media dei magistrati amministrativi, deliberate il 25 marzo 2021 dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Indice: 1. - Il quadro normativo. 2. I doveri di correttezza ed imparzialità del magistrato nell’uso dei social media. 3. La violazione dell’obbligo di astensione. 4. Amicizia social e canoni deontologici. 5. La prospettiva comparatistica. 6. La questione all’attenzione della Corte EDU. 7. Osservazioni conclusive 


in materia informatica (internet):

- Riccardo Traina Chiarini, L’evoluzione della responsabilità degli Internet Service Provider (Corriere giur. 11/2021, 1434-1440)


in tema di unioni civili:

- Trib. Milano 3.6.20 n. 45257 (Corriere giur. 11/2021, 1359 T): Nelle unioni civili, ove ricorrano i presupposti contemplati dalla legge, una sola delle parti può chiedere lo scioglimento del vincolo.

- (commento di) Ilaria Speziale, Lo scioglimento dell’unione civile nel confronto con la crisi del matrimonio (Corriere giur. 11/2021, 1362-1372)


in tema di adozione (di maggiorenne):

- Trib. Roma 1^, 17.7.20 (Corriere giur. 11/2021, 1347 T): Data la natura pubblicistica dell’adozione di maggiorenne, il provvedimento che pronuncia l’adozione ha efficacia costitutiva, producendo effetti direttamente incidenti sullo status, ciò che garantisce stabilità al nuovo rapporto, stabilità comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge (artt. 305-309 c.c.) in conseguenza di fatti sopravvenuti. La valida costituzione del vincolo adottivo in presenza dei presupposti normativamente previsti, come giudizialmente accertati, non può essere inficiata dalla successiva venuta meno di un requisito di validità (nella specie, la sopravvenienza di figli minori).

-. (commento di) Carmine Lazzaro, La nuova stagione della famiglia tra negozialità ed affettività, un caso emblematico: la revoca dell’adozione di persone maggiori di età (Corriere giur. 11/2021, 1351-1358)


in tema di successioni:

- Cass. SSUU 5.2.21 n. 2867 (Corriere giur. 11/2021, 1325, solo massima):

1. In tema di successione transazionale, per individuare la norma di conflitto operante, e in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della L 31.5.1995 n. 218, art. 46, il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.

2. Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell’art. 46 L 31.5.1995 n. 218, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L 218/1995 (art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.m

- (commento di) Marco Rizzuti, Successioni transnazionali e revocazioni testamentarie (Corriere giur. 11/2021, 1325-1329) [Nella specie, si trattava della successione transnazionale di un cittadino inglese nel cui asse ereditario rientrava un compendio immobiliare sito in Italia, e si poneva il problema dell’applicabilità, anche relativamente alla devoluzione degli immobili italiani, di una normativa inglese che prevede la revocazione automatica del testamento del de cuius in caso di suo successivo matrimonio)

- Cass. 2^, 28.7.20 n. 16079 (Corriere giur. 11/2021, 1339 s.m.): Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.

- (commento di) Rosanna de Rosa, Il testamento olografo e i criteri per la sua interpretazione (Corriere giur. 11/2021, 1339-1346). (Nella specie, l’Arcidiocesi di Milano aveva citato in giudizio una signora per vedere onorato il legato, disposto dalla sorella della convenuta, che faceva riferimento alla “costruzione di nuove chiese della Diocesi di Milano”)


in tema di mutuo:

- Cass. 3^, 18.1.21 n. 724 (Corriere giur. 11/2021, 1330 s.m.):

1. L’accredito contabile di una somma di denaro equivale alla sua materiale erogazione anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l’accredito sia passivo. 

2. Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss. DLg 1.9.1993 (TUB) non è un mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità. 

3. La costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito chirografario rappresenta causa negoziale pienamente lecita, sicché l’eventuale pregiudizio che, in relazione alla predetta operazione possa determinarsi per i creditori, non implica la nullità del negozio, ma al più, sussistendone i presupposti previsti dalla legge, la possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell’eventuale pagamento così operato.

- Cass. 1^, 25.1.21 n. 1517 (Corriere giur. 11/2021, 1330 s.m.):

1. La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.

2. Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto. 

