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Corriere giuridico (2/2021)

Carmine Spadavecchia • 26 marzo 2021

sul ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione:

- Cass. SUU 18.9.20 n. 19598, Randstad Italia s.p.a.c/ Umana s.p.a. e aa (Corriere giur. 2/2021, 162 T): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se sia compatibile con il diritto dell’’Unione una prassi interpretativa – convalidata dalla Corte costituzionale (sent. 6/2018) – secondo la quale il ricorso in cassazione per difetto di potere giurisdizionale non è utilizzabile per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative nazionali confliggenti con sentenze della Corte di giustizia in settori disciplinati dal diritto eurounitario (nella specie, in tema di aggiudicazione di appalti pubblici), ovvero omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in assenza delle condizioni di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate, che esonerano i giudizi nazionali da tale obbligo.

- (commento di) Marcello Clarich, I motivi inerenti alla giurisdizione nel “dialogo” tra le Corti supreme (Corriere giur. 2/2021, 172-180)

N.B. – Ordinanza già segnalata con il commento di Marcello Clarich, Cassazione vs Consulta, la Corte Ue deve decidere sui limiti del sindacato in merito alle sentenze del Consiglio di Stato (Guida al diritto 43/2020, 39-41) [Secondo la SC quando Palazzo Spada fa applicazione errata del diritto dell’Unione europea in realtà esercita un potere giurisdizionale di cui è privo]


in tema di immunità dalla giurisdizione:

- Cass. SUU 10.12.20 n. 28180 (Corriere giur. 2/2021, 284-5): Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri (par in parem non habet imperium) non ha valore assoluto ma trova operatività esclusivamente con riferimento agli atti compiuti iure imperii, che costituiscono estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica; tale prerogativa, pertanto, si estende alle persone giuridiche di diritto privato che agiscono per conto e su delega di uno Stato solo in relazione alle attività e ai rapporti in cui esse esercitano poteri ampiamente discrezionali che prescindono dal quadro normativo teso a regolarne le caratteristiche e le modalità di riferimento. (Nella specie, la SC, cassando la sentenza di merito che aveva dichiarato l’immunità dalla giurisdizione italiana di una organizzazione riconosciuta di Stato estero delegata a svolgere attività di classificazione e certificazione di navi, ha escluso l’operatività dell’immunità giurisdizionale rispetto a tali attività, le quali non comportano un potere decisionale avulso dal quadro normativo, di fonte eminentemente internazionale, predefinito a garantire le condizioni di sicurezza in mare). 


in tema di obbligazioni (recupero transfrontaliero dei crediti): 

- Marcello Stella*, Festina lente. L’adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente (Corriere giur. 2/2021, 153-161) [*associato di Diritto processuale civile nell’Università di Napoli “Federico II”]

Commento al DLg 26.10.2020 n. 152 che ha raccordato l’ordinamento processuale interno al Regolamento UE n. 655/2014, istitutivo della ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in vigore dal 18 gennaio 2017). Tale disciplina è già applicabile negli Stati membri, eccetto la Danimarca, refrattaria all’uniformazione processuale europea, e il Regno Unito, che nella (world-wide) freezing injunction dispone di un rimedio infinitamente più energico per costringere il debitore a rendere trasparente l’intero suo patrimonio agli occhi del creditore. Il Regolamento demanda però al diritto nazionale la disciplina di una serie di non trascurabili profili, che una manciata di rinvii al c.p.c. - che resta, sì, immutato - non è detto sia sufficiente a colmare. 

N.B. - Già segnalati in Guida al diritto 48/2020:

- testo del DLg 26.10.2020 n. 152 [GU 16.11.20 n. 285] [in vigore dal 1° dicembre 2020], Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. (Guida al diritto 48/2020, 14-21)

- testo dell’Allegato IX del Regolamento di esecuzione Ue 10.10.2016 n. 1823/2016 (2016/1823) della Commissione europea, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale» (Guida al diritto 48/2020, 22-25, sotto il titolo “Il modello per impugnare la decisione di un ricorso”)

- commento di Eugenio Sacchettini, Valido solo per crediti transnazionali in materia civile e commerciale (Guida al diritto 48/2020, 26-29)


in tema di contratto (risoluzione per inadempimento):

- Cass. 1^, 14.5.20 n. 8943 (Corriere giur. 2/2021, 181 T):

1. L’assegnazione di un termine inferiore ai quindici giorni è giustificata solo al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1454, comma 2, c.c. In particolare, non attengono alla natura del contratto e sono pertanto irrilevanti il rifiuto della prestazione, reso anteriormente all’invio della diffida ad adempiere, il cui compimento è con questa richiesto, nonché la mancata indicazione da parte del debitore stesso di un termine per adempiere diverso, reputato congruo. Né, infine, rileva il protrarsi dell’inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, la quale è di per sé inidonea a determinare la risoluzione del contratto. 

2. In tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all’adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l’atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato. 

- (commento di) Davide Maria Locatello, Congruità del termine per adempiere indicato in diffida e rilevanza del contegno tenuto nella fase di esecuzione del contratto (Corriere giur. 2/2021, 183-192) [La diffida ad empiere e la congruità del termine assegnato]


in tema di assicurazione (clausola claims made): 

- Cass. 3^, 13.5.20 n. 8894 (Giurispr. it. 12/2020, 2617 T): In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l’art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l’art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l’esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola “claims made” che consentiva all’assicurato di fare denuncia dell’evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso). 

