in tema di sport:
- Margherita Pittalis*, L’attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione (Corriere giur. 6/2021, 737-754)
Commento ai decreti legislativi 28.2.2021 nn. 36, 37, 38, 39, 40, attuativi della legge delega n. 86/2019, finalizzati a riordinare e semplificare la normativa nazionale in tema di sport e attività motoria. Allo stato, quanto ad ambiti quali il contratto di lavoro sportivo, l’abolizione del vincolo sportivo, l’agente sportivo, gli impianti sportivi, gli organismi sportivi e le discipline sportive invernali, la riforma è stata differita nella sua applicazione al 31 dicembre 2023 in forza della L 21.5.2021 n. 69, che ha convertito con modifiche il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “decreto Sostegni”). [*ordinario abilitato di Diritto privato all’Università di Bologna]
N.B. – I decreti legislativi in questione, pubblicati in GU 18.3.21 n. 67 e in GU 19.3.21 n. 68, sono i seguenti:
- DLg 28.2.2021 n. 36, Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
- DLg 28.2.2021 n. 37, Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
- DLg 28.2.2021 n. 38, Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
- DLg 28.2.2021 n. 39, Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi
- DLg 28.2.2021 n. 40, Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
in tema di usucapione:
- Cass. 2^, 30.4.21 n. 11465 (Corriere giur. 6/2021, 852-3): Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto della sua abitazione, sul rilievo che il bene, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa).
in tema di contratto preliminare (di immobile da costruire):
- Cass. 2^, 18.9.20 n. 19510 (Corriere giur. 6/2021, 786 T): Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all’art. 2 DLg 122/2005 in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione non esclude la nullità per mancanza della garanzia accessoria prescritta ex lege, qualora nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente, sicché in tali ipotesi la proposizione della domanda di nullità del contratto per violazione del citato art. 2 non costituisce abuso del diritto. (Nella fattispecie, la SC conferma la pronuncia gravata, che aveva dichiarato nullo il contratto preliminare in ragione del tardivo rilascio della garanzia fideiussoria da parte del promittente venditore e dell’incongruità dell’importo garantito).
- (commento di) Lorenzo Mezzasoma, La nullità di protezione tra violazione di obblighi di legge e abuso del diritto (Corriere giur. 6/2021, 788-793) Secondo l’A. la pronuncia in commento è condivisibile anche alla luce delle modifiche legislative introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che ha ulteriormente intensificato il sistema di protezione dell’acquirente quale contraente debole.
in tema di locazione (obbligo di rinegoziazione causa pandemia):
- Trib. Roma 6^, 27.8.20 (ord), Giudice Grauso (Corriere giur. 6/2021, 805 T): Posto che il locatore di un immobile adibito ad attività di ristorazione vìola il principio di buona fede qualora non ottemperi all’obbligo di rinegoziare le condizioni contrattuali in virtù delle sopravvenienze legate alla pandemia da Covid-19, va ordinata in via cautelare la riduzione dei canoni di locazione del 40 per cento per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 per cento nel periodo da giugno 2020 a marzo 2021, disponendo altresì la sospensione della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni di pagamento gravanti sul conduttore, fino a un’esposizione debitoria di trentamila euro.u
- (commento di) Carolina Magli, Emergenza sanitaria, obbligo di rinegoziazione e buona fede integrativa (Corriere giur. 6/2021, 807-820)
La fonte dell’obbligo di rinegoziazione, le conseguenze in caso di inadempimento, il potere correttivo del giudice in caso di mancato accordo, i criteri di esercizio di questo potere, l’opportunità di incentivare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie del genere.
in tema di assicurazione RC (clausola claims made):
- Cass. 3^, 25.2.21 n. 5259 (Corriere giur. 6/2021, 773 T): In tema di assicurazione della responsabilità sanitaria, va cassata la sentenza del giudice territoriale che dopo avere dichiarato nulla la clausola claims made ha, poi, automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della act committed di cui all’art. 1917, comma 1, c.c., astenendosi illegittimamente dall’integrare lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419 c.c., ossia omettendo di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma, fondato su uno schema negoziale (quello proprio dell’art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto espressamente emendare e modificare.
