in tema di permesso di soggiorno:
- TAR Lazio, Roma, 1^-ter, 12.2.20 n. 1909, pres. Arzillo, est. Verlengia (Corriere giur. 4/2021, 525 T): È legittimo il diniego della Questura alla richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo per sopravvenuta insussistenza dei presupposti reddituali e alloggiativi che ne hanno legittimato il primo rilascio.
- (commento critico di) Federica Mazzeo, Il T.A.R. Lazio apre alla revoca della revoca del provvedimento amministrativo che rende temporaneo il soggiorno permanente, ma non chiede motivazione (Corriere giur. 4/2021, 526-532). Il TAR esamina la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno permanente (previsto dalla legge ai soli fini della sua validità come documento di identità) alla stregua di una richiesta di accesso allo statusdi soggiornante di lungo periodo, che tale permesso si limita invece a documentare.
in tema di pandemia, vaccinazione e consenso informato:
- Maria Novella Bugetti*, Il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite (Corriere giur. 4/2021, 449-455).
Commento all’art. 1-quinquies DL 18.12.2020 n. 172 - L 29.1.2021 n. 6 che disciplina la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. [*associato di Diritto privato nell’Università degli studi di Milano]
in tema di famiglia (ripudio maritale islamico e ordine pubblico):
- Cass.1^, 7.8.20 n. 16804 (Corriere giur. 4/2021, 481 T): La decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa (nella specie, il Tribunale Sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, a una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell’ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell’ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi).
- (commento di) Chiara Enrica Tuo, Divorzio-ripudio islamico, riconoscimento automatico e ordine pubblico (Corriere giur. 4/2021, 488-500). Analisi della sentenza alla luce della disciplina comune relativa al riconoscimento delle sentenze straniere in materia di status familiari.
in tema di patti successori (istitutivi):
- Cass. 2^, 2.9.20 n. 18197 (Corriere giur. 4/2021, 472 T): 1. Ferma la validità dei testamenti simultanei in relazione al divieto di testamento congiuntivo, è comunque possibile dedurne la nullità in quanto esecutivi di un patto successorio istitutivo, per la cui esistenza è ammissibile qualsiasi mezzo di prova. 2. L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinante della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito.
- (commento di) Nicola Scarano, Sulla validità di testamenti identici e contestuali alla luce dei divieti di testamento congiuntivo e di patti successori (Corriere giur. 4/2021, 473-480)
La SC esamina - in relazione agli artt. 589 e 458 c.c. - il caso di testamenti redatti da due coniugi nello stesso giorno e con contenuto del tutto sovrapponibile. Pur ritenendoli estranei al divieto di testamento congiuntivo (che si distingue dal testamento simultaneo) la SC li ritiene censurabili ex art. 458 c.c., quali atti esecutivi di un patto successorio, rilevante a prescindere dalla sua menzione nel testamento, in contrapposizione alla tesi che riconduceva la fattispecie nell’alveo dell’art. 626 c.c.
in tema di interpretazione:
- Francesco Longobucco Il ruolo dell’interprete nel pensiero e nell’opera di Piero Schlesinger (Corriere giur. 4/2021, 543-546)
Il metodo interpretativo impiegato da Piero Schlesinger* (* fondatore del Corriere giuridico) – qui indagato alla luce della sua teoria del concepito - è avulso da ogni formalismo e automatismo giuridico ed è dichiaratamente aperto alla penetrazione di valori e rationes. Ne discende l’insufficienza dell’osannato canone letterale (art. 12 disp. prel. c.c.) e l’inutilità di decisioni razionali indiscutibili, dinanzi all’irrilevanza stessa del discrimen tra caso semplice, casus omissus e casus dubius. L’auspicio di un costante dialogo tra i vari formanti del diritto (legge, magistratura, dottrina).
in tema di contratto preliminare (ad effetti anticipati):
- Cass. VI-3, 8.7.20 n. 14157 (Corriere giur. 4/2021, 501 T):
1. L’art. 1576 c.c., dettato in tema di locazione, è applicabile anche nel rapporto tra la cooperativa proprietaria degli alloggi e gli assegnatari degli stessi, atteso che la posizione giuridica del socio assegnatario di immobile è equiparabile a quella del conduttore considerata l’identità di ratio tra il contratto avente ad oggetto il godimento di un alloggio intercorrente con la società cooperativa prima dell’assegnazione definitiva ed il socio assegnatario, e il contratto di locazione. In comune le operazioni contrattuali in cui viene concesso il godimento anticipatamente rispetto all’effetto traslativo hanno la caratteristica di ascriversi al novero di quelle che presentano una fase obbligatoria propedeutica rispetto a quella in cui si produce il definitivo effetto traslativo, che proprio per questo non si realizza automaticamente, ma avviene gradualmente, per effetto di una fattispecie procedimentalizzata. L’acquisto transita per il previo godimento, diviene “progressivo” e si attua per il tramite dell’utilizzo del bene; chiudendo un rapporto di tipo circolare, il godimento si fa strumentale al possibile o necessario ma successivo acquisto. La circolazione giuridica diviene in questo modo governata da accordi ad efficacia traslativa procedimentalizzata.
