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Discriminazione nei confronti di alunni disabili e idoneità delle sedi scolastiche

4 dicembre 2022

Ordinanza del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2022, nella causa n. r.g. 24409/2022


IL CASO E LA DECISIONE

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alcuni genitori di studenti che frequentano una scuola media statale sita in Milano – scuola caratterizzata da uno speciale programma didattico-formativo adottato dalla dirigenza scolastica in favore degli alunni con disabilità – hanno chiesto al Tribunale di Milano di accertare la natura discriminatoria del provvedimento con il quale il Comune di Milano ha disposto il trasferimento dell’Istituto in questione.

Tale scelta è scaturita, a monte, dalla decisione del Comune di non rinnovare il contratto di locazione passiva con l’Istituto “specializzato” presso il quale era ubicata in precedenza la scuola.

Secondo i ricorrenti, il trasferimento operato sarebbe discriminatorio a causa dell’impossibilità, nella nuova sede fisica, di realizzare adeguatamente gli specifici scopi formativi di indirizzo, e dell’inidoneità dell’edificio individuato per il trasferimento a garantire le esigenze di accesso e di mobilità interna degli alunni con disabilità.

La domanda cautelare era inizialmente diretta ad ottenere la cessazione della discriminazione mediante la sospensione dell’iter di trasferimento in atto, anche in considerazione dei lavori in corso nella nuova sede, di cui peraltro non era stata chiesta alcuna inibizione alla loro prosecuzione.

Viceversa, per i ricorrenti era indispensabile sospendere le attività di trasferimento (arredi, strumenti e presidi scolastici) della vecchia scuola fino a quando l’Autorità Giudiziaria non avesse disposto l’apertura di un tavolo istituzionale, alla presenza di tutti i soggetti preposti ex lege, che avesse preso realmente in considerazione i rilievi critici sollevati dal Consiglio di Istituto sul disposto trasferimento, con l’obiettivo finale o di rendere sostenibile il mantenimento della sede scolastica nella prima sede ovvero di individuare edifici alternativi che fossero realmente idonei ad accogliere il progetto educativo perseguito dall’Istituto scolastico de quo.

Il periculum segnalato dai ricorrenti sarebbe consistito nella concreta evenienza di dovere frequentare dall’inizio del nuovo anno scolastico (settembre 2022) una struttura con amianto e barriere architettoniche e una sede scolastica occupata da un cantiere, con il rischio di dovere effettuare in corso di anno scolastico il trasferimento, e conseguente intralcio delle attività didattiche, oltre che dispersione delle risorse del corpo docenti.

Il tutto, in asserito pregiudizio del percorso educativo dei minori con disabilità.

In estremo subordine, i ricorrenti hanno chiesto quanto meno di interdire le attività di trasferimento fino al momento in cui il Tribunale non avrebbe accertato “la fine del cantiere”, con messa in sicurezza e accessibilità della sede di destinazione.

Il Giudice adito ha respinto la domanda cautelare, sotto un triplice profilo:

- l’allegazione dei profili di censura connessi alla valutazione comparativa delle due sedi (prima e dopo il trasferimento) appare integrare di per sé una questione diversa ed estranea rispetto a quella della prospettata violazione del diritto alla parità di trattamento degli alunni disabili, riducendosi ad un giudizio di inidoneità – o di parziale inidoneità - della nuova sede rispetto al preminente diritto degli alunni con disabilità ad usufruire in concreto di uno speciale programma formativo e di spazi di agevole circolazione, senza però tradursi in alcuna disparità di trattamento rispetto alla condizione degli alunni privi di disabilità, anch’essi prossimi al trasferimento nella medesima sede scolastica;

- l’unica questione effettivamente rilevante, che attiene all’eventuale idoneità del nuovo edificio scolastico individuato, in sé considerato, ad assicurare la parità di trattamento tra tutti gli alunni, non ha avuto adeguata illustrazione, da parte dei ricorrenti, né con riferimento al profilo didattico-educativo (per il quale non sono stati indicati gli specifici parametri normativi applicabili nel settore di riferimento, ai quali ancorare giuridicamente il giudizio di inidoneità della nuova struttura rispetto all’esigenza di assicurare la parità di trattamento degli alunni privi di disabilità), né con riferimento alla presenza di vizi procedimentali attinenti alle fasi di valutazione e controllo della fattibilità del programma didattico-formativo della scuola nella nuova sede;

- quanto al requisito del periculum in mora, è stato richiamato il tenore delle ordinanze emesse in sede cautelare nel procedimento parallelamente instaurato dinanzi al Giudice amministrativo, con particolare riferimento alla decisione dell’amministrazione competente di non trasferire l’attuale sede scolastica prima del gennaio 2023, e alla necessità, implicitamente ravvisata dal Comune di Milano stesso, di operare il suddetto trasferimento una volta conclusi i lavori della nuova sede, e una volta verificato, prima del definitivo trasferimento, se la nuova sede presenti criticità tali da renderla non fruibile.


