Blog Layout

Esercizio della professione di medico e obbligo vaccinale

Paolo Nasini • 17 settembre 2021

TAR Friuli Venezia Giulia, 10 settembre 2021, n. 261


IL CASO

La controversia è stata instaurata da un medico, operante in regime di libera professione, che ha impugnato il provvedimento con il quale l’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (ASFO), in applicazione della normativa, recentemente introdotta, di cui all’art. 4, comma 6, d.l. 44 del 2021 (conv. in l. 76 del 2021), ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Le censure sollevate dalla ricorrente possono così sintetizzarsi:

a) poiché le sostanze ad oggi disponibili quali “vaccini” non sono in grado di prevenire la diffusione dell’infezione, ma solo lo sviluppo della malattia, non sarebbe configurabile una violazione dell’art. 4, la cui finalità è quella, appunto, di prevenire la diffusione del contagio;

b) l’imposizione obbligatoria di un vaccino sperimentale autorizzato in deroga violerebbe la dignità della persona umana ridotta a cavia, contrastando sia con l’art. 32 Cost., sia con gli artt. 1, 2, 5, 8, 14 CEDU, nonché con gli artt. artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 31, 35 della Carta di Nizza, e i regolamenti dell’Unione europea n. 953/2021 (in particolare il considerando n. 36) e n. 536/2014 (in materia di consenso informato);

c) l’art. 4, comma 8, d.l. 44 del 2021, laddove prevede che “per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”, sacrifica integralmente il diritto alla retribuzione, quale conseguenza dell’accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, finendo, quindi, per contrastare con gli artt. 1, 2, 3, 4, 36 Cost; la violazione del principio di ragionevolezza si spiegherebbe in quanto tale conseguenza è correlata all’imposizione di un trattamento sanitario la cui sicurezza ed efficacia sono ancora indimostrate, sicché non sarebbe legittimo imporre la somministrazione di un farmaco sperimentale, di cui non sono noti gli effetti collaterali a breve e lungo termine, in nome di un obiettivo di tutela della salute pubblica che il vaccino è inidoneo a perseguire, in ragione della sua ritenuta inefficacia;

d) il provvedimento impugnato sarebbe privo di una motivazione approfondita e adeguata in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale, nonché con riguardo alla configurabilità di circostanze che giustificherebbero un’esenzione dall’obbligo, violando i principi in tema di motivazione degli atti e il diritto al consenso informato;

e) l’atto della Asl non avrebbe considerato, illegittimamente, la preesistente immunità naturale (presenza di anticorpi Covid-19) della ricorrente, risultante da analisi di laboratorio prodotte, in presenza della quale la vaccinazione dovrebbe considerarsi superflua se non dannosa;

f) poiché l’atto contestato è stato adottato, in via monocratica, da un soggetto che non è il legale rappresentante dell’amministrazione, né è indicato l’atto di conferimento del relativo potere, non essendo, predeterminata la competenza del singolo firmatario monocratico degli atti impugnati, risulterebbe violato non solamente un principio di predeterminazione anteriore ed espressa circa l’attribuzione dei poteri esercitati, ma anche un principio generale di collegialità degli accertamenti medici a maggior ragione in relazione ai massimi diritti fondamentali, con conseguente vizio di Incompetenza relativa.


LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il TAR ha respinto il ricorso, valorizzando, in sintesi, i seguenti argomenti:

I) vi sono evidenze scientifiche che dimostrano una rilevante efficacia preventiva della profilassi vaccinale [1], sia sotto il profilo dei sintomi della malattia, che della trasmissione dell’infezione, atteso che nel gruppo dei vaccinati con ciclo completo il rischio di contrarre l’infezione si riduce del 78% rispetto ai non vaccinati;