3. L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus.

- (commento di) Claudio Colombo, Mutuo o pactum de non petendo ad tempus? Oscillazioni della Suprema Corte sulla natura giuridica delle operazioni di ripianamento di pregresse esposizioni debitorie mediante la concessione di nuovo credito (Corriere giur. 11/2021, 1331-1338) 


in tema di patti parasociali:

- Luigi A. Stabile, La validità della c.d. russian roulette clause nei patti parasociali (Corriere giur. 11/2021, 1413-1419) 

Si tratta della clausola volta a gestire situazioni di stallo che possono verificarsi durante la vita di una società, determinando la riallocazione delle partecipazioni sociali: La clausola persegue un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Ma l’assenza di criteri prestabiliti per la determinazione del prezzo delle partecipazioni - così come l’assenza di un relativo obbligo di disclosure su quelli utilizzati in concreto - suscita perplessità in merito alla sua validità anche in relazione alla violazione del principio di equa valorizzazione della partecipazione, alla sua compatibilità con il divieto di patto leonino e con l’art. 2341-bis c.c. 

 

in tema di contratti bancari:

- Alessandro Centini, Conto di pagamento e conto corrente bancario: la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26297/2019 (Corriere giur. 11/2021, 1390-1400) 

La decisione in commento evidenzia le differenze fra conto corrente bancario e conto di pagamento e afferma la inapplicabilità al primo della penale per il ritardo nel trasferimento dei servizi bancari. Il contributo ripercorre i fondamenti normativi del conto di pagamento, le diversità con il conto corrente bancario, il contenuto della Decisione e l’applicazione che ne fanno i Collegi Territoriali ABF. 


sull’imposta di successione e di donazione:

Cass. 5^, 10.3.21 n. 6591 (Corriere giur. 11/2021, 1401 s.m.): Non è applicabile l’agevolazione fiscale di cui all’art. 3, comma 4-ter, DLg 31.10.1990 n. 346 (c.d. TUSD), al trasferimento mediante patto di famiglia di un pacchetto azionario di maggioranza che venga diviso - senza costituzione di una comunione pro indiviso - tra più discendenti. L’eventuale stipula di un patto parasociale accessorio, contenente un sindacato di voto e un sindacato di blocco, non consente di ritenere integrato il requisito del trasferimento del controllo, come richiesto dalla norma. 

- (commento di) Vincenzo De Carolis ed Umberto Santacroce, Patto di famiglia, patti parasociali e agevolazione fiscale: un difficile coordinamento di discipline (Corriere giur. 11/2021, 1401-1412)


in tema di transazione fiscale:

- Cesare Glendi*, Transazione o cram down fiscale con nuovi orizzonti di sistema (Corriere giur. 11/2021, 1321-1324). Dopo lunghi travagli dottrinali, legislativi e giurisprudenziali, il controverso istituto della c.d. transazione fiscale o cram down fiscale approda al vaglio delle Sezioni Unite, con i grandi arresti nn. 8504, 8505 e 8506 del 25.3.21, che ne valorizzano l’utile impiego quale strumento lato sensu concordatario per il componimento della crisi di impresa tramite l’intervento del giudice ordinario fallimentare. Ulteriori affinamenti normativi sono stati poi resi dal DL 24.8.2021 n. 118. [*emerito di Diritto processuale civile nell’Università di Parma]


in tema di esecuzione immobiliare:

- Cass. SSUU 14.12.2020 n. 28387 (Corriere giur. 11/2021, 1420 s.m.):

1. La disciplina della rimessione alle Sezioni Unite per la definizione del principio di diritto nell’interesse della legge implica la totale devoluzione ad esse del thema decidendum unitariamente e complessivamente considerato all’esito della positiva delibazione, in piena discrezionalità e con provvedimento insindacabile, del Primo Presidente, poiché nel giudizio di legittimità - tranne il solo caso previsto dall’art. 142 disp. att. c.p.c. - non è previsto l’istituto della sentenza (o dell’ordinanza) parziale o non definitiva, in grado cioé di decidere solo alcune delle questioni devolute alla Corte. 

2. Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell’espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l’immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l’attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale del territorio istituito presso l’Agenzia delle entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola. 

- (commento di) Francesco Trifone, Espropriazione forzata, vendita dell’immobile pignorato, decreto di trasferimento ed ordine di cancellazione delle ipoteche (Corriere giur. 11/2021, 1420-1433)


 

c.s.


 

A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire (Guglielmo di Occam)


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