DISCRIMINAZIONE E CONFINI DEL GIUDIZIO DINANZI AL G.O.

Il Tribunale ordinario di Milano, per decidere il procedimento di urgenza instaurato dai ricorrenti, ha dovuto preliminarmente richiamare i principi giuridici da ritenersi cogenti in tema di atti di discriminazione posti in essere dalla P.A..

In primo luogo, per la configurabilità dell'interesse ad agire in capo alla singola persona fisica, non è necessario che si sia già verificato, con caratteri di attualità e concretezza, l'effetto lesivo nella sfera individuale dei singoli ricorrenti privati, in quanto in tale materia, caratterizzata dall'ampiezza dell'ambito di protezione rispetto alla condotta ingiusta, l'operatività della tutela giudiziale viene a svolgersi con riferimento a situazioni soggettive anche solo potenzialmente lese.

In secondo luogo, ai fini dell’accertamento della potenziale lesione del diritto alla parità di trattamento degli alunni disabili, è necessario tenere distinti, sotto i due profili allegati (diritto alla realizzazione di un idoneo programma didattico-formativo e diritto di accesso e di mobilità interna), la valutazione della configurazione architettonica del nuovo edificio – nel caso di specie, al termine dei lavori di adeguamento - e la valutazione comparativa tra la struttura di partenza e la struttura di destinazione.

Nel secondo caso, si richiede al Tribunale un sindacato sull’esercizio da parte del Comune interessato di attività amministrativa, nell’ambito di una valutazione comparativa della inidoneità (o della parziale inidoneità) del nuovo edificio rispetto a quello “desiderato” o “desiderabile”, a cui sembra concettualmente estranea la stessa configurabilità di trattamento discriminatorio ai danni degli alunni con disabilità. 

Invero, la valutazione della lesione del diritto alla parità di trattamento tra le due categorie di alunni andrebbe effettuata con riferimento esclusivo al nuovo edificio scolastico in sé considerato, e non anche, come invece prospettato dalla difesa dei ricorrenti, sulla base della maggiore idoneità dell’edificio di provenienza – in quanto maggiormente gradito - a garantire i parametri didattico-formativi e di mobilità individuati dalla Direzione scolastica.

La questione centrale, nel caso di sospetta discriminazione, è quella della potenziale lesione del diritto alla parità di trattamento, ma tale questione viene resa irrilevante, nel caso di specie, dal fatto che anche gli alunni privi di disabilità sono destinati al nuovo edificio scolastico.

In altri termini, la possibilità che la sede scelta per il trasferimento non consenta di conservare il livello qualitativo dei parametri finora assicurato dalla vecchia sede configura, in tesi, non una possibile discriminazione tra alunni senza disabilità e alunni con disabilità, ma un mero ridimensionamento dell’attuale offerta didattico-formativa e di mobilità.

Secondo il Tribunale ordinario, dunque, il focus del controllo sulla discriminazione tra disabili e non disabili è stato indebitamente spostato, dai ricorrenti, sulla correttezza della scelta discrezionale effettuata dall’amministrazione comunale nel bilanciamento tra i requisiti didattico-formativi e di mobilità forniti dalla particolare tipologia di scuola interessata - altamente specializzata nel settore degli alunni con disabilità -, e le sopraggiunte esigenze di contenimento della spesa per le locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili imposte dall’art. 8, secondo comma, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La eventuale illegittimità di tale scelta discrezionale, secondo il tribunale ordinario – afferendo a posizioni di interesse legittimo - può essere sindacata esclusivamente dall’Autorità giudiziaria amministrativa, nell’ambito del tipico controllo di legittimità degli atti volto all’accertamento della eventuale sussistenza di vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Il Giudice adito segnala infine un ulteriore limite dei suoi poteri di intervento giurisdizionale, rispetto alla domanda introdotta dai ricorrenti.

In particolare, la richiesta di ordinare al Comune di Milano l’apertura di un tavolo istituzionale che prenda realmente in considerazione i rilievi critici sollevati dal Consiglio di Istituto, oltre ad essere una richiesta generica nella sua formulazione, con riferimento all’identità dei soggetti pubblici preposti ai procedimenti amministrativi sulla base della normativa di settore, non ha alcuna incidenza diretta ed immediata sulla produzione del danno discriminatorio paventato, potendo piuttosto costituire, ancora una volta, un vizio procedimentale dell’iter amministrativo di trasferimento della sede deducibile innanzi al Giudice amministrativo.

Sotto altro profilo, l’ordine di costituire un tavolo istituzionale si risolverebbe in un’indebita ingerenza nello svolgimento dell’attività amministrativa, rispetto alla quale assumono rilevanza soltanto i provvedimenti finali pregiudizievoli del diritto della parità di trattamento, ai fini di una eventuale disapplicazione.


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