II) il livello di conoscenze acquisite [2], quanto ai profili di efficacia e sicurezza dei vaccini contro il SARS-CoV-2, esclude la sovrapponibilità alla vicenda in esame dei profili relativi all’uso terapeutico dell’idrossiclorochina, come esaminati da Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097 ove, in un contesto di grande incertezza scientifica, il giudice d’appello aveva ritenuto non potersi applicare rigidamente i principi propri dell’evidence based medicine;

III) l’efficacia preventiva della copertura vaccinale, lungi dal giovare solo al singolo, in una dimensione strettamente individuale e personale [3], assume un rilievo generale [4] sia in quanto garantisce la continuità delle prestazioni professionali degli operatori sanitari, quindi, del relativo servizio pubblico, sia in quanto, comunque, contribuisce a mitigare il rischio [5] di una incontrollata diffusione della malattia da Covid-19 in capo a danno di soggetti naturalmente esposti al rischio di contagio in misura maggiore rispetto alla media [6];

IV) I quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata [7] che non solo si colloca a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l’immissione in commercio di un qualsiasi farmaco, senza alcun impatto negativo sulla completezza e sulla qualità dell’iter di studio e ricerca, ma ha potuto giovarsi dell’impiego di risorse umane [8] ed economiche, di procedure valutative rapide e ottimizzate (c.d. rolling review), che hanno dato luogo ad un rigoroso processo di valutazione scientifica senza che la forma condizionata dell’autorizzazione possa giustificare l’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”;

V) è irrilevante la pendenza avanti al Tribunale dell'Unione europea di quattro ricorsi per annullamento proposti da soggetti privati (sempre i medesimi nei vari procedimenti) avverso le decisioni della Commissione, così come nessuna attinenza con la questione della sicurezza dei vaccini avrebbe il c.d. “scudo penale” concesso agli operatori somministranti dall’art. 3 del d.l. 44 del 2021, la cui finalità sarebbe quella di evitare che “la prospettiva di incorrere in possibili responsabilità penali…” possa “ingenerare allarme tra quanti sono chiamati a fornire il proprio contributo al buon esito della campagna di vaccinazione nazionale…” [9];

VI) la disciplina del Reg. UE 2021/953 [10] risulterebbe del tutto estranea al contesto in esame, come emerge dal considerando n. 36, che nel testo italiano fa riferimento ai soggetti non vaccinati “per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate”;

VII) premesso che, tanto l’art. 4, comma 8, d.l. n. 44 del 2021, quanto l’art. 36 Cost., concernono il lavoro subordinato e non prestazioni lavorative autonome “ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione” [11], con conseguente inapplicabilità delle suddette norme al caso della ricorrente, la conseguenza della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e, quindi, della radicale impossibilità di ottenere un reddito non è irragionevole, sia sotto il profilo soggettivo, perché gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario entrano quotidianamente in relazione con una collettività indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non può scegliere di sottrarsi al contatto, né informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale; sia sotto il profilo oggettivo,  perché la salute collettiva è bene giuridico di primaria rilevanza tanto da giustificare la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale [12];

VIII) l’art. 4 del d.l. 44 del 2021, in conformità al principio di proporzionalità, scongiura le conseguenze negative derivanti dall’inadempimento dell’obbligo vaccinale, in caso di accertata impossibilità di sottoporsi al vaccino e, in ogni caso, ne predetermina il limite temporale di efficacia [13];

IX) sussistono tutti e tre i presupposti necessari per la legittima imposizione normativa di un trattamento sanitario, come di recente ricordati dalla Corte costituzionale [14]: il trattamento deve essere diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; lo stesso non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; nell'ipotesi di danno ulteriore, deve essere prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria;

X) ribadita l’efficacia vaccinale nel prevenire il contagio e la dimensione pubblicistica dell’interesse alla vaccinazione del personale sanitario, e considerato che, comunque, il vaccino, come tutti i farmaci, non può essere considerato del tutto esente da rischi, dalle risultanze statistiche a disposizione [15], si evince un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile, i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 dovendo ritenersi, considerata l’estrema rarità del verificarsi di eventi negativi correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica;

