sul PNRR:
- Marcello Clarich*, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico (Corriere giur. 8-9/2021, 1025-1033, editoriale). Il Regolamento europeo 2021/241/UE e il DL 77/2021: contenuti del piano, procedimento di approvazione, monitoraggio dell’esecuzione. I vincoli derivanti dal piano: stringenti quelli posti dal diritto europeo, minimi quelli posti dal diritto nazionale. [*ordinario di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi “La Sapienza”, Roma]
in tema di PMA:
- Aldo Carrato e Rosanna De Rosa (a cura di), La procreazione medicalmente assistita nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corriere giur. 8-9/2021, 1128-1146). Rassegna di giurisprudenza sulla legge 40/2004.
- Corte cost. 9.3.21 n. 33, pres. Coraggio, red. Viganò (Corriere giur. 8-9/2021, 1034 T): Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, L 19.2.2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell’art. 64, comma 1, lett. g), L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell’art. 18, DPR 3.11.2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, L 15.5.1997 n. 127), nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta “maternità surrogata”) del c.d. genitore d’intenzione non biologico.
- Corte cost. 9.3.21 n. 32, pres. Coraggio, red. Sciarra (Corriere giur. 8-9/2021, 1037 T): Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 L 19.2.2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 c.c. in quanto, sistematicamente interpretati, non consentirebbero al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l’interesse del minore.
- (commento di) Sara Tonolo, La Corte costituzionale e la genitorialità delle coppie dello stesso sesso tra trascrizione degli atti di nascita esteri e soluzioni alternative (Corriere giur. 8-9/2021, 1043-1056). Spunti di riflessione sulla necessità di tutelare il superiore interesse del minore in misura adeguata alla rilevanza assunta da tale principio nelle fonti internazionali ed interne.
in tema di maternità (nascita indesiderata):
- Cass. 3^,15.1.21 n. 653 (Corriere giur. 8-9/2021, 1079 T): L’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della art. 6, lett. b), L 194/1978, laddove determini nella gestante - che sia stata compiutamente informata dei rischi - un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata. Il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica.
- (commento di) Mattia Corbellini, Una tutela anticipata in materia di nascita indesiderata (Corriere giur. 8-9/2021, 1081-1087)
in tema di adozione:
- Cass. 1^, 25.1.21 n. 1476 (Corriere giur. 8-9/2021, 1066 T): Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 Cedu, 30 Cost., 1 L 184/1983, e 315-bis, comma 2, c.c., deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all’art. 44, lett. d), L 184/1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di c.d. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
- (commento di) Ugo Salanitro, L’adozione mite tra vincoli internazionali e formanti interni (Corriere giur. 8-9/2021, 1070-1078)
in tema di donazione indiretta:
- Cass 2^, 30.10.20 n. 24040 (Corriere giur. 8-9/2021, 1100 T): La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che a essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
- (commento di) Chiarastella Gabbanelli, Caratteri della donazione indiretta e differenze con il negozio simulato (Corriere giur. 8-9/2021, 1102-1111). Analisi delle differenze tra negotium mixtum com donatione e simulazione relativa.
sul preliminare per persona da nominare:
- Cass. 3^, 22.6.20 n. 12120 (Corriere giur. 8-9/2021, 1112 T): In caso di esercizio dell’azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all’art. 1401 c.c., qualora l’immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del preliminare, la verifica della scientia damni in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell’ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento.
- (commento di) Elena Guardigli, Contratto per persona da nominare, electio amici e valutazione della scientia damni (Corriere giur. 8-9/2021, 1117-1127). La peculiarità del caso di specie: conclusione del preliminare per persona da nominare e trascrizione di un pignoramento tra il preliminare e il definitivo.
sul c.d. tasso leasing:
- Cass. 3^,13.5.21 n. 12889 (Corriere giur. 8-9/2021, 1057 T):
In punto di tasso leasing, il giudice del merito deve accertare in relazione al concreto rapporto:
1) se in corso di esecuzione del contratto sia stato applicato un tasso leasing diverso da quello convenuto: caso in cui non trova applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, DLg 385/1993, integrandosi nella fattispecie solo gli estremi di un inadempimento in sede di esecuzione del contratto;
2) se in difetto di chiara indicazione il tasso non possa ritenersi determinabile per relationem, ovvero se lo stesso non sia determinabile in alcun modo: caso quest’ultimo nel quale trova applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, DLg cit.
Alla mancanza di determinazione e di determinabilità del tasso leasing deve essere equiparata l’ipotesi in cui il tasso sia indicato in contratto ma esso comporti un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento così da doversi ritenere che il tasso sia rimasto sostanzialmente inespresso e indeterminato oltre che non corrispondente a quello in relazione al quale si è formata la volontà delle parti.
- (commento di) Claudio Tranquillo, Il concetto di tasso leasing e le conseguenze in caso di erronea indicazione (Corriere giur. 8-9/2021, 1060-1065)
in tema di trascrizione (della domanda giudiziale):
- Cass. 2^, 22.12.20 n. 29248 (Corriere giur. 8-9/2021, 1088 T): La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 2668-bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - va interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purché emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell’originaria trascrizione.
- (commento di) Andrea Caloni, Rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale nei confronti di eredi e aventi causa del convenuto (Corriere giur. 8-9/2021, 1091-1099)
c.s.
Sessi
- Di sprezzo degno se stesso rende chi pur nell'ira la donna offende (Germont padre ne “La Traviata)
- L'amore è un malinteso tra due pazzi (Oscar Wilde)
- Le donne non sono completamente agnelli e gli uomini non sono del tutto lupi (Charlize Theron)
- La tolleranza è l'unico ingrediente essenziale in ogni matrimonio felice (Filippo di Edinburgo)
- Si vedono meno pose da macho nelle palestre di boxe che nelle sale riunioni di un'azienda qualsiasi (Hatherine Dunn, da "Il circo del ring. Dispacci dal mondo della boxe")
- Lui: "Lo specchio è a pezzi". Lei: "Mi piace così. Mi ci vedo come mi sento" (Jack Lemmon e Shirley MacLaine, in "L'appartamento" di Billy Wilder)
- Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta (Groucho Marx)
- Nascere maschio è una malattia incurabile (dal film "La scuola cattolica", sul massacro del Circeo)