- (commento di) Massimo D’Auria, Ancora sulle claims made: profili critici (Corriere giur. 2/2021, 195-204) 

N.B. Sentenza già segnalata con il commento di Sara Landini, Clausole claims made, ultrattività e decadenze (Giurispr. it. 12/2020, 2619-2622)


in tema di assicurazione sulla vita (polizze unit linked):

- Cass. 3^, 5.3.19 n. 6319 (Corriere giur. 2/2021, 220 T): 

1. In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della L 262/2005 e del DLg 303/2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto - e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata - al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato).

2. Nelle polizze unit linked, caratterizzate da una componente causale mista (finanziaria e assicurativa sulla vita), anche se è prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale e alla tipologia dell’investimento. (La SC blocca di fatto il proliferare delle polizze vita unit linked (Ramo III) interamente sbilanciate sulla componente finanziaria: pur infatti trattandosi di polizze formalmente a causa mista (in parte assicurativa e in parte finanziaria), la prima è diventata quasi esclusivamente formale)

- (commento di) Andrea Casà, Sulla natura giuridica della c.d. polizza unit linked (Corriere giur. 2/2021, 223-233)

N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Sara Landini, Sulla validità/invalidità delle polizze linked (Giurispr. it. 5/2019, 1024-1028)


in tema di responsabilità medica (e azioni di recupero e rivalsa):

- Corte dei conti Sez. giurisdiz. Liguria 14.9.20 n. 59 (Corriere giur. 2/2021, 234 T):

1. La diversità tra struttura aziendalistica privata, che persegue finalità lucrative, e struttura sanitaria pubblica, che persegue la sola finalità di tutelare la salute individuale e collettiva, che può giustificare una conseguente diversità di disciplina positiva, è stata recentemente messa in luce dalla Corte costituzionale (sent. 21.7.20 n. 157; essendo diversi i presupposti delle due diverse attività, pur avendo lo stesso oggetto di prestazione, non possono che essere differenti anche i caratteri di disciplina, sia sul piano contabile che sotto quello civilistico, con particolare riferimento ai rapporti interni tra struttura sanitaria pubblica e medico ospedaliero. Pertanto, i principi affermati da Cass. 11.11.19 n. 29897 devono ritenersi applicabili ai soli casi in cui il medico presti la propria attività in una casa di cura privata.

2. Il concetto di colpa grave, nella sua forma generica, postula l’inescusabile violazione di “regole di esperienza” ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti, che rendono quindi prevedibili i conseguenti eventi, e sulle cautele da attuare per evitare i medesimi. In particolare, la grave negligenza consiste nel mancato compimento di un’attività positiva, quale può essere nel caso di specie la mancata richiesta di una seconda biopsia, da fare più attentamente e con maggiori cautele rispetto alla precedente, onde evitare di intraprendere un inutile sovra intervento distruttivo. Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento - e coè la misura della diligenza - deve essere fatta alla stregua dell’agente avveduto e coscienzioso che svolga la stessa attività. In particolare, con riferimento all’attività medica, il sanitario, per non rispondere di colpa grave deve essere preparato, aggiornato sulle leges artis, impeccabile nelle diagnosi, capace di fare scelte adeguate. 

- (commento di) Giovanni Facci, L’azione di “recupero” della struttura nei confronti del sanitario tra Corte dei conti e giudice ordinario (Corriere giur. 2/2021, 237-249) 

L’azione di “recupero” della Corte dei conti nei confronti del sanitario responsabile di danno erariale indiretto (i principi affermati da Cass. n. 28987/2019 e le novità introdotte dall’art. 9 L 24/2017) e la vexata quaestio dell’azione di rivalsa esercitata davanti al giudice ordinario nei confronti del sanitario dipendente di azienda sanitaria pubblica. 


in tema di concorrenza sleale:

- Cass. 1^, 17.2.20 n. 3865 (Corriere giur. 2/2021, 205 T): Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. A tal fine assumono rilievo innanzitutto (i) le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all’altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno; (ii) la quantità e la qualità del personale stornato; (iii) la sua posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente; (iv) le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all’impresa concorrente.

- (commento di) Massimo Lascialfari, Lo storno illecito di dipendenti tra inadeguatezze normative e rischi di soggettivismo interpretativo (Corriere giur. 2/2021, 209-219)


in tema di parcheggi (costruiti su area privata):

- Alessandro Semprini, Parcheggi “Tognoli”, divieto di alienazione separata e iscrizione ipotecaria (Corriere giur. 2/2021, 102-259)

Il perimetro applicativo del divieto di alienazione separata dei parcheggi “Tognoli” (art. 9, comma 5, L. 24.3.89 n. 122). Il vincolo di pertinenzialità necessaria (di cui sono connotati tali parcheggi) e gli atti di disposizione ricompresi nel campo di applicazione del divieto. La compatibilità di una iscrizione ipotecaria sul solo parcheggio oppure sul bene principale. 


c.s.


Lezioni del passato

- Nulla è più trascurato delle lezioni del passato

- Gli economisti si sono dati un compito troppo facile, troppo inutile, se nelle stagioni tempestose sanno solo dirci che, passata la tempesta, l'oceano è di nuovo piatto (John Maynard Keynes)

- In pochi campi dell'attività umana la storia conta così poco come nel mondo della finanza, che liquida l'esperienza del passato come il rifugio primitivo di coloro che non hanno l’intuizione per apprezzare le incredibili meraviglie del presente (John Kenneth Galbraith)

- Hitler doveva avere ricevuto un'istruzione piuttosto approssimativa, se non aveva imparato la lezione dell'avanzata autunnale di Napoleone su Mosca (Winston Churchill)


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