XI) per quanto concerne l’esistenza di un meccanismo indennitario per l’ipotesi di danni ulteriori, vale sempre richiamare la l. n. 210 del 1992, che riconosce il diritto alla corresponsione di indennizzo da parte dello Stato a fronte di ogni “menomazione permanente della integrità psico-fisica” conseguente ad una vaccinazione obbligatoria [16], qual è, per gli operatori sanitari, la vaccinazione prescritta dall’art. 4 , d.l. 44 del 2021;

XII) non è passibile di giudizio di incostituzionalità una disposizione che, nel contesto di un’emergenza sanitaria senza precedenti, introduce un obbligo vaccinale riferito ad una determinata categoria professionale, particolarmente esposta al contagio e a divenire veicolo di trasmissione del virus, essendo criticabile la dilagante disinformazione in materia vaccinale con riferimento alla convinzione che le vaccinazioni siano inutili, se non addirittura nocive, trattandosi di convinzione mai suffragata da evidenze scientifiche, le quali invece depongono in senso opposto;

XIII) la Corte Edu [17] ha sancito la compatibilità con l’art. 8 CEDU dell’obbligo vaccinale infantile [18] quale condizione per l’ammissione al sistema educativo prescolare, atteso che l’ingerenza nella vita privata, che l’obbligo vaccinale sicuramente realizza, può giustificarsi ove – oltre ad essere previsto per legge – persegua un obiettivo legittimo [19] ai sensi della Convenzione, senz’altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità (par. 272) [20] (vedi sul sito il commento in https://www.primogrado.com/diritto-alla-privacy-e-vaccinazione-obbligatoria);

XIV) nell’ambito di un procedimento dettagliatamente disciplinato e improntato a celerità, l’Amministrazione non è tenuta a dare risposta a contestazioni che fuoriescono dal perimetro delle circostanze valutabili [21], né ha il dovere di accertare la ricorrenza di eventuali ragioni di esenzione in concreto dall’obbligo, essendo compito degli interessati illustrare, nei termini e nelle modalità di legge (cfr. art. 4, commi 2 e 5), possibili cause ostative documentate, risultando incomprensibile, infine, la pretesa a che fosse valutata la possibilità di trasferimento della ricorrente - libera professionista – a mansioni diverse e compatibili con la mancata somministrazione del vaccino, trattandosi di dovere proprio del datore nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato; non rileva, inoltre, nel caso di specie la disciplina del consenso informato;

XV) dagli atti risulta, in relazione alla ricorrente, la radicale assenza di risposta immunitaria rispetto al SARS-CoV-2, atteso che i valori di anticorpi IgG riscontrati dal test si collocano macroscopicamente al di sotto della soglia minima di riferimento ai fini del giudizio di positività, come illustrata nello stesso referto (pari rispettivamente a 50 AU/ml e 7.1. BAU/ml).

XVI) i provvedimenti sono stati adottati dal direttore del Dipartimento di prevenzione, struttura tecnico funzionale dell’Azienda sanitaria dotata di autonome competenze operative in materia di salute collettiva (ai sensi del d.l. 502 del 1992) e sono stati prodotti gli specifici atti di incarico redatti dal direttore generale dell’ASFO, con cui questi richiede al direttore del Dipartimento di curare gli adempimenti di legge;

XVI) la sufficienza dell’adozione dell’atto in forma monocratica oltre a evincersi dallo stesso d.l. n. 44 del 2021 [22], implicitamente rinviando alle regole organizzative interne dell’amministrazione quanto alla determinazione della persona dell’organo è altresì conforme al suo carattere meramente accertativo, tanto più che nel caso di specie la ricorrente non aveva indicato alcuna circostanza dotata di potenziale valenza esimente ai sensi dell’art. 4, comma 2, che potesse richiedere valutazioni supplementari.


