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Covid-19 e Giudice amministrativo nel mondo

Francesco Tallaro • 14 marzo 2021

I mezzi di informazione hanno dato grande rilievo ad alcune decisioni dei TAR e del Consiglio di Stato che sono intervenute sui provvedimenti adottati, dallo Stato o dagli altri Enti di cui si compone la Repubblica, per contrastare la pandemia di Covid-19.

Come troppo spesso accade, per alcuni notisti politici tali pronunce sono state pretesto per stigmatizzare l’interventismo dei giudici sulle decisioni delle Autorità politiche.

Ma, a parte la scontata (ma forse non così tanto banale) osservazione che il giudice amministrativo si pronuncia solo se qualcuno propone un ricorso contro una decisione dell’amministrazione pubblica, è interessante verificare come vadano le cose in altri Paesi occidentali.

 

In Germania, per esempio, già nel corso della prima ondata di pandemia ha avuto grande eco l’ordinanza pronunciata il 13 maggio 2020 dal Tribunale Amministrativo Superiore della Bassa Sassonia (Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts) [1]. Un cittadino tedesco, nel rientrare in patria dopo aver trascorso un periodo di tempo in una casa vacanza in Svezia, aveva infatti contestato la legittimità del provvedimento con cui il Ministero degli Affari sociali, della Salute e dell'Uguaglianza della Bassa Sassonia, aveva imposto l’isolamento per 14 giorni a tutti coloro che entrassero nel Land dall’estero. Secondo il Tribunale, che ha sospeso l’efficacia della disposizione, l’ordinanza non aveva un’adeguata base legale, giacché la legge tedesca consente di ordinare l’isolamento, limitando così la libertà personale, solo a coloro per i quali vi sia un concreto sospetto che siano stati contagiati da una malattia infettiva.

 

Dall’altro lato dell’Oceano Atlantico, grande scalpore ha invece destato la decisione, anch’essa di natura cautelare, assunta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in data 25 novembre 2020 [2].

La Corte, in particolare, ha riformato le pronunce con cui la Corte d’Appello del Secondo Circuito aveva rigettato i distinti ricorsi proposti dalla Diocesi Cattolica di Brooklyn e dall’organizzazione ebraica ortodossa Agudath Israel per ottenere la sospensione del provvedimento con cui il Governatore dello Stato di New York aveva limitato, nelle aree più a rischio dello Stato, la partecipazione alle celebrazione religiose a 10 o 25 persone, a seconda che l’area fosse catalogata come zona rossa o zona arancione.

La combattuta decisione, che ha visto allegate ben tre opinioni dissenzienti, ha ritenuto che il provvedimento violasse il Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che assicura la libertà religiosa, in quanto assoggettava i luoghi di culto a una disciplina sfavorevole rispetto ad altri luoghi pubblici.

Come si legge nella caustica opinione concorrente del giudice Gorsuch, «in pratica, secondo il Governatore (dello Stato di New York, NDR), potrebbe essere pericoloso andare in chiesa, ma è sempre un’ottima idea scegliere una bottiglia di vino, comprare una bicicletta, passare un pomeriggio con l’agopuntore che esplora i punti distali e i meridiani».

È peraltro interessante notare come nella decisione della Corte non si ometta di sottolineare che le chiese della Diocesi di Brooklyn e la sala riunioni di Agudath Israel possano ospitare diverse centinaia di persone, sicché la limitazione contestata difettava del necessario requisito di proporzionalità, posto che provvedimenti recanti questo tipo di restrizioni «must be “narrowly tailored”».

 

Due giorni dopo i giudici supremi degli Stati Uniti, è toccato al Conseil d’État [3] occupare le prime pagine dei giornali del proprio Paese. Il massimo organo di giustizia amministrativa francese ha, con decisione del 27 novembre 2020, parzialmente sospeso l’ordinanza con cui il Presidente della Repubblica aveva autorizzato l’uso della videoconferenza nei procedimenti penali indipendentemente dal consenso delle parti. Ha infatti statuito che le udienze davanti alle Corti d’Assise e alle Corti criminali debbano continuare a svolgersi in presenza. Ciò in quanto «la gravità delle accuse e il ruolo attribuito all’intima convinzione dei magistrati e dei giurati conferisce un ruolo specifico all’oralità del dibattimento», con la conseguenza che le esigenze di salute pubblica debbono cedere il passo al cospetto dei principi fondanti il processo penale e al diritto della parti, imputati o persone offese, di partecipare di persona al processo.

La decisione cautelare del Conséil d’ État ha anticipato di qualche settimana la pronuncia del Conseil Constitutionnel del 15 gennaio 2021[4], con la quale è stato affermato che, pur essendo ragionevole l’obiettivo del legislatore di contemperare le esigenze di tutela della salute con quelle di continuità dell’esercizio della giurisdizione, l’attribuzione a qualunque giudice penale del potere di disporre l’udienza in videoconferenza, senza una puntuale specificazione dei presupposti dell’esercizio del potere, costituisce una violazione del diritto della difesa. Il giudice delle leggi francese, nondimeno, ha inteso salvaguardare i processi svolti sotto il regime della disciplina dichiarata in contrasto con la Costituzione, stabilendo che le misure organizzative adottate dal giudice penale durante l’efficacia dell’ordinanza presidenziale non possano essere annullate per la sola ragione dell’incostituzionalità della normativa su cui sono fondate.

 

Tornando alle pronunce giurisdizionali in materia più squisitamente amministrativa, va sottolineato che si tratta di decisioni eterogenee, in alcuni casi fonte di aspre polemiche. Ma esse testimoniano che in una società complessa, soprattutto in tempi in cui le decisioni delle Autorità pubbliche assumono un ruolo preponderante in ragione della necessità di contrastare la pandemia di Covid-19, il diritto amministrativo riveste un ruolo centrale, anche in quei Paese, come gli Stati Uniti, nei quali, secondo il luogo comune, il diritto amministrativo è recessivo.

Contestualmente, il giudice amministrativo, quale presidio contro le decisioni arbitrarie delle pubbliche amministrazioni, diviene cerniera per assicurare la tenuta democratica degli ordinamenti, verificando che i provvedimenti dell’Autorità abbiano una base legale, siano ragionevoli e proporzionati agli interessi in ballo e agli scopi perseguiti, e non finiscano per ledere ingiustificatamente i diritti fondamentali dei cittadini.

 
[1] OVG Lüneburg 13. Senat, Beschluss vom 11.05.2020, 13 MN 143/20, reperibile al seguente link: http://www.rechtsprechung.niedersachsen.juris.de/jportal/quelle=jlink&docid=MWRE200001695&psml=bsndprod.psml&max=true

[2] Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, 592 U. S. ____ (2020)), reperibile al seguente link: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20a87_4g15.pdf

[3] Conseil d’État, le Juge de référé, ordonnance du 27 novembre 2020, reperibile al seguente link: https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446712-724-728-736-816-adap-et-autres.pdf

[4] Conseil Constitutionnel, décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021, reperibile al seguente link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020872qpc/2020872qpc.pdf

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