- (commento critico di) Massimo D’Auria, La “riscrittura” giudiziale dei contratti. Il caso delle claims made (Corriere giur. 6/2021, 777-785)
in materia bancaria (responsabilità):
- Cass. SSUU 26.5.20 n. 9769 (Corriere giur. 6/2021, 794 T): La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
- (commento di) Francesca Bartolini, Il concorso di colpa del danneggiato nell’errato pagamento dell’assegno non trasferibile (Corriere giur. 6/2021, 799-804)
Secondo la SC la condotta dell’emittente (nella specie, una compagnia assicuratrice che spediva gli assegni per il pagamento di premi via posta ordinaria) può alleggerire, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., la responsabilità della banca per errato pagamento dell’assegno non trasferibile.
in tema di licenziamento (indennità risarcitoria):
- Corte cost. 16.7.20 n. 50, pres. Cartabia, red. Sciarra (Corriere giur. 6/2021, 755 T): In tema di licenziamenti viziati dal punto di vista formale e procedurale è illegittimo il meccanismo di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore, parametrata alla sola anzianità di servizio di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 DLg 23/2015. Tale criterio, infatti, genera un’anomala ed iniqua equiparazione di situazioni assolutamente diverse tra loro violando l’art. 3 Cost. sia sotto il profilo dell’uguaglianza che della ragionevolezza, l’art. 4, comma 1, l’art. 24 ed l’art. 35 Cost. Il giudice, pertanto, nel determinare la misura dell’indennità, guardando al caso concreto, oltre all’anzianità di servizio da considerare base di partenza, dovrà tener conto anche di altri fattori esistenti e desumibili dal sistema, quali il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, nonché il comportamento e le condizioni delle parti in causa. Tale contemperamento si rende necessario, ed opportuno, in ragione dei valori di civiltà giuridica cui rispondono le prescrizioni formali per tali tipologie di licenziamenti. l
- (commento di) Francesco Simeone, Indennità risarcitoria nei licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali: illegittimo il meccanismo ex art. 4, d.lgs. n. 23/2015 (Corriere giur. 6/2021, 760-772)
La Corte torna a pronunciarsi sul Jobs Act, precisamente sull’art. 4 DLg 23 del 2015. Se con la sentenza n. 194/2018 aveva dichiarato incostituzionale il meccanismo di calcolo dell’indennità spettante al lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo per vizi sostanziali, con la sentenza in commento, in linea di continuità con i principi affermati nella precedente, ha ritenuto illegittimo il meccanismo previsto per il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, nella parte in cui l’indennità è parametrata alla sola anzianità di servizio del lavoratore: ciò in quanto il meccanismo censurato, in violazione degli artt. 3, 4, comma 1, e 35 Cost., omologherebbe situazioni profondamente diverse tra loro, rendendo per giunta quasi irrisoria (soprattutto nei casi di anzianità di servizio molto bassa) la sanzione per le illegittimità commesse dal datore in violazione dei principi del contraddittorio, tutti ispirati alla nozione di giusto processo. l
in tema di azione revocatoria:
- Ilaria Pagni, La natura dell’azione revocatoria (Corriere giur. 6/2021,821-832)
in procedura civile (nullità di atti processuali):
- Cass. 2^, 9.3.21 n. 6451 (Corriere giur. 6/2021, 833 T): Va rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità o meno, del principio di offensività delle nullità processuali all’ipotesi di invalidità derivante da lesione del contraddittorio, per essere stata la decisione depositata prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
- Cass. 1^, 31.3.21 n. 8924 (Corriere giur. 6/2021, 835 T): Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se abbia natura relativa o assoluta la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, ove l’ausiliario abbia acquisito dalle parti documenti dalle stesse non tempestivamente depositati.
- (commento di) Valentina Capasso, Legge vs. principi: le Sezioni Unite chiamate a riscrivere la disciplina della nullità degli atti processuali (Corriere giur. 6/2021, 838-846). L’A. si sofferma in particolare sulla possibilità di delineare uno statuto particolare per la nullità da violazione del contraddittorio.
c.s.
(ancora) in tema di sport:
- L'Italia è un paese di santi, poeti, navigatori, acque minerali e commissari tecnici (Gianni Brera, "L'arcimatto")