BREVI SPUNTI DI RIFLESSIONE

La sentenza in esame è, di fatto, la prima articolata e argomentata decisione di merito che ha affrontato le problematiche poste dal recentissimo art. 4, d.l. n. 44 del 2021, sotto vari profili, e certamente appare prematuro dare giudizi tanto adesivi, quanto a confutazione, essendo opportuno analizzare se e come si evolverà il “trend” giurisprudenziale in materia.

Quello che però appare certamente non irrilevante sottolineare è un dato pregiudiziale rispetto alla trattazione nel merito delle questioni affrontate dalla sentenza: si fa riferimento al problema del riparto di giurisdizione che pone l’applicazione dell’art. 4, d.l. n. 44 del 2021.

Infatti, la sentenza, nel respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto il giudizio correttamente incardinato presso la giurisdizione amministrativa, in quanto <<nell’iter di cui al d.l. 44 del 2021, pur scandito da una successione di attività rigidamente predeterminate, non possono escludersi in astratto taluni profili di discrezionalità tecnica (ad esempio, laddove si prevede il potere dell’amministrazione di valutare la rilevanza delle “specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” ai fini dell’omissione o del differimento della vaccinazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2)>>.

Inoltre, secondo il TAR <<l’individuazione della giurisdizione non potrebbe, in ogni caso, farsi discendere in modo automatico dalla natura vincolata dell’atto, dovendosi guardare anche, e soprattutto, al piano dell’interesse primariamente considerato dalla legge regolatrice del potere>>; il giudice di prime cure ha richiamato, in proposito, gli insegnamenti di Cons. St., A.P., 24 maggio 2007, n. 8, secondo cui <<anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo>>.

La scelta di imporre l’obbligo vaccinale ai sanitari risponderebbe, quindi, – in modo pressoché esclusivo – al primario interesse pubblico costituito dalla tutela della salute collettiva, a fronte del quale la posizione del privato inevitabilmente recede.

In senso contrario, d’altronde, non si può escludere una radicale diversa presa di posizione da parte della giurisprudenza, se solo si considera che l’elemento decisivo ai fini del riparto della giurisdizione di legittimità (non parendo sussumibile il caso di specie in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva), ai sensi degli artt. 7 c.p.a. e 103 Cost., è la configurabilità di un potere pubblico, dovendo la P.A. agire in veste di Autorità, mentre, nel caso di specie, il compito demandato all’Amministrazione sanitaria potrebbe essere qualificato quale mera attività certativa, ben identificata nei suoi presupposti, limiti e contenuti.

Si potrebbe inoltre valorizzare il fatto che gli effetti pregiudizievoli a carico del privato sono, a ben vedere, strettamente conseguenziali alla puntuale previsione normativa, laddove l’accertamento dell’Amministrazione rileva quale dato di fatto, mero presupposto per la produzione di un effetto giuridico ex lege (di sospensione di un diritto, tra l'altro); ne deriva che non è affatto escluso che la posizione assunta dal privato che intende contestare tali conseguenze possa essere qualificata in termini di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.



[1] L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia prodotto dall’ISS, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, istituzionalmente investito – tra le altre – delle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica (art. 1 del relativo Statuto, approvato con D.M. 24.10.2014), considera i dati relativi a tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 registrati nel periodo 4 aprile – 31 agosto 2021, confermati tramite positività ai test molecolari e antigenici. Esso conclude riconoscendo che “l’efficacia complessiva della vaccinazione incompleta nel prevenire l’infezione è pari al 63,2% (95%IC: 62,8%-63,5%), mentre quella della vaccinazione completa è pari al 78,1% (95%IC: 77,9%-78,3%).

[2] Con la sottoposizione alla vaccinazione di gran parte della popolazione nazionale (39.072.107 persone, pari al 72,34% della popolazione di età superiore ai 12 anni, alla data dell’08.09.2021), nonché grazie alla diffusione capillare degli strumenti diagnostici, si è resa disponibile un’enorme mole di dati ed evidenze statistiche.