2. Nella promessa di vendita ancorché siano previsti la consegna del bene e il pagamento del prezzo prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, per cui la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata esercitata alieno nomine.
- (commento di) Marco Viti, Preliminare ad effetti anticipati: la Cassazione conferma la teoria del collegamento negoziale (Corriere giur. 4/2021, 503-510)
in tema di transazione:
- Cass. 3^, 20.4.20 n. 7963 (Corriere giur. 4/2021, 511 T): La qualificazione di un accordo transattivo in termini di transazione “conservativa”, piuttosto che “novativa”, assume rilievo determinante ai fini di stabilire se ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 1972 c.c.: il comma 1 della predetta disposizione normativa si applica infatti all’ipotesi in cui la transazione non abbia avuto a oggetto il titolo bensì soltanto “la sua esecuzione ovvero gli effetti da esso derivanti” (transazione non novativa); per contro il comma 2 della norma citata, disciplinando il caso in cui la composizione della lite abbia riguardato il titolo, si applica alla sola transazione cosiddetta “novativa” (Nella specie, la Suprema Corte - nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l’accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni - ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate).
- (commento di) Giorgio Colombo, In tema di applicabilità dell’art. 1972 c.c. alla luce della natura novativa o conservativa dell’accordo transattivo (Corriere giur. 4/2021, 514-523)
in tema di leasing finanziario:
- Cass. SSUU 28.1.2021 n. 2061 (Corriere giur. 4/2021, 456 T):
1. In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, L 124/2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72-quater LF.
2. In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 LF in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, comma 2, c.c.
- (commento di) Renato Clarizia, Le Sezioni Unite a difesa dell’applicabilità dell’art. 1526 c.c. ai contratti di locazione finanziaria stipulati prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017 (Corriere giur. 4/2021, 465-471). L’atipicità del lease back e la natura del leasing abitativo.
in tema di danno (da errore giudiziario):
- Cass. SSUU 24.11.20 n. 26672 (Corriere giur. 4/2021, 547 T): La domanda di risarcimento per il danno attribuito a provvedimento della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito deve essere proposta a pena di decadenza nel termine di tre anni (due anni in base alla disposizione applicabile ratione temporis) decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sull’istanza di revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale dell’errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo in quest’ultimo caso la valutazione da parte del giudice dell’azione di responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la domanda di revocazione e, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c.
- (commento di) Cesare Glendi, Termine dell’azione per danni causati dalle “topiche” revocatorie della Corte di cassazione e relatività del giudicato formale in apicibus (Corriere giur. 4/2021, 553-558). In una travagliatissima vicenda giudiziaria dovuta a errori e sviste dei giudici supremi, le revocazioni delle pronunce apicali sono catalogate tra i rimedi prodromici all’azione per danni da errore giudiziario.
sul licenziamento collettivo (in tempi di pandemia):
- Guido Vidiri, Il blocco dei licenziamenti collettivi al tempo del Covid-19 tra il diritto alla libertà d’impresa ed il diritto al lavoro (Corriere giur. 4/2021, 533-542)
in tema di mediazione (processuale):
- Cass. SSUU 18.9.20 n. 19596 (Corriere giur. 4/2021, 559 T): Nel procedimento di ingiunzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sul creditore opposto, a pena di improcedibilità della domanda e della revoca del decreto ingiuntivo.
- (commento di) Marcello Stella, L’onere di mediazione grava sul creditore opposto: non un caso di overruling (Corriere giur. 4/2021, 563-567)
N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di Marco Marinaro, Decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria ex lege deve essere avviata dall’opposto (Guida al diritto 40/2020, 72-81) e di Vito Amendolagine, Nell’opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione grava sul creditore (Giurispr. it. 2/2021, 340-1)
c.s.
In un Occidente consumato dalla "ideologia del pentimento" (Pascal Bruckner), l'ignoranza della storia è terreno fertile su cui prospera la cancel culture
(Franck Ferrand, storico francese, in un'intervista al Figaro sulle proteste della sinistra parigina che vorrebbe cancellare Napoleone dalla memoria nazionale in quanto "razzista")