[3] In quanto tale, incoercibile.

[4] E pubblicistico.

[5] Per l’impatto sul SSN che ne potrebbe derivare, in termini, soprattutto, di ricoveri e occupazione delle terapie intensive.

[6] Che costituiscono un insieme numericamente considerevole della popolazione nazionale (dai dati ISTAT 2019 si contano nel nostro paese 241.945 medici, tra generici e specialisti, 51 954 odontoiatri, 17.253 ostetriche, 367.684 infermieri, 75.000 farmacisti, senza contare OSS, dipendenti di RSA e altri operatori di interesse sanitario).

[7] C.d. CMA, Conditional marketing authorisation), disciplinata dall’art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione. Si tratta di un’autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, “a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari”. Il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (dal sito dell’ISS, che richiama a sua volta quello dell’EMA: “una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala”), né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di “completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”. La CMA è, peraltro, uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza pandemica, come attesta il report disponibile sul sito istituzionale dell’EMA, relativo ai primi dieci anni di utilizzo della procedura: nel periodo di riferimento – dal 2006 al 2016 – sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza (https://www.ema.europa.eu/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-years-experience-european-medicines-agency_en.pdf).

[8] Va ricordata la partecipazione di un elevatissimo numero di volontari “circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini” (si vedano le FAQ dell’Aifa, prodotte sub doc. 7 dall’amministrazione).

[9] Si tratta del rischio della c.d. medicina difensiva, e la normativa non sembra presentare elementi di particolare innovatività <<giacché i presupposti cui ricollega l’operatività dell’esimente (“quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”) altro non delineano che una condotta conforme alle norme cautelari specifiche, che naturalmente presiedono all’attività di somministrazione del vaccino. Deve dunque rifiutarsi una strumentalizzazione della norma come indiretto riconoscimento della natura sperimentale del vaccino o della sua particolare pericolosità>>.

[10] Il regolamento disciplina il “certificato COVID digitale dell'UE” nel quadro della libera circolazione delle persone nel territorio degli stati membri.

[11] Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2021, n. 4667.

[12] Ciò in quanto ogni libertà individuale trova un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene (art. 2 della Cost.).

[13] In quanto prevede comunque un meccanismo di esenzione dall’obbligo vaccinale, per i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, e stabilisce che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosi “fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

[14] Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5, che, nel richiamare precedenti pronunce (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990), ha dichiarato la conformità a Costituzione delle dieci vaccinazioni imposte ai minori fino a sedici anni di età con il d.l. 73 del 2017 (convertito in l. 119 del 2017). Secondo la Corte, pur riscontrandosi oggi una “più spiccata sensibilità per i diritti di autodeterminazione individuale anche in campo sanitario” (par. 8.2.3), che ha portato a prediligere politiche vaccinali basate sulla sensibilizzazione e sulla raccomandazione, il ricorso alla dimensione dell’obbligo è costituzionalmente legittimo quando lo strumento persuasivo appaia carente sul piano dell’efficacia (par. 8.2.4) rispetto alla situazione da fronteggiare in concreto. Sulla base di queste premesse, l’obbligo vaccinale ampio e generalizzato previsto dal d.l. 73 del 2017 è stato ritenuto dalla Corte strumento ragionevole e adeguato a fronteggiare una situazione di “flessione preoccupante delle coperture”, che non presentava certo i caratteri di gravità dell’attuale situazione pandemica.

[15] L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è preposta al sistema di farmacovigilanza, e a tal fine raccoglie e valuta tutte le segnalazioni di eventi avversi. I dati raccolti all’esito di tali attività sono liberamente consultabili da chiunque sul sito internet dell’ente, oltre ad essere esposti e dettagliatamente analizzati in rapporti pubblicati periodicamente.

Quanto, in particolare, alla farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, l’ultimo rapporto ad oggi disponibile (di cui all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_7.pdf), espone i dati aggiornati al 26.07.2021 e ricavati dalla somministrazione di 65.692.591 dosi di vaccino. Gli eventi avversi – cioè gli episodi sfavorevoli verificatisi dopo la somministrazione, a prescindere dalla riconducibilità alla stessa dal punto di vista causale – sono stati 84.322, con un tasso di segnalazione – misura del rapporto fra il numero di segnalazioni inserite nel sistema di Farmacovigilanza e numero di dosi somministrate – pari a 128 ogni 100.000 dosi. Di queste, solo il 12,8% ha avuto riguardo ad eventi gravi (con la precisazione che ricadono in tale categoria, definita in base a criteri standard, conseguenze talvolta non coincidenti con la reale gravità clinica dell’evento). Di tutte le segnalazioni gravi (16 ogni 100.000 dosi somministrate), solo il 43% di quelle esaminate finora è risultata correlabile alla vaccinazione. Si tratta di dati comparabili a quelli emersi in esito all’attività di farmacovigilanza condotta sugli altri vaccini esistenti (alcuni dei quali già oggetto di somministrazione obbligatoria ai sensi del d.l. 73 del 2017), che sono parimenti consultabili sul sito dell’AIFA, nello specifico rapporto (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/241052/Rapporto_Vaccini_2019.pdf).

[16] La Corte costituzionale, peraltro, ha esteso l’ambito di applicazione anche alle vaccinazioni c.d. “raccomandate” (Corte cost., 23 giugno 2020, n. 118): ciò che rileva è l’obiettivo di tutela della salute collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale, non invece lo specifico strumento – obbligo o raccomandazione – adoperato a tal fine.

[17] Sent. Grande Camera 8 aprile 2021, Vavřička and others v. the Czech Republic.

[18] Contro nove malattie, tra cui poliomielite, tetano ed epatite B) previsto dall’ordinamento della Repubblica Ceca.

[19] “Legitimate aim”.

[20] Quanto al requisito costituito della necessità della misura in una società democratica (Necessity in a democratic society), da valutarsi in concreto accertando l’esistenza di un pressante bisogno sociale (Pressing social need), di ragioni rilevanti e sufficienti a supporto della scelta (Relevant and sufficient reasons) e del rispetto del principio di proporzionalità (Proportionality), la Corte giunge a conclusioni ugualmente positive. Il bisogno sociale deriva dalla consapevolezza che la vaccinazione infantile è una misura chiave nelle politiche di salute pubblica (par. 281); la rilevanza e sufficienza delle ragioni è affermata in considerazione della rispondenza della vaccinazione obbligatoria al miglior interesse dei bambini (par. 288); infine, la proporzionalità, è garantita – oltre che dalle garanzie specifiche del procedimento che presiede alla somministrazione – dalla riconosciuta efficacia (par. 300: “As for the effectiveness of vaccination, the Court refers once again to the general consensus over the vital importance of this means of protecting populations against diseases that may have severe effects on individual health, and that, in the case of serious outbreaks, may cause disruption to society”) e sicurezza dei vaccini, a condizione che ciascuna somministrazione sia preceduta da un’anamnesi individuale e sia previsto un meccanismo compensativo per gli eventuali danni.

[21] Tanto più se pretestuose, come ha ritenuto il TAR nella sentenza in esame, con riguardo alla richiesta della ricorrente di indicare “quale sostanza intendete inocularmi allo scopo della prevenzione del virus SARS-CoV-2, dato che le quattro sostanze allo stato ammesse in Italia in via condizionata (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria e Janssen di Johnson e Johnson) non prevengono l’infezione con il virus SARS-CoV-2”.

[22] Che si limita ad individuare “l'azienda sanitaria locale di residenza” quale soggetto competente all’accertamento.




Share by: